Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12907 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12907 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 9699-2012 proposto da:
CANNIZZARO LUIGI CNNLGU64D13D960T, CANNIZZARO GIUSEPPA
CNNGPP68L50D960X, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PICCI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2015
contro

756

SAIC SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A RL , ISLAND
REFINANCING SRL ;
– intimate –

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 294/2011 del TRIBUNALE di GELA,
depositata il 26/09/2011 R.G.N. 1412/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

2

udito l’Avvocato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi e Giuseppa Cannizzaro hanno proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi avverso la sentenza del tribunale di Gela
del 26.9.2011 che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi
dagli stessi proposta nell’ambito della procedura esecutiva n.

la quale era disposta ” la liberazione dell’immobile pignorato a
chiunque terzo lo occupi senza titolo opponibile alla procedura”.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n ° 3, in
relazione all’art. 163 e 618 c.p.c.). Dell’art. 618, II comma,
c.p.c.).
Il motivo non è fondato.
L’eventuale

nullità,

derivante

dalla

omessa

notificazione

dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione nel termine
assegnato dal giudice dell’esecuzione – per il mancato rispetto
del disposto dell’art. 618, comma 2, c.p.c. relativamente ai
termini per comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. agli opposti
– non può essere opposta da chi vi ha dato causa ai sensi
dell’art. 157, comma 3, c.p.c.; cioè dagli opponenti, attuali
ricorrenti.
Con il secondo motivo si denuncia

violazione dell’art. 560 c.p.c.

IV comma.
Il motivo non è fondato sotto svariati profili.
3

365/91 R.G.E. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con

In primo luogo deve evidenziarsi che gli attuali ricorrenti non
erano i debitori esecutati, ma soltanto coloro che – considerati
terzi detentori senza titolo – pretendevano, invece, di avere un
diritto di godimento sull’immobile, derivante dal rapporto di
affitto, da opporre alla procedura esecutiva.

era l’opposizione all’esecuzione – e non l’opposizione agli atti
esecutivi – , la cui sentenza sarebbe stata soggetta al rimedio
impugnatorio dell’appello ( trattandosi di sentenza pubblicata
successivamente al 4.7.2009) e non del ricorso per cassazione ( v.
anche Cass. 5.4.2012 n. 5523; Cass. ord. 30.6.2010 n. 15623; Cass.
13.2.2007 n. 3087).
In ogni caso, le censure avanzate dagli attuali ricorrenti
riguardano, non tanto la sentenza emessa a conclusione del
giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quanto l’ordinanza di
rilascio laddove affermano che “Pertanto, il giudice
dell’esecuzione non poteva disporre il rilascio del fondo da parte
del Cannizzaro senza che vi fosse un ordinario giudizio di
cognizione ” (pag. 7 del ricorso).
Da ultimo, la statuizione adottata è corretta, posto che gli
attuali ricorrenti – come ha correttamente appurato il giudice del
merito – sono risultati, sulla base delle risultanze probatorie,
essere in possesso del compendio pignorato in virtù di un titolo
non opponibile alla procedura; come tale l’ordine di liberazione
era legittimo.

4

Ed allora il mezzo di impugnazione che avrebbero dovuto proporre

Sul punto vale ribadire quanto statuito da questa Corte di
cassazione, con la sentenza 3.8.2005 n. 16242.
La Corte nomofilattica da un lato ha affermato che la norma di cui
all’art. 41 della legge n. 203 del 1982 – invocata dagli attuali
ricorrenti – relativa ai contratti ultranovennali di affitto di

validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi pur se
stipulati in forma verbale e non trascritti-

f

modifica la

precedente disciplina ( costituita dagli art. 1350, n.8, e 2643,
n. 8 cod. civ.) secondo la quale tutti i contratti di locazione
immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono
farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di
nullità.
Ha però ribadito sotto diverso profilo che nessuna incompatibilità
è, invece, ravvisabile tra l’art. 41 in questione ed altre norme
anteriori, l’art. 2923 c.c. e l’art. 560 c.p.c., che disciplinano
l’ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario.
La conseguenza è che, in tal caso, il contratto di affitto agrario
ultranovennale è opponibile all’aggiudicatario d’asta solo se
recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non
trascritto, solo nei limiti di un novennio dall’inizio della
locazione.
Il che è quanto ha accertato il giudice del merito che ha ritenuto
l’eventuale contratto di affitto agrario ultranovennale non
opponibile all’aggiudicatario “in quanto non recante data certa
anteriore al pignoramento”.
5

fondi rustici a coltivatore diretto -, dei quali stabilisce la

Non senza sottolineare l’ulteriore profilo per il quale “In ogni
caso, va evidenziato che gli opponenti non hanno fornito alcune
prova della sussistenza di un accordo verbale intervenuto con la
SAIC s.r.1., su cui si sarebbe fondato il rapporto di locazione ”
( pag. 7 della sentenza).

Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo
gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2015, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Conclusivamente il ricorso per cassazione è rigettato.

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