Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12904 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12338/2010 proposto da:

CONFITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

151, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROSATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO NORSCIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

redditi I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI

e LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 751/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/12/2009, R.G. N. 737/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale ANTONINO

SGROI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 15 dicembre 2009, ha rigettato l’appello proposto da Confitalia s.r.l.

contro la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, di rigetto dell’opposizione proposta dall’appellante contro la cartella esattoriale emessa dalla Soget s.p.a., per conto dell’Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi al periodo 9/1996-9/1997 e determinati a seguito di un verbale ispettivo redatto dalla Direzione Provinciale del lavoro su denuncia della dipendente M.M.G..

2. La Corte ha posto a fondamento della sua decisione, per quel che rileva in questa sede, il rilievo che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice ai funzionari verbalizzanti, poi confermata agli ispettori dell’Inps, con le quali denunciava che il suo rapporto di lavoro era iniziato nel settembre del 1996 e non invece nel gennaio del 1997, epoca della sua regolarizzazione, erano maggiormente attendibili rispetto le dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale, in quanto immediate rispetto ai fatti, particolareggiate e di univoco contenuto, laddove non credibili erano le successive rettifiche. Ha poi escluso la rilevanza di un giudicato formatosi in un precedente giudizio con la Direzione provinciale del lavoro, attesa la diversità delle parti e dell’oggetto del contendere, costituito dalle sanzioni amministrative, laddove nel presente giudizio si discuteva del recupero della contribuzione omessa.

3. Contro la sentenza Confitalia s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo concerne la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. Con esso la ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato, il quale è dotato anche di un’efficacia riflessa nei confronti di terzi che, pur essendo rimasti estranei al giudizio, risultino titolari di diritti e obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo.

2. Il secondo motivo è invece incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. e si lamenta che la Corte d’appello ha privilegiato la dichiarazione resa dalla dipendente in sede di denuncia rispetto alle dichiarazioni rese quale testimone nel giudizio, senza tuttavia motivare in proposito e senza, soprattutto, dar conto della rettifica espressa dalla lavoratrice con una lettera successiva alla denuncia con cui dichiarava di essersi sbagliata.

Il primo motivo è palesemente inammissibile perchè la parte non trascrive nè riporta, neppure nelle sue parti salienti,il contenuto della decisione che sarebbe stata resa confronti nei suoi confronti e della Direzione provinciale del lavoro, non deposita la sentenza nè fornisce indicazioni circa la sua facile reperibilità nei fascicoli di parte o d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio.

4. Anche nel secondo motivo la parte non riporta specificamente il contenuto della denuncia della lavoratrice e della successiva conferma agli ispettori dell’INPS proveniente anche dalla collega di lavoro C.C., documenti questi su cui il giudice di primo grado, con giudizio condiviso dalla corte territoriale, ha fondato la sua decisione. Essa infatti trascrive solo la cosiddetta rettifica, nonchè la deposizione testimoniale, ma non deposita unitamente al ricorso i suddetti documenti nonchè i verbali di causa in cui le deposizioni sono raccolte, nè, infine, indica dove gli stessi sarebbero attualmente rinvenibili.

5. Con tali omissioni, la parte non rispetta il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (v. Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

Si tratta di norme che consacrano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione – il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

Non è superfluo in proposito ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 – ed applicabile al ricorso in esame, – di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).

6. Ma anche nel merito, la sentenza resiste alle censure mosse nel ricorso, dal momento che la Corte ha espressamente esaminato la dichiarazione resa dalla datrice di lavoro e l’ha valutata non quale prova legale – sicchè nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.pl.c., è ravvisabile – bensì nel contesto delle altre risultanze probatorie, e in particolare la denuncia resa dalla lavoratrice successivamente confermata agli ispettori dell’Inps anche dalla collega di lavoro della stessa denunciante. Ha altresì spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili e più genuine le dichiarazioni rese dalla lavoratrice ai verbalizzanti, perchè rese nell’immediatezza dei fatti, oltre che “particolareggiate e di univoco contenuto, a riprova della loro veridicità”.

7. Non sussiste pertanto il denunciato vizio motivazionale, dal momento che nella sentenza la Corte esprime il suo convincimento in modo esaustivo e privo di errori logici o giuridici, è espressamente indicando le emergenze istruttorie in base alle quali esso si è formato.

8. Devono così ribadirsi i principi già affermati da questa Corte, secondo cui “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (v. Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve esser;, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi e Euro 3600,00, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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