Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12906 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8384 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

D.P. (C.F.: (OMISSIS)), E.M. (C.F.: (OMISSIS))

E.T. (C.F.: (OMISSIS)) E.D.A. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

ricorso, dagli avvocati Oberdan Tommaso Scozzafava (C.F.: (OMISSIS))

e Antonio Frongillo (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Marialuisa

Bresciani (C.F.: (OMISSIS));

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore,

D.L.M.T. rappresentata e difesa, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Silvia Traverso (C.F.: (OMISSIS));

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura Z.F. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Francesco

Alessandro Magni (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

2782/2017, pubblicata in data 11 dicembre 2017 (e notificata in data

8 gennaio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29

gennaio 2020 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.P., nonchè M., T. e E.D.A. hanno agito in giudizio nei confronti dell’Azienda USL (OMISSIS) di Pisa (poi divenuta Azienda USL Toscana Nordovest) e del medico M.G. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto E.F., avvenuto in seguito a trattamenti sanitari inadeguati svolti presso il presidio ASL di Pomarance.

La ASL convenuta ha chiamato in causa, per essere garantita, la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Carige Assicurazioni S.p.A. (poi divenuta Amissima Assicurazioni S.p.A.)

Le domande degli attori sono state accolte dal Tribunale di Pisa, che ha liquidato in favore degli attori, a titolo risarcitorio, i seguenti importi: Euro 222.377,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed Euro 4.500,00, a titolo di danno patrimoniale, per D.P., oltre accessori; Euro 214.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, per E.M.; Euro 140.000,00 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori, per T. ed E.A.D.. E’ stata del pari accolta la domanda di manleva proposta dalla ASL convenuta nei confronti della sua compagnia assicuratrice, mentre sono state dichiarate inammissibili le domande proposte dal M. contro la ASL e la Carige Assicurazioni S.p.A.. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dimezzato gli importi liquidati in favore degli attori a titolo di risarcimento.

Ricorrono D.P., nonchè M., T. e E.D.A., sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi il M., la Azienda USL Toscana Nordovest nonchè Amissima Assicurazioni S.p.A.. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

La Azienda USL Toscana Nordovest ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): art. 41 c.p., artt. 2043 e 1227 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): art. 112 c.p.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c.”.

I primi tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La corte di appello ha dimezzato l’importo liquidato agli attori in primo grado a titolo risarcitorio. Ha osservato infatti che il nesso di causa tra la condotta omissiva del medico convenuto e l’evento dannoso poteva ritenersi accertato con una probabilità pari al 50%, in quanto dalla consulenza tecnica di ufficio svolta era emerso che, se fossero stati tempestivamente posti in essere i trattamenti sanitari adeguati alla patologia dell’ E., trattamenti invece omessi per la colposa condotta del medico M. in sede di diagnosi, il paziente avrebbe avuto, complessivamente (valutando le varie possibilità terapeutiche) una probabilità (ovvero “chances”) di sopravvivenza pari al 50%.

La decisione risulta in palese contrasto con l’insegnamento di questa Corte, per cui “in materia di perdita di “chance”, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di “chance” postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una “chance” perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461 – 03; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16919 del 27/06/2018, Rv. 649437 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018, Rv. 651843 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019, Rv. 655791 – 01, quest’ultima decisione è richiamata dalla stessa ASL controricorrente nella sua memoria, a sostegno dei suoi assunti, ma in realtà risulta del tutto conforme ai principi di diritto appena esposti).

Nella decisione impugnata sono erroneamente sovrapposti i distinti piani dell’accertamento del nesso causale tra la condotta colposa omissiva del medico e l’evento dannoso (cd. “danno evento”, nella specie coincidente con la morte del paziente, avvenuta a poche ore di distanza dall’errore diagnostico imputato al medico) e dell’accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori (cd. “danno conseguenza”, nella specie consistente – oltre che nel pregiudizio patrimoniale – nella perdita del rapporto parentale con la vittima, danno concretamente verificatosi, il che esclude in radice che possa venire in rilievo, in alcun modo, la nozione e la valutazione del cd. “danno da perdita di chance”, essendo in realtà ormai in discussione nel presente giudizio, in concreto, esclusivamente la questione del nesso causale tra condotta colposa ed evento dannoso).

Così facendo, la corte di appello ha operato in modo non conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie, sia con riguardo all’accertamento del rapporto di causalità tra la condotta colposa del convenuto e l’evento dannoso, cioè la morte dell’ E. (da effettuare sulla base del principio civilistico del “più probabile che non”, verificando se la diligente condotta colposamente omessa dal medico avrebbe, con ragionevole probabilità – superiore alla probabilità dell’evento contrario -determinato la sopravvivenza dell’ E. e quindi evitato il suo decesso), sia con riguardo alla liquidazione del conseguente danno, dovuto in caso di positivo accertamento della sussistenza del nesso di causa tra condotta colposa del convenuto ed evento, in mancanza di condotte del danneggiato rilevanti, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, come causa concorrente dello stesso evento di danno (il che peraltro nella specie risulta espressamente escluso dalla stessa corte di appello), e non dovuto in caso contrario.

In sede di rinvio dovrà quindi accertarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del medico convenuto e l’evento dannoso, cioè la morte dell’ E., sulla base del principio civilistico del “più probabile che non”, verificando a tal fine se la diligente condotta colposamente omessa dal medico avrebbe, con ragionevole probabilità – superiore alla probabilità dell’evento contrario – determinato la sopravvivenza dell’ E. e quindi evitato il suo decesso.

2. Con il quarto motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi, che rende necessaria una nuova valutazione del materiale probatorio in ordine all’accertamento del nesso di causa tra la condotta del convenuto e l’evento dannoso denunciato e, quindi, anche una nuova valutazione delle eventuali istanze istruttorie delle parti.

3. Sono accolti i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio, in luogo del presidente, per impedimento di questi, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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