Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12906 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA PRODEST MILANO S.R.L., COOPERATIVA IL GUERRIERO, in

persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio

dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PASSARO ALFREDO, FORTUNAT ANDREA, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.L., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato PALANDRI

MARCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO

GENNARI, POZZAN ANGELO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1163/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA;

uditi gli avvocati Antonella GIGLIO, Alfredo PASSARO, Marco PALANDRI,

Antonio GENNARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, a sezioni unite;

rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c:

“Il relatore Cons. Ulpiano Morcavallo. esaminati gli atti;

OSSERVA:

1. La società cooperativa Il Guerriero e la cooperativa Prodest Milano s.r.l. propongono istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da esse promosso dinanzi al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dei lavoratori odierni intimati, nonchè dell’Università Cà Foscari.

per ottenere “l’accertamento negativo del loro obbligo di contrarre” e la revoca dei provvedimenti cautelari pronunciati dallo stesso Tribunale su istanza dei medesimi lavoratori. Riferiscono le ricorrenti che, all’esito di un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo per l’aggiudicazione di contratti di fornitura all’Università Cà Foscari di lavoratori per servizi di portierato, esse erano risultate aggiudicatario, con l’obbligo di stipulare il contratto con la detta Università alle condizioni contrattuali di cui al bando. I lavoratori dipendenti delle pregresse aggiudicatarie avevano adito il Tribunale, in sede cautelare, affermando il loro diritto a conservare le precedenti condizioni contrattuali e rifiutando le nuove; (che, secondo le cooperative ora ricorrenti, erano imposte dal giudicato amministrativo sulla aggiudicazione e sulle condizioni di contratto); con ordinanza cautelare, confermata in sede di reclamo, il Tribunale aveva ordinato l’assunzione dei lavoratori secondo livelli retributivi e orari di lavoro precedenti al nuovo appalto e l’Università aveva intimato alle cooperative nuove aggiudicatane di dare immediata attuazione a tale provvedimento; quindi, esso avevano avviato la causa di merito onde sentirsi accertare la insussistenza degli obblighi contrattuali pretesi dai lavoratori, previa revoca dell’ordinanza cautelare, e, nella pendenza del giudizio, avevano proposto il presente regolamento.

2. Le ricorrenti instano per la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre i lavoratori, costituendosi con controricorso, eccepiscono l’inammissibilità del regolamento e sostengono, comunque, la giurisdizione del giudice ordinario. L’Università non si è costituita.

3. La ricognizione dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere nel giudizio consente di ritenere l’inammissibilità del proposto regolamento preventivo. Da un lato, infatti, la p.a. non è parte del rapporto contrattuale cui si riferisce la controversia principale, fra cooperative e lavoratori, essendo stata invece evocata in giudizio a titolo di “garanzia e manleva” per l’eventuale soccombenza (cfr. ordinanza di parziale sospensione del giudizio emessa dal Tribunale); dall’altro, la asserita intangibilità delle statuizioni del giudice amministrativo sulla aggiudicazione e sulle condizioni di contratto previste nel bando non incide, comunque, sulla giurisdizione, ma, eventualmente, solo sui limiti di sindacabilità, da parte del giudice ordinario, dei contenuti contrattuali contestati dai lavoratori.

4. Alla stregua di tali considerazioni, il Collegio valuterà se dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario”; vista la memoria depositata dalle ricorrenti;

ritenuto che le considerazioni espresse nella relazione sono condivise dal Collegio, che le ribadisce e le fa proprie, dovendosi pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con condanna delle ricorrenti, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo (nulla dovendo disporsi nei confronti dell’Università, intimata e non costituita in giudizio).

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate, complessivamente, in Euro duecento/00 per esborsi e in Euro quattromila/00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;

nulla per le spese nei confronti dell’Università.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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