Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12903 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. II, 26/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/05/2010), n.12903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA

1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6936/2006 del Giudice di Pace di ROMA

dell’8.2.06, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Pecora che si riporta

agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – C.E. impugna la sentenza n. 6936 del 2006 del Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 9 febbraio 2006 e non notificata, che rigettava la sua opposizione alla cartella di pagamento numero (OMISSIS) per l’importo di Euro 522,69 relativa a due infrazioni al Codice della Strada di cui non risultava effettuata la relativa notifica. Il ricorso veniva proposto secondo le specifiche indicazioni riportate nella cartella esattoriale sotto il titolo “quando e come il contribuente puo’ presentare ricorso” e lamentava, tra l’altro, che la cartella non conteneva alcuna indicazione relativa ai verbali cui la cartella stessa si riferiva anche quanto alle modalita’ di accertamento e di notifica.

2. – Il Giudice di Pace respingeva il ricorso perche’ infondato, ritenendo che lo stesso dovesse essere proposto nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi, in quanto la cartella esattoriale era censurata per la sua genericita’ e per i vizi formali del titolo.

3. – L’odierno ricorrente articola due motivi.

4. – Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. la Procura Generale concludeva con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, richieste modificate in sede di udienza (con richiesta di rigetto).

6. – I motivi del ricorso.

6.1 – Col primo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 statuto del contribuente, che prevede che “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare le modalita’, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorita’ amministrativa cui e’ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. Nel caso in questione la cartella esattoriale non indicava correttamente i rimedi esperibili, indicando anzi un termine piu’ ampio rispetto a quello dei 5 giorni ritenuto poi applicabile dal Giudice di Pace, cosi’ inducendo in errore il contribuente circa i suoi diritti di tutela.

Al riguardo nella cartella esattoriale risultava la seguente indicazione: “avverso la presente cartella di pagamento, emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, e’ ammessa opposizione, nel termine di 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace del luogo dov’e’ stata commessa la violazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg.”.

6.2 – Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3”, osservando che il Giudice di Pace non aveva neanche disposto l’esibizione dei verbali e delle relative notifiche delle contravvenzioni poste a fondamento della cartella esattoriale.

7. Il ricorso e’ fondato quanto al primo motivo, restando assorbito il secondo.

Infatti, nella cartella esattoriale risultano le indicazioni in ordine alla tutela del contribuente sopra riportate. Il ricorso e’ stato presentato avanti al Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, e come tale e’ stato trattato come risulta dallo stesso oggetto della sentenza (che reca “opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23…”).

Il Giudice di Pace si e’ limitato ad affermare che il ricorso doveva essere proposto nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, nulla osservando in relazione alle specifiche indicazioni contenute nella cartella esattoriale. Non risulta dalla sentenza che tale scelta sia stata oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio, sicche’ la ricorrente puo’ in questa sede sollevare la questione, cosi’ come ha fatto. Le indicazioni contenute nella cartella esattoriale sono insufficienti per individuare con chiarezza la tutela offerta dall’ordinamento con riguardo alle possibili contestazioni che possono essere dedotte. Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare (e di recente anche a Sezioni Unite) che “Qualora l’atto amministrativo impugnato indichi, come richiesto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 il termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere, ma lo faccia in modo erroneo, l’interessato che lo impugni tempestivamente davanti al giudice indicato incorre in errore scusabile”, (Cass. SU 9947 del 29 aprile 2009 – riv. 607691).

Questa Corte ha ritenuto, in base a tale principio, che, nei casi in cui l’errore scusabile abbia determinato ritardo nell’esercizio della tutela, il rimedio applicabile e’ quello della restituzione in termini. Tali principi sono pienamente condivisi da questo Collegio.

8. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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