Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1291 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1291 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24471-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in RONLA, VIA CESARE
BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO,
VINCENZO STUMPO;

– ricorrente contro
TARANTINO ANGELA;

– intimata avverso la sentenza n. 1230/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 21/04/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 24471 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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Rilevato che:
l’avv. Angela Tarantino promosse pignoramento presso terzi nei
confronti dell’I.N.P.S. quale debitore esecutato e nei confronti del
Banco di Napoli quale terzo pignorato. Resa la dichiarazione positiva
da parte del terzo, l’I.N.P.S. si oppose all’assegnazione ed il giudice

improcedibile la procedura esecutiva e l’estinzione della stessa,
disponendo la liberazione delle somme pignorate. L’avv. Angela
Tarantino, con ricorso depositato in data 3 marzo 2015, propose
opposizione agli atti esecutivi ed il giudice dell’esecuzione, all’esito
dell’udienza di comparizione di data 28 maggio 2015, senza assumere
provvedimenti urgenti, fissò il termine perentorio di giorni sessanta
dalla data dell’ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito.
L’avv. Angela Tarantino depositò quindi in data 20 luglio 2015 ricorso
presso il Tribunale ordinario di Foggia ed il giudice designato con
decreto di data 30 dicembre 2015 fissò l’udienza di comparizione del
7 marzo 2016. L’avv. Tarantino notificò il ricorso introduttivo del
merito, con il decreto di fissazione dell’udienza, in data 8 febbraio
2016.
Il Tribunale con sentenza di data 21 aprile 2016 accolse
l’opposizione e revocò l’ordinanza di improcedibilità, con condanna
dell’I.N.P.S. al pagamento, in favore del procuratore antistatario avv.
Angela Tarantino, delle spese relative al processo esecutivo,
comprese quelle di cui all’atto di precetto, liquidate in Euro 1.855,41
oltre accessori; condannò inoltre l’I.N.P.S. al pagamento in favore del
procuratore antistatario avv. Angela Tarantino delle spese
processuali, liquidate in euro 4.600,00 per onorario. Osservò il
Tribunale che non era stato documentato il versamento in favore del
procuratore antistatario delle spese successive al titolo esecutivo
giudiziale, fra cui erano ricomprese le spese di registrazione
dell’ordinanza di assegnazione.

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dell’esecuzione con ordinanza del 12 febbraio 2015 dichiarò

Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. sulla base di
quattro motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta
fondatezza del secondo motivo e manifesta infondatezza del primo
motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le

Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 616, 617,
618 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva il
ricorrente che l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva era
stata emessa a seguito dell’opposizione all’esecuzione dell’I.N.P.S.,
sicché il rimedio esperibile era non l’opposizione ai sensi dell’art. 617
c.p.c., ma l’istanza di fissazione del termine per l’inizio del giudizio di
merito, ovvero l’introduzione di questo a cura della parte interessata.
Il motivo è manifestamente infondato. Nei casi in cui il giudice
dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari
l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro
provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al
rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o
della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né
provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è
impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai
sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a
contestazioni del debitore prospettate mediante una formale
opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione
alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il
provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del
processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con
reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due
ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del
provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta

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comunicazioni di rito.

(espressamente

o,

quanto

meno,

implicitamente,

ma

inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati (Cass. 22 giugno
2017, n. 15605). Essendo stata disposta la liberazione dei pignorati,
come affermato dal ricorrente, il rimedio esperibile era quello
dell’opposizione agli atti esecutivi.

applicazione degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, benché
il pignoramento facesse seguito a sentenza del giudice del lavoro,
l’avv. Tarantino, come si evinceva anche dall’epigrafe dell’impugnata
sentenza (“Tarantino Angela…procuratore di se stessa), agiva quale
procuratore antistatario, sicché il giudizio doveva essere introdotto
con citazione e che non tempestivi, rispetto al termine perentorio
fissato dal giudice dell’esecuzione, erano il deposito del ricorso in data
20 luglio 2015 e la successiva notifica di data 8 febbraio 2016, ben
oltre il termine di giorni sessanta decorrenti dal 28 maggio 2015.
Il motivo è manifestamente fondato. Il credito azionato “in
executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua
veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un
provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura
dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente
accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto
autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei
confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente,
non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia
del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione
dall’art. 618 bis cod. proc. civ (Cass. 6 dicembre 2010, n. 24691; 23
agosto 2005, n. 17134; 21 maggio 2007, n. 11804).
A norma dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ.
l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal
giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria

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Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa

di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire,
analogamente a quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. civ., con la
forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione
deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto,
se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va

perentorio fissato dal giudice (Cass. 7 novembre 2012, n. 19264; 30
dicembre 2014, n. 27527). Il giudizio andava pertanto introdotto con
citazione. La parte ha comunque notificato il ricorso, solo che la
notificazione è avvenuta oltre il termine perentorio fissato dal giudice.
Il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito è
dunque decorso.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360,
comma primo, n. 4 c.p.c. Lamenta il ricorrente che nella sentenza
impugnata risulta omessa qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 c.p.c. e 4 DM n. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, nonostante che il valore della
controversia fosse pari euro 545,88, è stato liquidato l’onorario nella
misura di euro 4.600,00 non previsto dalla tabella di cui al citato DM.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento
del terzo e quarto motivo.
Non essendo necessari altri accertamenti la causa può essere
decisa nel merito. Al decorso del termine perentorio consegue
l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio
di merito essendo la parte opposta rimasta contumace
Per questi motivi

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introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo
motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile
l’opposizione agli atti esecutivi;
condanna L’avv. Angela Tarantino al rimborso delle spese

compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017

processuali del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per

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