Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12907 del 13/06/2011
Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
OPERE PUBBLICHE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo
studio dell’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e
difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORQUATO
TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLINO MAURIZIO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LEPORI MARCO, MENNELLA MONICA,
per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
9586/2010 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l’avvocato Monica MENNELLA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, a sezioni unite;
rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
OSSERVA:
1. La società Opere Pubbliche s.p.a. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio di opposizione da ossa promosso, dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la revoca del decreto n. 310/2010 con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 52.500,00, oltre accessori e speso, in favore di M.U., a titolo di differenze retribuivo relative a rapporto di lavoro.
2. La ricorrente insta por la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che il rapporto era sorto ed era stato eseguito all’estero, in (OMISSIS), ove il M., assunto come direttore amministrativo, aveva anche la propria residenza.
3. Il dipendente ha depositato “memoria di costituzione” sostenendo la giurisdizione del giudice italiano.
4. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità (cfr. Cass., sez. un., n. 4807 del 2005, in riferimento alla legge n. 218 del 1995, art. 3; Id. n. 14703 del 2010, in riferimento all’art. 19 veg. CE n. 44/2001).
5. Nella specie, la società opponente, convenuta in senso sostanziale, ha sede in Italia. Pertanto, alla stregua dei richiamati principi, il Collegio valuterà se dichiarare la giurisdizione del giudice italiano”:
ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie tali considerazioni, così dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011