Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12909 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12909 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 18873-2008 proposto da:
STEFFENINO CLAUDIO STFCLD78R18A182P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S NICOLA DE CESARINI 3,
presso lo studio dell’avvocato COMOGLIO SILVIA,
rappresentato

e

dall’avvocato

difeso

VALENTE

GIANFRANCO giusta procura speciale a margine del
2014

ricorso;
– ricorrente –

940

contro

FONDIARIA SAI SPA 00818570012 in persona del
Procuratore Dott. IVANO CANTARALE, elettivamente

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso
lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrente –

CHIESA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 849/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 30/05/2007, R.G.N. 120/2500;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Claudio Steffenino propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha
rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Asti, che, ritenuto il suo concorso di colpa nella misura del 50%, ha
dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza del
versamento di C 24.789,93 da parte della Fondiaria, in relazione ad un

attraversando la strada, era stato investito dall’autovettura di proprietà di
Maria Chiesa.
Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la
Fondiaria-SAI mentre Maria Chiesa non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, e
con il secondo, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della
sentenza, il ricorrente si duole che la sentenza stessa si fondi sulle
dichiarazioni rese dalla Chiesa in sede di interrogatorio libero, divergenti
da quelle rese ai Carabinieri nell’immediatezza, quanto al fatto che ella
non aveva visto il pedone e quanto alla distanza delle strisce pedonali dal
luogo dell’incidente.
1.1.- I due motivi sono inammissibili
1.2.- Quanto al primo, in quanto – in contesto connotato dal
riconoscimento da parte dello stesso Steffenino, attore e ricorrente, che il
semaforo era sito a circa 50 metri dal punto in cui aveva attraversato la
strada e nel quale era pacifico che egli aveva effettuato l’attraversamento
fuori dalle strisce pedonali, passando sul retro del proprio furgone – il
ricorrente non dice cosa avessero affermato le parti in sede di
interrogatorio libero, considerato che nella sentenza si legge che «sia
l’attore sia la convenuta, interrogati liberamente, hanno riferito, nella
sostanza, una dinamica dell’incidente caratterizzata dalla verosimile
assenza di soluzione temporale di continuità nell’attraversamento della
strada – pacificamente fuori dalle strisce pedonali – ad opera di parte
attrice».
La predicata difformità di quanto in realtà affermato dalla Chiesa in
sede di interrogatorio libero (rispetto a quanto riferito ai carabinieri
nell’immediatezza del fatto) in tanto sarebbe stata suscettibile, in ipotesi,
3

sinistro verificatosi il 2/3/99 in Duino San Michele nel quale egli,

di essere apprezzata in questa sede sotto il profilo del vizio della
motivazione in quanto del contenuto di quelle dichiarazioni il ricorrente
avesse reso edotta questa Corte, in ossequio al principio di
autosufficienza.
Tanto, al di là del rilievo che non è contestato che attore e
convenuta avessero nella sostanza offerto analoga versione in sede di
interrogatorio libero, sicché risulta comunque elisa la valenza delle

caso si verte in tema di apprezzamento delle risultanze probatorie,
integrante un’attività che spetta esclusivamente al giudice del fatto.
1.3.- Il secondo è inammissibile in quanto a sua volta presuppone
un contrasto fra dichiarazioni dei cui esatti termini la Corte di legittimità
non viene contestualmente informata e perché del pari prescinde dalla
valenza della ravvisata conformità delle dichiarazioni rese dalle parti in
sede di interrogatorio libero.
2.-

Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il

ricorrente assume che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che
era onere dei convenuti fornire la prova della corresponsabilità.
2.1.- Il terzo motivo è infondato. La Corte di Appello ritiene
accertate – sulla base della ricostruzione dell’incidente da essa accolta «la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone» e per tale
motivo perviene alla dichiarazione di corresponsabilità. Circa il difetto di
motivazione sulla percentuale del 50%, è sufficiente rilevare che il mezzo
è formulato solo sotto il profilo della violazione di legge e non vi è chiara
indicazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,
applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza
depositata il 30/5/07.
3.-

Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000
per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, I’ll aprile 2014.

diverse dichiarazioni rilasciate dalla Chiesa ai carabinieri; e che in ogni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA