Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12908 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12908 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 18489-2008 proposto da:
CHIAVARI MARGHERITA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LAMPERTICO FEDELE 12, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI BIANCHI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
FEDERICO PORCEDDU TEDESCHI in NEPI il 1/4/2014, rep.
2014

n. 31406 unitamente all’avvocato ALBANO ANTONIO

4

938

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TORO ASSICURAZIONI SPA 001924830561 in persona del

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
Amministratore Delegato Dr. LUIGI DE PUPPI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 22,
presso lo studio dell’avvocato BRENCIAGLIA ENRICO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
– controri corrente contro

MISSONI RICHELMO GIUSEPPE, BARONI PAOLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2008 del TRIBUNALE DI
VITERBO SEDE DISTACCATA DI CIVITA CASTELLANA,
depositata il 27/02/2008, R.G.N. 10174/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato PIERLUIGI BIANCHI;
udito l’Avvocato CESARE COSTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso;

2

COSTA CESARE giusta procura speciale in calce al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Chiavari Margherita propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di
Civita Castellana, che, in riforma della sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di Civita Castellana, ha dichiarato improponibile la
domanda risarcitoria da essa svolta nei confronti di Missoni Rachelmo
Giuseppe e della Toro Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 22 della legge

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la Toro
Assicurazioni, mentre gli eredi del Missoni non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente assume che l’ordinanza del giudice di primo grado che
decideva in ordine alla proponibilità dell’azione avrebbe efficacia di
sentenza non definitiva, non impugnata.
1.1.- Il mezzo è infondato. Non di sentenza non definitiva si tratta
ma di ordinanza volta a stabilire se la causa andasse o no istruita, con
conseguente applicabilità dell’art. 177, primo comma, cod. proc. civ.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente censura la ratio decidendí della sentenza, assumendo di avere
rispettato la condizione di proponibilità di cui all’art. 22 della legge
990/69, pur se la denuncia di sinistro era stata inviata dal proprio figlio,
da ritenersi gestore ex art. 2028 cod. civ.
2.1.- Il mezzo è infondato. Questa Corte ha infatti statuito che, in
tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell’art. 22
della legge n. 990 del 1969 (applicabile

ratíone temporís),

nel

subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del
danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla
medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa.
L’onere imposto al danneggiato dalla suddetta norma può essere
soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto,
purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di
consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il
danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente
dispendio economico, (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le
3

n. 990 del 1969, in relazione ad un sinistro avvenuto il 14/11/03.

t

parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e
risulti rispettato il predetto termine); occorre, tuttavia, che la richiesta di
risarcimento sia formulata dal danneggiato ovvero dal legale dello stesso.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi,
rigettato il ricorso proposto, risultando la richiesta del risarcimento dei
danni alla compagnia assicuratrice inviata non dal danneggiato,
proprietario dell’auto, ma dal figlio di questi, conducente della stessa il
quale, peraltro, non aveva riportato danni nel sinistro) (Cass. n. 10371
del 2008).
Gli artt. 2028 e segg. cod. civ., nel regolare i rapporti tra il gestore e
il gestito, certo non legittimano quest’ultimo ad agire nei confronti di
terzi.
3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la
ricorrente si duole di un vizio di motivazione della sentenza, ove il giudice
d’appello non spiegherebbe le ragioni della non fondatezza dell’ordinanza
5/4/05 del GdP di Civita Castellana, che aveva rigettato l’eccezione di
improcedibilità della domanda.
3.1.- Il terzo motivo è inammissibile. Non esiste infatti il vizio della
motivazione in diritto, di cui la ricorrente si lamenta. Va considerato che,
in fatto, il giudice di appello spiega adeguatamente che «(…) la richiesta
in parola è stata inoltrata da un soggetto differente dal danneggiato (in
specie, dall’occasionale conducente del veicolo), del tutto sfornito di
legittimazione ad agire in nome e per conto della proprietaria della
vettura coinvolta nel sinistro».
4.- Il ricorso va quindi rigettato.
Si reputa equo compensare le spese, anche in considerazione
dell’altalenante andamento dei giudizi di merito.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, I’ll aprile 2014.

e

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