Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12909 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12909 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 22941-2013 proposto da:
CORCIULO PALMIRA CRCPMR56C65D862X, in proprio e quale
erede di SABELLA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PARIOLI 12, presso lo STUDIO POLVERINI
AGACI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
BONSEGNA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SOC COOP COPRA AGRICOLA , in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Sig. VINCENZI PIERLUIGI,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE B.BUOZZI 77,

Data pubblicazione: 23/06/2015

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ACHILLE MACRELLI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

di LECCE, depositata il 24/10/2012, R.G.N. 120/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BONSEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del 1 0 motivo, accoglimento 2 °
motivo, assorbimento 3 ° motivo;

2

avverso la sentenza n. 718/2012 della CORTE D’APPELLO

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

Svolgimento del giudizio.

Nel novembre 1996 la Copra soc.coop. a r.l. conveniva in
giudizio Domenico Barbarito ed Antonio Corciulo, chiedendone la
condanna in solido – previo accertamento della sussistenza di una
società di fatto tra i due, ovvero del ruolo di fideiussore svolto

pagamento di forniture di uova eseguite a favore del Barbarito nel
’94 e ’95.
Nella

costituzione

in

giudizio

dei

convenuti

che

contestavano, con l’inadempimento, la sussistenza tanto di una
società di fatto, quanto del rapporto di fideiussione – veniva
emessa sentenza n. 2414/08 con la quale il tribunale di Lecce,
esclusa la società di fatto ma affermato il rapporto di
fideiussione, condannava i convenuti in solido al pagamento della
somma suddetta (pari ad euro 72.770,85), oltre accessori e spese
di lite.
Interposto appello dagli eredi del Corciulo, veniva emessa
sentenza n. 718/12 con la quale la corte di appello di Lecce,
nella contumacia del Barbarito, rigettava il gravame, con condanna
di parte appellante alle spese del grado.
Contro questa sentenza Palmira Corciulo (in qualità di erede
del Corciulo e dell’erede di questi, Maria Sabella) proponi
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste
con controricorso la Copra. Il Barbarito non ha svolto attività
difensiva in questa sede.
Motivi della decisione.
3

dal secondo – della somma di lire 140.904.011 oltre accessori, in

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

1.1 Con il primo motivo
co. n.

3 cod.proc.civ.

di ricorso si deduce – ex art.360,
violazione o falsa applicazione

dell’articolo 1937 cod.civ., per avere il giudice di merito
erroneamente ritenuto che il Corciulo avesse rilasciato a Copra
fideiussione per il pagamento delle forniture da quest’ultima

costituirsi fideiussore doveva essere chiara ed univoca; – gli
assegni emessi dal Corciulo a favore del Barbarito, e da questi
girati in pagamento a Copra, riguardavano solo talune forniture
del 1994 e, in ogni caso, erano stati emessi a titolo di amicizia
e liberalità, non già con

l’animus di garantire le forniture;

richiesto da Copra nel ’95 di sottoscrivere una formale
fideiussione, il Corciulo aveva rifiutato, con ciò denotando
l’insussistenza di una volontà ex articoli 1936 segg. cc .
Con il

terzo motivo

di ricorso si lamenta violazione

dell’articolo 232 cod.proc.civ., per non avere la corte di appello
attribuito rilevanza alla mancata comparizione del legale
rappresentante di Copra all’udienza fissata per il suo
interrogatorio formale. Al contrario di quanto così ritenuto, la
mancata comparizione senza giustificato motivo doveva comportare
l’ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio.
1.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitari0
in quanto entrambi basati – nella esclusiva prospettiva della
violazione di legge – sull’erronea affermazione da parte del
giudice di merito della sussistenza nella specie di un rapporto di
natura fideiussoria.
4

eseguite al Barbarito, senza considerare che: – la volontà di

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

Essi non possono trovare accoglimento, risultando finanche
inammissibili là dove, per giunta in assenza di una specifica
censura di natura logico-motivazionale, sollecitano in sede di
legittimità una diversa ricostruzione fattuale della vicenda
attraverso una diversa valutazione del quadro istruttorio.

corretta applicazione del principio per cui la fideiussione non
richiede una forma vincolata, e può risultare provata con ogni
mezzo; fatta salva la necessità, ex articolo 1937 cod.civ., che la
volontà di prestarla sia espressa ed inequivoca.
Fatta questa premessa di ordine giuridico, la corte di merito
ha affermato la sussistenza nel Corciulo di una espressa ed
inequivoca volontà di garantire le forniture eseguite da Copra al
Barbarito, indicando a tal fine le fonti del proprio
convincimento, insite (sent. pag.4,5): nelle deposizioni
testimoniali testualmente riportate Bernabini e Paolucci, ritenute
qualificate ed attendibili, secondo le quali il Corciulo aveva
esplicitamente dichiarato che avrebbe garantito personalmente il
pagamento delle uova fornite al Barbarito, ove questi non avesse ir
provveduto; nella circostanza che, a conferma di quanto
dichiarato dei testi, il Corciulo aveva per un certo periodo “dato
concreto adempimento all’impegno assunto con Copra”,

fornendo al

Barbarito quattro assegni dell’importo complessivo di euro
28.978,86, che quest’ultimo aveva girato a Copra in pagamento
delle forniture.

5

Sul piano strettamente normativo, la corte di merito ha fatto

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

La corte territoriale ha poi ritenuto non dirimente, nel senso
voluto dagli eredi Corciulo, il fatto che quest’ultimo si fosse
rifiutato di formalizzare l’impegno fideiussorio così assunto,
mediante la sottoscrizione di un atto scritto. Circostanza di per
sé non escludente la pregressa volontà di prestare fideiussione, e

debito maturato a carico del Barbarito; tale da ingenerare nel
Corciulo la preoccupazione che la formalizzazione per iscritto
dell’obbligo fideiussorio nel 1995 –

“lo avrebbe esposto

patrimonialmente per importi di un certo valore”.
Quanto, infine, all’omessa considerazione ex articolo 232 cpc
degli effetti probatori riconducibili alla mancata comparizione,
senza giustificato motivo, del legale rappresentante di Copra
all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale, rileva il
consolidato principio (da ultimo: Cass. ord. n. 19833 del
19/09/2014) in base al quale la norma in questione non determina,
in ipotesi di mancata presentazione o mancata risposta, una
confessio’

‘ficta

delle circostanze capitolate, quanto soltanto una

presunzione semplice, superabile da elementi di segno contrario.
L’effetto ammissivo di tali circostanze deve infatti essere
sottoposto ad una delibazione discrezionale del giudice di merito
(“può ritenere come ammessi…”),
fattispecie e, in particolare,
prova”.

nella concretezza della

“valutato ogni altro elemento di

Facendosi correttamente carico di tale principio di

diritto, la corte territoriale ha concluso nel senso che “nel caso
concreto il risultato della prova testimoniale non consente
6

spiegabile con il successivo ingente incremento complessivo del

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

affatto di ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio
non reso, emergendo da tale prova una realtà dei fatti del tutto
diversa”.
In definitiva, la decisione della corte territoriale appare
immune dalle censure in esame; incentrate su tipiche valutazioni

particolare,

sull”animus’

che avrebbe indotto il Corciulo a

prestare sostegno finanziario al Barbarito.
2.1

Con il

secondo motivo di ricorso si deduce violazione e

falsa applicazione degli articoli 1938 e 1956 cod.civ., per non
avere la corte di appello preso in esame l’eccezione di nullità
della fideiussione (ove se ne fosse ravvisata l’esistenza)
proposta dagli eredi Corciulo per la mancata fissazione del tetto
massimo garantito e, comunque, per l’indeterminatezza ed
indeterminabilità dell’oggetto; anche in considerazione del
comportamento di Copra che, nella consapevolezza dell’insolvenza
del Barbarito, aveva indiscriminatamente continuato a fornirgli
merce.

.5 2.2 Quanto a quest’ultimo profilo, astrattamente rilevante ex .
articolo 1956 cod.civ., la censura – anche in tal caso non estesa
a carenze di natura motivazionale, ma limitata alla sola
violazione normativa – difetta di specificità ed autosufficienza.
Essa infatti non indica da quali elementi fattuali e probatori (la
cui rituale introduzione in giudizio andava espressamente
segnalata) il giudice di merito avrebbe dovuto trarre il
convincimento dell’avvenuta rilevanza nella specie di tale norma;
7

di merito nella ricostruzione della volontà delle parti e, in

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

segnatamente sotto i concorrenti profili:

– dell’effettivo

peggioramento delle condizioni patrimoniali del Barbarito, e del
conseguente venir meno della sua capacità satisfattiva, nello
sviluppo pluriennale del rapporto di fornitura;

della

consapevolezza di tale peggioramento nella fornitrice Copra;

consapevolezza, e sul solo affidamento dell’intervento di garanzia
del Corciulo.
Il mancato richiamo a tali (eventuali) peculiarità della
fattispecie preclude in questa sede la possibilità di controllare
la decisione impugnata sotto il profilo qui dedotto; non essendo
evidentemente sufficiente, a tal fine, che venga qui richiamata la
deduzione della relativa eccezione di parte nell’atto di appello.
Fondata è invece la censura nella parte in cui lamenta la
violazione dell’articolo 1938 cod.civ.; sotto il profilo che la
fideiussione in oggetto, stipulata successivamente all’entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154 ed avente ad oggetto
obbligazioni future (quelle che, come riferito dei testi,
sarebbero scaturite dalle forniture di uova al Barbarito), n7n.
recava la previsione dell’importo massimo garantito.
Tale omissione ha determinato l’invalidità del rapporto
fideiussorio concluso in violazione della legge (Cass. n. 2871 del
09/02/2007; Cass. n. 26064 del 30/10/2008; da ultimo, Cass. n.
5951 del 14/03/2014, che ha rimarcato la valenza generale
dell’istituto).

8

nella protrazione delle forniture indipendentemente da tale

Ric.n. 22941/13 rg. – Ud. dell’8 aprile 2015.

Ne consegue che il Corciulo non poteva essere qui chiamato a
rispondere in forza di una fideiussione il cui oggetto, per quanto
genericamente riferito al rapporto di fornitura tra Copra ed il
Barbarito al quale accedeva, restava invece del tutto
indeterminato ed indeterminabile con riguardo al tetto massimo

desumibile, se non ex post, dal suddetto mero richiamo.
Si tratta di aspetto della quale la corte di appello non si è
fatta in alcun modo carico. La sentenza impugnata si limita,
– come detto – ad osservare che la formalizzazione della garanzia
avrebbe effettivamente esposto il Corciulo
certo valore”

“per importi di un

(tanto dal dissuaderlo dalla formalizzazione di un

impegno scritto); e tuttavia, non indica alcun elemento di causa
(né questo potrebbe desumersi dalle deposizioni testimoniali) dal
quale evincere che tali importi non potessero convenzionalmente
superare una predeterminata soglia massima di esposizione.
Al contrario, lo stesso richiamo in sentenza alla vaga nozione
di

“un certo valore”

(ed al suo potere di dissuasione alla ,

formalizzazione del vincolo), finisce con il rafforzare
convincimento di effettiva indeterminatezza e,

dunque,

di

integrazione della fattispecie di invalidità assoluta di cui
all’articolo 1938 cit..
Ne segue pertanto, in accoglimento del secondo motivo di
ricorso, la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
sussistono i presupposti per la decisione della lite nel merito,
9

dell’esposizione patrimoniale del garante; di per sé non

Ric.n. 22941/13 rg. — Ud. dell’8 aprile 2015.

ex art.384 cpc; con conseguente rigetto della domanda di pagamento
proposta dalla Copra coop. nei confronti di Antonio Corciulo e
suoi eredi.
Stante la delicatezza dell’accertamento fattuale, sussistono i
presupposti per la compensazione delle spese nel rapporto

L’accoglimento del ricorso esclude – ex art. 13, comma l quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 la condanna accessoria al pagamento del doppio del contributo
unificato.
P qm

La Corte

accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa e, decidendo
nel merito, respinge la domanda di pagamento proposta da
Copra soc.coop.a r.l. nei confronti di Antonio Corciulo e
suoi eredi;
compensa le spese dei gradi di merito e del presente
giudizio di cassazione;
v.to l’art. 13, comma l quater, D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione
civile in datajl aprile 2015.

processuale – di merito e legittimità – tra tali parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA