Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12904 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORCIONE LUIGI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

MERCANTI VALERIO, TADRIS PATRIZIA, LANZETTA ELISABETTA, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI GIULIANOVA;

– intimati –

sul ricorso 10415-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.I., COMUNE DI GIULIANOVA, INPS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 939/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Lelio MARITATO per delega dell’avvocato Elisabetta

Lanzetta;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 novembre 2006 la Corte d’appello di L’Aquila, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da M.I., già dipendente delle Ferrovie dello Stato transitato – per effetto delle procedure di mobilità stabilite dal D.P.C.M. n. 325 del 1988 – alle dipendenze del Comune di Giulianova, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, infine, dell’I.N.P.S., intesa ad ottenere il computo nella determinazione della retribuzione del controvalore delle concessioni di viaggio fruite all’atto del suo trasferimento dalle Ferrovie dello Stato.

2. La Corte di merito, dopo aver confermato la sentenza di primo grado in punto di ritenuto difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, ha rilevato, con riguardo al successivo periodo, che la domanda mancava di specificazione in ordine al valore dell’obbligazione dedotta e della somma dovuta e, comunque, le concessioni di viaggio non potevano assimilarsi alla retribuzione.

3. Avverso tale decisione il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso l’I.N.P.S. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale propone ricorso incidentale articolato in cinque censure; il Comune di Giulianova, anch’esso intimato, non ha svolto attività difensiva.

4. Con ordinanza interlocutoria del 14 marzo 2011 la Sezione Lavoro della Corte, rilevando che il ricorso incidentale prospettava una questione di giurisdizione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, dinanzi alle quali la causa è stata trattata all’odierna udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. I tre motivi del ricorso principale denunciano: nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 103, 325, 331, 333 o 334 c.p.c.; violazione degli art. 414, 420, 278, 115, 116, 334, 342, 346, 112 e 90 c.p.c. nonchè vizio di motivazione; violazione degli artt. 115, 110, 434, 342, 346 e 112 c.p.c., del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5 dell’art. 2099 c.c., dell’art. 27 del c.c.n.l.

1987/1989, dell’art. 32 del. c.c.n.l. di settore, dell’accordo sindacale 15 maggio 1991, nonchè vizio di motivazione.

3. I cinque motivi del ricorso incidentale denunciano: nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione, nonchè contraddittorietà della motivazione, in relazione alla (eventualmente) dichiarata giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998; omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dal Ministero riguardo al merito della pretesa; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al periodo successivo al 30 giugno 1998.

4. Il ricorso principale è inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto e della specifica indicazione del dedotto vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (norma applicabile nella specie ratione temporis).

5. I primi tre motivi del ricorso incidentale sono inammissibili per carenza di interesse, poichè dalla sentenza impugnata risultano la declaratoria del diletto di giurisdizione per il periodo di lavoro ante 30 giugno 1998 e il rigetto della domanda per il periodo successivo, sì che il rigetto dell’appello del Ministero è riferito, esclusivamente, all’eccezione di difetto di giurisdizioni;

anche in relazione al secondo di tali periodi.

6. I restanti motivi del ricorso incidentale, relativi alla predetta questione di giurisdizione, restano assorbiti in conseguenza della declaratoria di inammissibilità delle censure del ricorrente principale relative al merito della pretesa.

7. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale e i primi tre motivi del ricorso incidentale, assorbite le restanti censure di quest’ultimo ricorso. Il ricorrente principale va condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell’I.N.P.S., restando invece compensate le spese nei confronti del Ministero, in ragione dell’esito del giudizio, e non dovendosi provvedere, al riguardo, nei confronti del Comune, non costituito.

PQM

La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso principale e i primi tre motivi di quello incidentale, assorbiti gli altri motivi di quest’ultimo ricorso. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell’I.N.P.S.. liquidate in Euro duecento/00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorari, oltre gli accessori di legge, e le compensa nei confronti del Ministero; nulla per le spese nei confronti del Comune.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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