Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12905 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22728/2011 proposto da:
D.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 515/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 25/05/2011, R.G. N. 479/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO per delega GIUSEPPE ASSENNATO;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 25 maggio 2011, ha accolto l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto la ricorrente invalida al 100% e aveva condannato l’Inps a liquidare la relativa prestazione assistenziale con decorrenza 1/6/2007.
2. La Corte, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato il requisito reddituale, avendo prodotto redditi che superavano il limite previsto dalla normativa in materia per il conseguimento del beneficio. In particolare era emerso che proprio nel 2007, anno in corso al momento della domanda amministrativa, la D. aveva percepito il TFR conseguendo un reddito superiore al limite previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità.
3. Contro la sentenza la D. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Inps.
La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi atto che la memoria ex art. 378 c.p.c., è stata depositata, in vista dell’udienza del 5 aprile 2016, in data 1 aprile. Essa pertanto è tardiva rispetto al termine dei cinque giorni prima dell’udienza previsto dalla norma citata, sicchè della stessa e delle osservazioni in essa contenute non può tenersi conto.
2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto che l’Inps aveva contestato il requisito reddituale esclusivamente con riferimento all’anno 2008 e ciò in quanto nell’anno precedente ella aveva percepito il trattamento di fine rapporto che aveva determinato il superamento dei limiti previsti dalla normativa in materia per il riconoscimento della provvidenza relativamente allo stesso 2008. Si tratta tuttavia, secondo la ricorrente, di una prestazione unica e infrazionabile che spetta alla fine del rapporto di lavoro e da cui nulla può desumersi in ordine ai redditi degli anni successivi.
L’affermazione della Corte secondo cui la prestazione non spetta anche per gli anni successivi è in contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost..
3. Il motivo è inammissibile perchè la parte non trascrive, nè riporta, nè infine deposita unitamente al ricorso per cassazione le dichiarazioni reddituali relative agli anni in esame, non ne indica l’esatta allocazione al fine di una loro facile reperibilità nei fascicoli, di parte o d’ufficio, delle pregresse fasi del giudizio, nè infine trascrive e deposita il ricorso in appello dell’Inps da cui dovrebbe desumersi che il motivo di gravame dell’istituto previdenziale era limitato esclusivamente al superamento del reddito relativo al 2008 e non anche agli anni successivi. Infine, non indica nè prova quale fosse il reddito relativo agli anni successivi al 2008, asserendo, al di fuori di ogni regola processuale e probatoria, che il giudice avrebbe dovuto “dedurre” la mancanza di reddito utile dalla stessa percezione del TFR, in quanto prestazione unica e infrazionabile.
4. Si è di fronte a gravi carenze sotto il profilo della specificità del ricorso, nel quale non sono neanche indicate le norme che si assumono violate, in spregio di quanto dispone l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
5. Per completezza deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte si è già ripetutamente occupata della questione relativa al momento al quale deve essere accertato il requisito reddituale per il riconoscimento della prestazione assistenziale, e si è affermato il principio secondo cui mentre in via amministrativa è legittimo accertare il reddito del richiedente con riferimento all’anno precedente, quando si discute in via giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa (Cass., 25 gennaio 2007, n. 1664; 28 luglio 2010, n. 17624; da ultimo Cass., ord., 24 febbraio 2014, n. 4408). La Corte territoriale si è uniformata tale principio ritenendo rilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione, il reddito relativo all’anno di decorrenza della stessa, ovvero al 2007 (pari a Euro 15.466) pacificamente superiore al limite previsto dalla legge per quel medesimo anno (pari a Euro 14.256,92).
6. In definitiva, il ricorso non può essere accolto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione del criterio della soccombenza, non ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esenzione dal pagamento delle stesse in difetto dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sull’entità dei redditi, secondo quanto prevede l’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile al giudizio in esame essendo stato introdotto dopo l’entrata in vigore della detta legge (12/12/2007).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016