Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12909 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6764-2018 proposto da:

M.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G.

PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato JACOPO VIVALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BOLOGNESE;

– ricorrente –

contro

MA.GI.AL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R.G., con citazione del 29/10/2004, convenne davanti al Tribunale di Lecce Ma.Gi. deducendo che, in qualità di comproprietario di alcuni beni immobili siti in Lecce e concessi in locazione a terzi, non aveva mai ricevuto la quota di canoni di locazione a lui spettanti. Nel contraddittorio con il convenuto, disposto interrogatorio formale del medesimo e prova testimoniale, il Tribunale accolse la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 11.965,40, oltre interessi legali e spese.

Il Ma. propose appello assumendo che, a fronte del proprio debito di Euro 11.965,40, sussisteva un suo credito di Euro 7.893,09, che la somma residua era stata corrisposta al M. e che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e in sede di prova testimoniale, avendo egli, lungi dal confessare un proprio debito, soltanto dichiarato di aver riscosso i canoni di locazione degli appartamenti in comproprietà e di aver pagato, come sempre, tasse, spese ed oneri vari.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 274 del 9/3/2017, ha accolto l’appello, ritenendo che le dichiarazioni rese dal Ma. in sede di interrogatorio formale non fossero tali da giustificare l’assunto del Tribunale secondo il quale il convenuto avrebbe confessato la fondatezza della avverse pretese; che, nel ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti, era fondata la tesi del Ma. secondo la quale la quota di canoni dovuta al M. ammontava alla cifra di Euro 11.965,40 ma che, sussistendo anche un suo credito per Euro 7.893,09, il saldo di Euro 4.72,31 era stato già integralmente corrisposto.

Conseguentemente, in accoglimento dell’appello, la Corte territoriale ha rigettato la domanda avanzata in primo grado, ha compensato tra le parti le spese del primo grado del giudizio e posto a carico dell’appellato M.R. le spese del grado d’appello.

Avverso la sentenza quest’ultimo propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Il Ma. non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – vizio di motivazione, violazione di legge erronea valutazione della prova – il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha negato valore confessorio alle dichiarazioni rese da Ma. in sede di interrogatorio formale così violando gli artt. 2730 e 2733 c.c.. Ad avviso del ricorrente il Giudice, nell’escludere il valore confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, avrebbe violato le indicate disposizioni e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale i requisiti che devono ricorrere affinchè una dichiarazione sia qualificabile quale confessione sono: uno soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole ed uno oggettivo che si ha quando dall’ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante, restando del tutto irrilevante l’intento perseguito dall’autore. Nel caso in esame vi sarebbe, in sostanza, un vizio di sussunzione avendo il Ma. affermato di aver riscosso i canoni di locazione e di aver in parte trattenuto le somme dovute al M.. La dichiarazione avrebbe dovuto costituire, per il giudicante, una prova legale, con ciò escludendo il libero apprezzamento del giudice su di essa.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè la qualificazione di una dichiarazione quale confessione è attività rimessa esclusivamente al giudice del merito il quale, nel suo libero apprezzamento, stabilisce se la dichiarazione abbia ad oggetto fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte. Il ricorrente si limita a contestare che il giudice non abbia attribuito alle dichiarazioni rese in giudizio valore confessorio;sicchè la censura non ha alcun profilo di diritto,ma afferisce soltanto all’apprezzamento di merito del contenuto delle dichiarazioni. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere rimesso esclusivamente al giudice del merito il potere di apprezzare il contenuto delle dichiarazioni della parte e di qualificarle quali aventi un contenuto confessorio (Cass., 2, n. 2048 del 24/1/2019; Cass., 3, n. 5725 del 27/2/2019, Cass., 3, n. 21509 del 18/10/2011).

2. Con il secondo motivo – omessa pronuncia del giudice su una questione rilevabile d’ufficio – il ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver ritenuto nuova, e dunque illegittima per violazione dell’art. 345 c.p.c., l’eccezione di compensazione che, estranea al primo grado del giudizio nel quale il Ma. aveva concluso solo per il rigetto della domanda, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla Corte in sede di gravame.

2.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, e dunque per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto il ricorrente non pone questa Corte in condizioni di desumere, dal testo del ricorso, se l’eccezione di compensazione fosse stata o meno formulata in primo grado. In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che l’eccezione di compensazione era stata introdotta fin dal primo grado del giudizio e, proprio in base alle somme di cui il Ma. era creditore, il medesimo aveva concluso per il rigetto della domanda. Ne consegue che la questione non aveva alcun profilo di novità sì da precluderne l’esame in appello.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese perchè parte resistente non ha svolto alcuna attività difensiva. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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