Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12907 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33466-2018 proposto da:

G.I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PASTEUR N. 33, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SILENZI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENRICO DE LUCA;

– controricorrente –

nonchè contro

FE.FI., B.N.;

– intimati –

Nonchè da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

N. 142, presso lo studio dell’avvocato MANLIO MORCELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

FE.FI., G.I.V., F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 260/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/4/2018 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Fi. e F.F. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Terni 28/9/2015, ha parzialmente accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti del sig. G.I.V. di annullamento per dolo del mandato conferitogli e di restituzione di somme a quest’ultimo corrisposte in esecuzione di contratto di cui alla scrittura D.D. 11 aprile 2008, rigettando viceversa la domanda di risarcimento dei danni dai medesimi conseguentemente lamentati.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il sig. F.F., che ha presentato anche memoria, e il sig. B.N., chiamanto in causa dal G., il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.

L’altro intimato (sig. Fe.Fi.) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1398,1429 e 1439 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia dell’art. 1398 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “litisconsorzio necessario non integro”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 e il 5 motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli artt. 91,106 e 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “illogicità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorsi sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che entrami i ricorsi risultano formulati in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove viene dai ricorrenti -in via principale e in via incidentale- fatto rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto notificato in data 11 febbraio 2013″, al proprio atto di costituzione e risposta del giudizio di 1 grado, all’atto di chiamata in causa del terzo, all’atto di costituzione e risposta del terzo chiamato B., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al proprio atto di costituzione e risposta del giudizio di gravame, alla “documentazione prodotta dai sig.ri F.”, all’aver “espresso personalmente ed in modo diretto la personale volontà di partecipare al… business”, all’aver “visionato la procura tramite cui il G. rappresentava la Cosmo nella scrittura privata”, all’aver “di propria sponte versate 600.000,00 Euro in contanti essendo coscienti ed informati di tutti i passaggi burocratici ed istituzionali che dovevano essere compiuti… soprattutto dal B.”, al comportamento del G., all’aver “egli stesso… investito parte del proprio capitale proprio come hanno fatto i F.”, alla “memoria conclusionale in appello”, il ricorrente in via principale; all'”atto di citazione del 7.02,2013″, alla “comparsa di risposta del 25.07.2013″, all’atto di sua chiamata in causa, alla sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1 grado, all'”appello datato 22.03.2016”, all’atto di costituzione in grado di appello del G., al proprio atto di costituzione e risposta in sede di gravame, alla “memoria conclusionale datata 2.10.2017”, i ricorrenti in via incidentale), senza invero debitamente riportare -per la parte strettamente d’interesse- nel ricorso le argomentazioni formulate a relativo supporto, nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Senza sottacersi, con particolare riferimento al ricorso principale, che il requisito prescritto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie si faccia riferimento in tutto o in parte ad atti di causa (in particolare, all’impugnata sentenza) non limitatamente a quanto strettamente necessario ai fini della mossa impugnazione per cassazione, in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (v. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l’eliminazione del “troppo e del vano”, essendo il ricorrente tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema di Cassazione (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Con particolare riferimento al 4 e al 5 motivo del ricorso principale e all’unico motivo del ricorso incidentale (là dove viene lamentata “un decisum connotato da motivazione illogica per contraddittorietà intratestuale”) va ulteriormente sottolineato che tal di là della relativa formale intestazione, i ricorrenti sia in via principale che incidentale rispettivamente deducono in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi, con particolare riguardo al 4 motivo del ricorso principale, che là dove lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente ravvisato non chiamato in appello il B. il ricorrente inammissibilmente prospetta in realtà un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Per altro verso, con particolare riferimento al 3 motivo del ricorso principale, che nel dolersi della mancata integrazione del contraddittorio con la chiamata della società Cosmo (che “secondo il Collegio di secondo grado sarebbe stata falsamente rappresentata”) il ricorrente in via principale non considera che non ricorre in ogni caso nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario, giacchè il falsamente rappresentato rimane estraneo al rapporto tra falsus procurator e terzo (cfr., con riferimento a varie fattispecie, Cass., 8/10/2014, n. 21134; Cass., 9/7/1994, n. 6493; Cass., 27/10/1984, n. 5517; Cass., 31/3/1972, n. 1018; Cass., 24/1/1968, n. 189; Cass., 27/10/1966; n. 2666; Cass., 15/3/1966, n. 742), a tale stregua la mossa censura impingendo (altresì) nella violazione ex art. 360 bis c.p.c..

Ancora, con specifico riferimento al ricorso in via incidentale, che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “il chiamato in causa… s’era comunque opposto alle domande degli attori e che questa posizione ha mantenuto in appello pur senza essere effettivo destinatario di alcuna domanda da parte degli appellanti”.

Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente F.F. e a carico del ricorrente principale G., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi, principale ed incidentale, inammissibili. Compensa tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente in via principale G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente F.F..

Ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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