Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12906 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20614-2014 proposto da:

B.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE, 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TOPFLOOR S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DE LEVA

39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LEONARDO

FRAIOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9034/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2014 R.G.N. 6871/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato GUIDO

CHIODETTI;

udito l’Avvocato GRAZIA FIERMONTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 9034/2013 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 9.10.2011 dal Tribunale capitolino con la quale era stata respinta la domanda, proposta da B.E., volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla Topfloor srl in data 9.11.2009 per giustificato motivo oggettivo, con la richiesta di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno precisato che: a) sussisteva, nel caso in esame, il giustificato motivo oggettivo consistente in una riorganizzazione aziendale volta ad una maggiore economicità della gestione, alla soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal ricorrente nonchè alla inesistenza in azienda di incarichi e posizioni lavorative cui il dipendente potesse essere adibito; b) il licenziamento non era stato intimato durante il periodo di malattia essendo stata comunicata la risoluzione del rapporto in data 9.11.2009, allorquando era rientrato in servizio e aveva rifiutato di sottoscrivere la missiva per ricevuta, inviando, poi, un certificato di prosecuzione della malattia solo nel pomeriggio dello stesso giorno; c) non vi era stata una idonea allegazione, da parte del lavoratore, in ordine al cd. repechage non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione del lavoratore di potere essere adibito quale addetto agli acquisti e ai rapporti con la clientela in mancanza di prova dello svolgimento di tale attività.

3. Per la cassazione propone ricorso B.E. affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso la Topfloor srl.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 ratione temporis vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la società comunicato le motivazioni dell’addotto provvedimento di licenziamento nonostante la missiva del 19.11.2009 ove venivano espressamente richiesti i motivi del recesso: in particolare, deduce che la motivazione contenuta nella intimazione del licenziamento, e successivamente richiamata da parte datoriale, fosse assolutamente generica ed incompleta.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti riguardante la circostanza che, a svolgere le medesime mansioni svolte prima dal B., era stato assunto altro dipendente e che non era stata ammessa, senza alcuna motivazione, la prova per testi diretta a dimostrare che esso ricorrente avesse svolto mansioni di funzionario tecnico Commerciale addetto alla gestione dei cantieri, alle trattative con i clienti e alla raccolta di ordini e che tale B.A., ex dipendente della società, avesse ricoperto tale posizione lavorativa rimasta vacante.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. Questo Collegio ritiene, come già specificato in caso di licenziamento disciplinare da questa Corte (Cass. 1.8.2016 n. 15986), che il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i motivi di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 2 ratione temporis vigente, ove i fatti siano stati già portati a conoscenza del dipendente in occasione della lettera di risoluzione del rapporto.

6. Nel caso in esame, nella missiva del 9.11.2009, erano stati specificati i motivi del recesso e, cioè, la riorganizzazione aziendale, la soppressione del posto e l’inutilizzabilità aliunde del lavoratore, per cui, a fronte di una generica richiesta, contenuta nella raccomandata del 19.11.2009 con la quale si chiedeva espressamente l’indicazione dei motivi, senza alcuna ulteriore specificazione rispetto a quanto già riferito, alcun obbligo di nuova comunicazione poteva ravvisarsi in capo alla partè datoriale.

7. Invero, in difetto di una istanza del lavoratore articolata in modo preciso circa la richiesta di comunicazione dei motivi, quando questi siano stati già portati a sua conoscenza, senza che vi sia da parte di questi una specificazione più approfondita e particolareggiata di ciò che possa ritenere utile, ai fini di individuare con certezza le cause del licenziamento e di potere esercitare il proprio diritto di difesa, va escluso l’obbligo di una mera ripetizione dei motivi medesimi già esposti qualora questi, appunto come nel caso concreto, contengano già i tratti e le circostanze essenziali del recesso.

8. Il secondo motivo è inammissibile.

9. Premesso che, nella fattispecie in esame, è applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, osserva il Collegio che non si verte nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, relativamente alle circostanze che l’odierno ricorrente avrebbe svolto mansioni di Funzionario Tecnico Commerciale addetto alla gestione dei cantieri, alle trattative con i clienti e alla raccolta di ordini, nonchè che altro ex dipendente avrebbe ricoperto la sua posizione lavorativa, perchè la Corte territoriale, a pag. 5 della gravata sentenza, ha preso in considerazione, disattendendole, entrambe le situazioni.

10. Quanto, invece, alla mancata ammissione della dedotta prova testimoniale, la censura è stata erroneamente posta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, perchè le norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi istruttori attengono al diritto sostanziale e, quindi, la loro violazione dà luogo ad errores in judicando e non in procedendo e, dunque, la loro violazione rientra nell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. 4.2.2000 n. 1247; Cass. 19.3.2014 n. 6332).

11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrentè al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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