Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12907 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. II, 26/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/05/2010), n.12907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARD ANELLI 21,

presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato SPORTELLI CARLO,

giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4633/2006 del Giudice di Pace di ROMA del

25.1.06, depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente lamenta che il giudice di pace adito con la sentenza oggi impugnata, pur riconoscendo fondata la sua domanda, ha disposto la compensazione delle spese in violazione dei principi che regolano tale materia, nonche’ omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, avendo il giudice affermato di compensare le spese sussistendo “motivi di opportunita’ ed equita’”.

2. Resiste con controricorso la parte intimata.

3. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale inviava conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale si riportava alle conclusione scritte.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

5. La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale. Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa, salva l’applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina e’ soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l’onere delle spese processuali (Cass. 2000 n. 9446).

Conseguentemente nessun ostacolo si frappone alla adozione da parte del giudice del provvedimento di compensazione delle spese previste dall’art 92 c.p.c. (vedi anche Cass. 2001 n. 5721).

Occorre poi osservare che, secondo la giurisprudenza prevalente nel vigore del testo dell’art. 92 c.p.c. anteriore alla sua modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 “in tema di regolamento delle spese processuali, il giudice puo’ compensare le stesse per giusti motivi senza obbligo di precisarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando percio’ applicazione, in relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.

Inoltre, il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non e’ in contrasto con il principio dettato dall’art. 24 Cost., comma 1, giacche’ il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettivita’ della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese”. (Cass. 2008 n. 2397).

Peraltro, in base alla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. (come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), applicabile ratione temporis, il giudice puo’ compensare le spese tra le parti, se vi e’ soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione.

Nel caso in questione, occorre rilevare che la formula usata dal Giudice di Pace e su riportata e’ stata predisposta all’interno di un modulo prestampato, utilizzato poi per la stesura a mano della motivazione. Il Giudice di Pace, poi, nel disporre la compensazione delle spese, a fronte dell’accoglimento della opposizione, ha utilizzato tale stampato, senza aggiungere alcunche’. Tale locuzione si sostanzia in una formula di stile, non fornendo alcuna indicazione in ordine ai motivi posti a fondamento della sua decisione. Sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione.

6. – Il ricorso va, quindi, accolto, il provvedimento impugnato va cassato, e la causa va rimessa ad altro Giudice di Pace che decidera’ anche sulle spese ex art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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