Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12909 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 13/05/2021), n.12909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4705/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bar Il Mattiniero di D.C. e F.R. s.n.c. in

persona del legale rappresentante pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 380/18/2011, depositata il 28 dicembre 2011.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con 5 motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza n. 224/07/2008 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in accoglimento del ricorso presentato dalla società “Bar II Mattiniero di D.C. e F.R. s.n.c.” aveva annullato l’avviso di accertamento con cui era stato rettificato con metodo induttivo il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2001. La società intimata non partecipa al giudizio. La causa viene decisa nell’adunanza del 30 settembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – E’ opportuno riportare brevemente di seguito il contenuto dei motivi del ricorso:

1.1 – primo motivo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’obbligo del litisconsorzio fra la società di persone ed i soci, ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14;

1.2 – secondo motivo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per ultrapetizione per avere ritenuto l’accertamento viziato perchè non effettuato in contraddittorio con il contribuente, nonostante questa questione fosse stata sollevata per la prima volta soltanto in sede di appello.

1.3 – terzo motivo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 perchè la sentenza qui impugnata ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.

1.4 – quarto motivo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 2, lett. d), nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 comma 2, e art. 2697 c.c. perchè erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso al metodo induttivo, mentre invece, ai sensi della normativa che si assume violata l’irregolare tenuta della contabilità ne determina l’inattendibilità, con la conseguente possibilità per l’ufficio di ricorrere a presunzioni per la rideterminazione del reddito ed onere del contribuente di fornire la prova contraria.

1.5 – quinto motivo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficienza della motivazione perchè generica e tautologica.

2. – Nell’esame dei motivi di ricorso, la Corte ritiene che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare la trattazione delle questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizio, nel caso di specie quella proposta con il primo motivo di ricorso, avente carattere dirimente. 2.1- Il motivo è fondato. Infatti, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte va assicurata l’integrità del contraddittorio, nel caso obbligatorio, fin dal primo grado di giudizio, in mancanza del quale vi è nullità dell’intero procedimento: “il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16)”.

2.2- Nel caso in esame, poichè il ricorso originario alla Commissione Tributaria Provinciale è stato proposto solo dalla società di persone, avrebbe dovuto essere disposta fin dal primo grado di giudizio l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, applicabile sia nel caso di mancata notifica anche ai soci dell’avviso di accertamento, che in quello di mancata impugnazione da parte di questi ultimi dell’avviso ricevuto. 2.3- Pertanto il giudizio di primo grado, celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., scz. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12Cass. n. 17549 del 02/09/2016).

3. – Conclusivamente, quindi, la violazione del litisconsorzio necessario, determina la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale di Catania) ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3. Il giudice di rinvio provvederà a rinnovare il giudizio di merito assicurando la pienezza del contraddittorio e provvederà al regolamento delle spese processuali dell’intero giudizio, che in questa sede non possono essere determinate. La decisione adottata esclude l’esame dei rimanenti motivi di ricorso proposti.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania per un nuovo giudizio anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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