Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12906 del 09/06/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12906 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 23408-2008 proposto da:
MARASCA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato
MASTROBUONO SEBASTIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DIGNANI GESI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
2014
contro
916
BARTOLI LUCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 347/2008 della CORTE D’APPELLO
1
Data pubblicazione: 09/06/2014
di ANCONA, depositata il 06/06/2008, R.G.N. 3/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO per delega;
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso,
I
2
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Svolgimento del processo
Bartoli Luca ha intimato sfratto per morosità al conduttore Marasca Enrico
denunziando il mancato pagamento di canoni di locazione dal novembre
2006 al febbraio 2007.
Nel costituirsi all’udienza di convalida, il conduttore ha negato l’esistenza
dell’immobile dopo un incendio dovuto all’inadeguatezza dell’impianto
elettrico ;in subordine ,qualora emergesse l’invocata morosità , chiedeva il
termine di grazia per sanarla.
Disattesa l’istanza di emissione di ordinanza di rilascio e mutato il rito, il
Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del
Marasca.
La Corte di appello di Ancona ,con sentenza depositata il 6-6-08 ,ha
confermato la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso Marasca Enrico con un articolato
motivo illustrato da successiva memoria .
Non presenta difesa l’intimato.
Motivi della decisione
1.Con l’unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione falsa
applicazione dell’articolo 55 legge 392/ 78 in relazione agli articoli 658 e 665
c.p.c.
Lamenta il ricorrente che il tribunale, nel procedimento speciale ex articolo
658 c.p.c., doveva provvedere alla fissazione del termine di grazia richiesto
dal conduttore in via subordinata ,nel rispetto della volontà assolutoria
espressa dal conduttore al fine di evitare la risoluzione del contratto.
2. li motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La Corte di appello ha confermato la decisione di risoluzione della locazione
per morosità del conduttore sul rilievo che non era ammissibile la richiesta di
termine di grazia ex articolo 55 legge 392/1978, subordinata
all’accertamento dell’esistenza della contestata morosità.
In tal modo, afferma la Corte di merito , avrebbe dovuto ritenersi
ammissibile una valutazione anticipata da parte del giudice sulla fondatezza
dell’opposizione o addirittura una pronunzia sulla concessione del termine di
3
della morosità sul rilievo egli aveva dovuto provvedere alla riparazione
grazia emessa all’esito del giudizio sull’opposizione, soluzioni entrambe
giuridicamente insostenibili.
3.Inoltre la richiesta, secondo la Corte di merito, non poteva essere accolta
anche sotto altro profilo di per sé decisivo.
Infatti la concessione del termine ex articolo 55 presuppone l’esistenza di
giurisprudenza di legittimità, devono in primo luogo essere dedotte e poi
provate e l’onere relativo è a carico del conduttore.
Nel caso in esame l’intimato ,nel formulare la richiesta di termine di grazia,
non ha provato un’ attuale condizione di difficoltà.
4.La sentenza quindi si fonda su due autonome rationes dedidendi
ciascuna
idonea da sola a reggere la decisione.
Giusta insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di
questa Corte, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione anche
di una di una sola di esse, rende inammissibile, per difetto di interesse, la
censura relativa alle altre, essendo divenute definitive le autonome ragioni
non impugnate.
5.. Nella specie il ricorrente non ha impugnato tutte
le ragioni che
sostengono la decisione,omettendo di censurare l’affermazione che la
mancata allegazione e prova delle ragioni di difficoltà era ostativa alla
concessione del termine di grazia, per cui l’eventuale accoglimento della
ratio impugnata non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della
sentenza.
Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato
P.Q. M
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spes
Roma 9 aprile 2014
comprovate condizioni di difficoltà del conduttore che ,secondo