Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12904 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20453-2014 proposto da:

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CARNI 3C SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, C.F. (OMISSIS), in persona in persona dei

Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO COLONNA N.27, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

MASSIGNANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 23/05/2014 R.G.N. 245/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANLIO ABATI;

udito l’Avvocato MAURIZIO PAOLINO per delega Avvocato GIANNI

MASSIGNANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 18.5.2001 il Consorzio Carni 3C Soc. Coop. intimava il licenziamento a B.G., assunto l’1.6.89 con qualifica di dirigente di azienda, disposto “in conseguenza della prossima messa in liquidazione del consorzio”.

2. Impugnato tale licenziamento innanzi al giudice del lavoro di Sassari, con ricorso in riassunzione del 24.12.2009, a seguito di sentenza dichiarativa della incompetenza per materia emessa dal Tribunale in funzione di giudice del fallimento, il ricorso veniva respinto in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla società, per essere stata la domanda di annullamento del licenziamento proposta oltre i cinque anni dal momento della impugnazione stragiudiziale (23.5.2001) e per non potersi attribuire alla richiesta di ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale depositata l’8.8.2002 tale effetto non avendo i contenuti di una domanda di annullamento del licenziamento che si dava ivi per presupposto.

3. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma di detta sentenza, dichiarava illegittimo il licenziamento del 18.5.2001 e respingeva le ulteriori domande di natura economica avanzate dal dirigente.

4. A fondamento della propria decisione i giudici di seconde cure precisavano che: a) la domanda di insinuazione al passivo ex art. 94 legge fall. aveva natura di vera e propria domanda introduttiva del giudizio sicchè era del tutto idonea ad interrompere il termine prescrizionale di cinque anni; avvalorava tale affermazione il fatto che il giudice fallimentare si era dichiarato incompetente e, quindi, il ricorso in riassunzione innanzi al giudice del lavoro era la prosecuzione della domanda di insinuazione; b) l’art. 18 del “CCNL per i Dirigenti dell’Agricoltura” consentiva la risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente solo con l’ultimazione della fase di liquidazione che era unicamente quella volontaria e non quella adottata in fase concorsuale, di talchè il licenziamento del 18.5.2001 era illegittimo; c) l’appellante, però, non aveva subito alcun danno essendogli stata liquidata una indennità di preavviso, pari alla retribuzione e con esonero dalla prestazione lavorativa, fino alla messa in liquidazione coatta della società; d) subito dopo il licenziamento, con decorrenza dal 23.5.2001, il B. era stato addirittura nominato liquidatore della società, incarico svolto a titolo oneroso, per cuì la percezione della suddetta indennità di preavviso e gli emolumenti connessi alla carica di liquidatore, rendevano infondata la pretesa economica del dirigente.

5. Per la cassazione propone ricorso B.G. affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

6. Resiste con controricorso il Consorzio Carni 3C Soc. Coop. a rl in l.c.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare evidenzia, da un lato, che mai il Consorzio Carni 3C Soc. Coop. arl in l.c.a. aveva dedotto la pretesa insussistenza di un danno risarcibile per avere esso ricorrente usufruito, per lo stesso periodo oggetto di causa, dell’indennità di preavviso e degli emolumenti connessi alla carica di liquidatore ricoperta; dall’altro, che la pronuncia impugnata non era stata motivata sulla base delle specifiche allegazioni e prove documentali offerte in atti.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. in relazione agli artt. 18 e 23 del CCNL di categoria, dell’art. 2121 c.c., dell’art. 36 Cost., degli artt. 1241 e ss c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene, al riguardo, che: a) la volontà contrattuale delle parti collettive, esplicitate nell’art. 18 del CCNL, era chiara nel senso di ritenere che, in caso di licenziamento illegittimamente disposto prima della liquidazione della società, il danno del lavoratore, oltre all’indennità di preavviso, era in re ipsa; b) erroneamente era stata disposta una compensazione di fatto tra le somme dovute per le retribuzioni mancate, dal mese di maggio 2001 al giugno 2002, con l’indennità di preavviso che, in sostanza, gli era stata negata; c) erroneamente erano state compensate somme derivanti da titoli diversi.

3. Con il terzo motivo B.G. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., in relazione agli artt. 18 e 23 CCNL di categoria, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per manifesta illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata laddove aveva apoditticamente ritenuto che la comunicazione di recesso fosse idonea a far decorrere gli effetti del preavviso.

4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la gravata sentenza compensato tra le parti le spese di giudizio pur non essendo risultato esso ricorrente soccombente e nonostante fosse stata accolta la sua domanda di illegittimità del licenziamento.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Secondo costante giurisprudenza, il vizio di ultra o extra petizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda, o sostituendo l’azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine (per tutte Cass. 10.3.2004 n. 4924).

7. Inoltre, è stato affermato che il vizio di ultrapetizione può verificarsi ex parte rei con esclusivo riferimento alle eccezioni in senso proprio, in quanto solo per queste si richiede una specifica manifestazione di volontà della parte convenuta affinchè un fatto possa ritenersi integrativo della res in iudicium deducta e perciò sottoposta alla cognizione del giudice, ma non con riferimento alle eccezioni in senso lato (Cass. 10.1.1990 n. 15; Cass. 2.4.1999 n. 3191).

8. Nella fattispecie in esame, nelle conclusioni della comparsa di primo grado del Consorzio, in via subordinata era stato espressamente chiesto che, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste avanzate da parte ricorrente, fosse accertata e dichiarata la compensazione e/o decurtazione dell’eventuale credito con quanto dallo stesso percepito per effetto dell’eventuale prestazione di lavoro in favore di altro datore di lavoro o, comunque, di quanto percepito per effetto del trattamento di disoccupazione, così come previsto dall’art. 20 n. 3 del CCNL di categoria.

9. Nel corpo dell’atto era stata prospettata la circostanza della corresponsione del suddetto trattamento.

10. Quindi, la tematica dell’eccezione di compensazione (sia da intendersi essa in senso stretto, piuttosto che impropria o atecnica), ovvero l’esigenza di tenere presente, nella liquidazione del danno, come in seguito si vedrà, altre componenti patrimoniali già corrisposte, costituivano fatti ritualmente allegati ed entrati nel thema decidendum e, pertanto, potevano essere valutati dal giudice senza incorrere nei denunziati vizi di ultra o extra petizione alla stregua dei principi di diritto sopra riportati.

11. Il secondo ed il terzo motivo, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere trattati congiuntamente.

12. In primo luogo, va precisato che il ricorrente, che ha depositato nei precedenti gradi di giudizio il CCNL Dirigenti Agricoltura, ha richiesto, in primo grado (cfr. pag. 5 ricorso in cassazione), al giudice del lavoro, di “accertare e dichiarare l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate negli atti difensivi già depositati nella causa 4271/07 che si intendono qui interamente riportate. Per l’effetto, accertare e dichiarare che il dott. aia è creditore in via privilegiata della somma di Euro 87.642,71, o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, se del caso a mezzo di ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria…”; in secondo grado ha reiterato le medesime conclusioni (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).

13. La istanza di accertamento del credito è stata interpretata dalla Corte di Sassari come la quantificazione del pregiudizio patito, in relazione al subito licenziamento, in misura pari alle retribuzioni che il dirigente avrebbe dovuto ricevere tra il mese di giugno 2001 e la messa in liquidazione del Consorzio.

14. Non è stata richiesta, pertanto, l’indennità supplementare e, del resto, l’eventuale pretesa sarebbe stata inammissibile per mancata indicazione della norma contrattuale specifica che disciplinerebbe l’attribuzione di tale indennità al dirigente in caso di licenziamento ingiustificato.

15. Inquadrata, quindi, la richiesta nell’alveo della tematica del risarcimento del danno, di cui appunto le rivendicate retribuzioni costituirebbero la misura, la Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato, da un lato, la corresponsione all’odierno ricorrente della indennità di preavviso, con esonero dall’attività lavorativa per il medesimo periodo oggetto del risarcimento del danno e, dall’altro, ha accertato che la suddetta indennità era stata calcolata per un importo superiore a quello realmente spettante perchè era stata computata una anzianità maggiore.

16. Correttamente, pertanto, i giudici di seconde cure hanno ritenuto, in sostanza, illegittimo provvisoriamente il licenziamento che, ai sensi dell’art. 18 CCNL, non avrebbe potuto essere intimato prima della liquidazione della società; ma altrettanto correttamente, nel valutare in concreto il danno patito, hanno riscontrato che il dirigente aveva ottenuto, per il periodo in contestazione, l’indennità di preavviso senza svolgere attività lavorativa e in misura superiore a quanto effettivamente gli fosse spettata.

17. La funzione risarcitoria del temporaneo licenziamento non giustificato è stata, pertanto, assicurata dalla peculiare indennità di preavviso, con esonero dall’attività lavorativa, liquidata e corrisposta in concreto, medio tempore, che ha coperto ogni pregiudizio economico ipotizzabile per il dirigente che tra l’altro, ha anche svolto dal maggio del 2001 le funzioni di liquidatore della società.

18. Va ribadito nuovamente che il ricorrente, nel caso in esame, non ha chiesto l’indennità supplementare bensì solo il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo tra la comunicazione del recesso (ritenuto ingiustificato) ed il momento in cui il licenziamento è divenuto di fatto legittimo per la messa in liquidazione della società, pur avendo percepito, per il medesimo lasso temporale, una particolare indennità di preavviso in misura maggiore a quanto a lui spettante.

19. Trattandosi, pertanto, di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è stata svolta una valutazione di compensatio lucri cum damno in ordine alla esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, allo scopo di evitare un effetto lucrativo duplicato.

20. E’ opportuno precisare, sotto il profilo processuale, che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa e, come tale, è rilevabile di ufficio dal giudice (cfr. Cass. 29.4.2014 n. 20111) ed è proponibile dalla parte interessata anche in appello (cfr. Cass. 16.3.2016 n. 5249).

21. Alcuna violazione delle norme contrattuali collettive nè degli artt. 1362, 112 e 115 c.p.c. è ravvisabile, quindi, perchè i giudici di merito hanno, per quanto sopra detto, correttamente interpretato la fattispecie, le rispettive domande ed il comportamento delle parti.

22. Il quarto motivo, infine, è anche esso infondato.

23. La compensazione totale delle spese, da parte della Corte territoriale, è stata fondata sia sulla soccombenza reciproca, per essere stata respinta la pretesa risarcitoria del dirigente, sia per la sussistenza di giusti motivi, per non essere state adeguatamente evidenziate, dalla difesa del Consorzio, le ragioni della reiezione.

24. Non essendo tali motivi illogici od erronei e costituendo il potere di compensazione esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, la sua valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.

25. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

26. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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