Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12904 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12904 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 21165-2008 proposto da:
VINCENZI

RINO

VNCRNI21A19B566H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BIANCHINI DEANNA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

GAMBUZZI

GINO

GMBGNI28T31H835D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

lo studio dell’avvocato ANTONIO CAUTI,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BREGOLI
ALBERTO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

di BOLOGNA, depositata il 10/06/2008, R.G.N.
1097/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato GUIDO ORLANDI;
udito l’Avvocato ANTONIO CAUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 959/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Gino Gambuzzi propose opposizione al decreto ingiuntivo

emesso nei suoi confronti ad istanza di Rino Vincenzi, con il
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di C
60.176,04.

decreto ingiuntivo condannando il Gambuzzi al pagamento della
somma di C 15.803,58.
Proposero appello, principale il Vincenzi ed incidentale il
Gambuzzi.
2.

La Corte d’Appello, con sentenza del 10.6.2008,

in

parziale accoglimento dell’appello principale proposto da
Vincenzi Rino, nonché dell’appello incidentale proposto da
Gambuzzi Gino”, revocò il decreto ingiuntivo ed, operata la
compensazione fra i reciproci debiti e crediti, condannò il
Gambuzzi al pagamento della somma di C 4.998,78.
3. Il Vincenzi ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Resiste con controricorso il Gambuzzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

3

Con sentenza del 13.10.2005, il tribunale di Modena revocò il

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
nei casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4,
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la

previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass.
18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
4

formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso

diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.

quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso
stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
5

366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui

previsti dai numeri l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di

funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta
una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da
ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n.
24255).
2.1 motivi non rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366
bis c.p.c..
3. Il primo motivo ” con il quale si impugna la sentenza di 2 °
grado per i motivi di cui ai punti n. 3 e n. 5 dell’art. 360
c.p.c.” pone un quesito così formulato :” L’Ecc.ma Corte dovrà
6

diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va

quindi decidere se la contestazione sul costo delle ore
lavorate possa escludere le stesse dall’elenco dei crediti
indicati nel decreto ingiuntivo, crediti tutti riconosciuti.
Ugualmente dovrà dichiarare per quale motivo è stato ammesso il
riconoscimento di tutti gli altri crediti e non quello delle

4. Il secondo motivo, con il quale si impugna la sentenza per i
motivi di cui ai n. 3 e n. 5 dell’art. 360 c.p.c.” pone un
quesito così formulato :” Il quesito sottoposto alla Corte è se
il riconoscimento di un credito sottoposto a condizione possa
considerarsi riconoscimento puro e semplice, tale da superare
l’eccezione di prescrizione”.
5. Il terzo motivo, con il quale si afferma: ” la sentenza, su
tale punto, deve ritenersi impugnata ex art. 360 n. 3 e n. 5″
pone il seguente quesito: “L’Ecc.ma Corte dovrà giudicare se
nel comportamento giudiziale del Vincenti e nelle conclusioni
precisate in 2 ° grado possa desumersi la rinuncia all’eccezione
di prescrizione da parte del medesimo”.
6. Il quarto motivo, che denuncia la sentenza ” anche per il
mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme
dovute dalla data di insorgenza del credito al saldo”, pone il
seguente quesito: ” Se il riconoscimento di un credito di somma
di danaro prescritto, per il quale sia indicata la data della
sua insorgenza, sia produttivo di interessi da detta data o da
quella del suo riconoscimento”.

7

ore lavorate”.

A parte la ” singolarità” della enunciazione dei motivi come
formulata, sta di fatto che i quesiti sono formulati come
interpello alla Corte di legittimità su questioni del tutto
generiche, senza alcun riferimento alle particolarità del caso
concreto.
tal

modo,

la

Corte

di

legittimità

si

trova

nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che
diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008
n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36,
e successive conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
Quanto al profilo del vizio motivazionale, i motivi non
contengono un “momento di sintesi”, né attraverso tale
meccanismo, indicano quali siano le ragioni per le quali i
supposti vizi siano tali da non sorreggere la decisione
adottata.
7. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo in favore del resistente, sono poste a carico del
ricorrente.

8

In

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
C 2.200,00, di cui E 2.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2014, nella camera di

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