Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12905 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7756/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Camilli Flavio, con

domicilio eletto presso l’Avv. Dottori Rita in Roma, Via Dora n. 1,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 109/3/12, depositata in data 29 agosto 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020

dal Cons. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità

e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Tidore Barbara per l’Agenzia delle entrate

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Lucisano Claudio su delega dell’Avv. Camilli Flavio per

il contribuente che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F., esercente attività agricola in regime di Iva ordinario, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava l’Iva per l’anno 2006 in relazione ai costi per la realizzazione di un annesso agricolo perchè indebitamente detratta. Rilevava l’Ufficio che l’opera era realizzata su terreno di proprietà di terzi, la società semplice Case Nuove di M.F. (della quale il contribuente era socio per una quota dell’80%), di cui aveva solo il godimento in forza del contratto d’affitto, sicchè l’operazione, ancorchè esplicitamente consentita da clausola contrattuale, non era inerente all’attività d’impresa svolta, trattandosi di bene che, ex art. 934 c.c., accedeva alla proprietà del fondo.

Il contribuente deduceva l’infondatezza della pretesa per essere, da un lato, priva di rilievo l’altrui proprietà del terreno e, dall’altro, la costruzione afferente alle attività dell’impresa per il ricovero delle attrezzature.

L’impugnazione, rigettata dalla CTP di Perugia, era accolta dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. M.F. resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e violazione dei principi generali in materia di abuso del diritto desumibili dal diritto dell’Unione Europea, dall’art. 53 Cost..

L’Ufficio, in sostanza, denuncia la natura abusiva dell’operazione, intesa esclusivamente ad ottenere vantaggi fiscali: la società Nuove Case di M.F. (di compagine strettamente familiare) non avrebbe potuto – per il regime opzionale prescelto – detrarre l’Iva relativa ai costi per la costruzione del fabbricato ma, ugualmente, avrebbe acquisito, in forza del principio di accessione, l’immobile con un notevole accrescimento del valore del terreno, senza sostenere alcun costo.

L’opera, dunque, non sarebbe finalizzata all’attività d’impresa ma a calcoli di mera convenienza, in relazione ai legami familiari.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione al carattere abusivo ed elusivo dell’operazione.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

2.1. Va escluso, in primo luogo, che l’Agenzia abbia dedotto, già con la contestazione, la natura elusiva dell’operazione in giudizio.

L’avviso di accertamento, per la parte riprodotta, delinea la vicenda in fatto e le (asserite) ragioni economiche a suo fondamento limitandosi a sostenere che “la società semplice Case Nuove di M.F., essendo soggetto esonerato Iva … non può detrarre analiticamente l’imposta relativa alle fatture del costo di costruzione dell’immobile, ma non aveva titolo a detrarle … neppure il sig. M.F. poichè, essendo affittuario, i costi sostenuti non sono inerenti l’attività”, assente ogni riferimento ad una condotta abusiva od elusiva.

2.2. E’ ben vero che, trattandosi, in coerenza con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30055 del 23/12/2008 (sia pure in tema di imposte non armonizzate), di una questione di qualificazione dei fatti, non resta preclusa la possibilità di sollevarla anche in sede di legittimità.

La prospettazione della ricorrente, peraltro, è infondata atteso, da un lato, che, come rilevato dallo stesso controricorrente, sul piano normativo è positivamente riconosciuta dalla L. n. 203 del 1982, art. 16 la possibilità per l’affittuario di realizzare “opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali”, sì da essere tipizzata tra gli interventi ordinari nell’ambito dei contratti agrari (v. in termini specifici Cass. n. 10079 del 30/04/2009; Cass. n. 3544 del 16/02/2010) e, dall’altro, che la CTR ha accertato la piena ed integrale destinazione dell’opera all’attività del contribuente (“tale annesso è stato realizzato dalla ditta M. e viene dalla stessa utilizzato per il rimessaggio di macchine ed attrezzi nonchè per lo stoccaggio delle merci nell’ambito dell’attività agricola dalla stessa esercitata”).

Non va trascurato, infatti, che la connotazione elusiva postula che i negozi siano stati attuati “al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”, condizione che, nella vicenda in giudizio è, invece, in evidenza assente.

Neppure si può ritenere, dunque, che la sentenza sia omissiva sul punto, avendo, anzi, accertato la sussistenza di una situazione incompatibile con l’asserita natura elusiva dell’operazione.

2.3. La fattispecie, per contro, deve essere ricondotta – come correttamente valutato dalla CTR – nell’alveo del giudizio di inerenza, ambito sul quale è sufficiente richiamare la recente statuizione delle Sezioni Unite – proprio in materia di Iva – che con riguardo ai lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di proprietà di terzi (e le cui considerazioni sono estensibili anche ai lavori di costruzione di un annesso rustico come quello in giudizio) ha ritenuto debba “riconoscersi il diritto alla detrazione Iva anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale” (Sez. U, n. 11533 del 11/05/2018, seguita da Cass. n. 23278 del 27/09/2018; Cass. n. 28375 del 07/11/2018; Cass. n. 34291 del 23/12/2019), nesso qui, come evidenziato, accertato dalla CTR.

2.4. Le censure, pertanto, nel prospettare la condotta del contribuente come elusiva neppure colgono la ratio della decisione, per la quale l’attività realizzata era inerente all’attività d’impresa, da cui la positiva valutazione del diritto di detrazione.

3. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di M.F., che liquida in complessive Euro 7.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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