Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12903 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6072/2010 proposto da:
L.D., C.F. (OMISSIS), già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VERONA 30, presso lo studio dell’avvocato
CRISTIANO GUIDA, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO
OREFICE e da ultimo domiciliato presso la Corte Suprema di
Cassazione, giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE C.F.
(OMISSIS), INPS C.F. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 881/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/02/2009, R.G. N. 7865/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 18 febbraio 2009, ha rigettato l’appello proposto da L.D. contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, di rigetto della sua domanda, proposta nei confronti dell’INPS nonchè dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, volta ad ottenere la condanna al pagamento dell’assegno di invalidità.
2. La Corte ha posto a fondamento della sua decisione il rilievo che non risultava l’iscrizione del ricorrente nelle liste del collocamento obbligatorio, nè risultava proposta una domanda di iscrizione, nè infine nen vi era documentazione utile relativa al reddito.
3. Contro la sentenza il L. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’Inps e il Ministero dell’economia e delle finanze non svolgono attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 bis c.p.c.. L’illustrazione del motivo su cui si fonda il ricorso e con cui si censura la sentenza per aver ritenuto necessaria l’iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, non si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto, come invece prescrive l’art. 366 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Deve invero rilevarsi che la norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, entrata in vigore il 2/3/2006, ed è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) entrata in vigore il 4/7/2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 5 della medesima legge, “le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Poichè il provvedimento impugnato è stato pubblicato, mediante deposito in cancelleria, in data 18 febbraio 2009, e dunque in data anteriore al 4/7/2009, il ricorso in esame soggiace alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., con la conseguente sua inammissibilità.
Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
La Corte dichiarare inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016