Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12903 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. un., 13/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente di sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 38189-2019 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI n. 26 – SC. B. – INT. 5 presso lo studio dell’avvocato

SIMONE LAMARRA, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER

CIPOLLONI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 304/2019 resa dal Tribunale di Avezzano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/3/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Dott. FRESA

MARIO, il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione a Sezioni

Unite accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei

conti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- M.A., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la qualifica di collaboratore scolastico, proponeva ex art. 445 bis c.p.c., ricorso al Tribunale di Avezzano affinchè fosse accertata, in contraddittorio con l’INPS, la sussistenza dei requisiti sanitari dell’invalidità civile utili per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3 (due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o limite massimo di cinque anni di contribuzione).

Nel costituirsi in giudizio l’INPS eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito nonchè l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e carenza di domanda amministrativa e nel merito, quanto al requisito sanitario, chiedeva che la decorrenza della prestazione fosse fissata dalla data in cui risultassero accertati tutti i requisiti per la sua concessione.

Il nominato CTU, all’esito delle operazioni peritali, riconosceva che M.A. presentava una inabilità lavorativa ridotta di una percentuale del 75% dal (OMISSIS).

2. L’INPS proponeva opposizione all’ATP ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità già formulate.

3. Il Tribunale di Avezzano dichiarava inammissibile l’opposizione per difetto di idoneo atto di dissenso rispetto all’ATP che assorbiva ogni altra eccezione preliminare dell’INPS e confermava la accertata sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per i benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.

4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

5. M.A. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto, chiedendo che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.

8. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS denuncia difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, L. 2248 del 1865, art. 12, All. E, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62, dell’art. 445 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c..

Rileva che la dichiarazione di dissenso ben poteva riguardare aspetti preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale.

Evidenzia che, nello specifico, la domanda, pur avendo ad oggetto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari, era diretta ad ottenere i benefici rilevanti ai fini della quantificazione dell’anzianità contributiva per la determinazione del futuro trattamento pensionistico pubblico.

Richiama, a sostegno della giurisdizione della Corte dei conti, la pronuncia di questa Corte n. 18271 dell’8 luglio 2019 e gli arresti giurisprudenziali in tale decisione richiamati secondo cui tale giurisdizione è da affermarsi in ragione del rapporto di strumentalità tra l’accertamento dell’invalidità e la prestazione che si intende ottenere ossia, nello specifico, il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (L. n. 388 del 2000) e del fatto che l’accertamento richiesto è inteso ad incidere sulla quantificazione del trattamento pensionistico pubblico.

2. Con il secondo motivo l’INPS denuncia la violazione della L. n. 533 del 1973, art. 7; dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11 del D.L. n. 78 del 2009, art. 20 conv. in L. n. 102 del 2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta la mancata pronuncia di improponibilità dell’azione giudiziaria.

Rileva che, nella specie, il giudice adito avrebbe dovuto rilevare, come eccepito dall’Istituto, la mancanza della domanda amministrativa e cioè di un presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali senza che argomenti di segno contrario possano trarsi dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) nè dall’art. 443 c.p.c. che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale solo nel caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia stato, però, iniziato.

Sottolinea che la M. aveva solo presentato domanda di accertamento dell’invalidità civile non anche domanda (all’INPS, ex INPDAP, per il tramite dell’amministrazione di appartenenza) di accertamento della sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000.

3. Con il terzo motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, della L. n. 533 del 1973, art. 8 dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ribadisce che la M., non avendo presentato alcuna domanda amministrativa alla sede INPS, oggi competente anche per i dipendenti pubblici, non poteva avviare un’azione di accertamento di status di invalidità sul presupposto che il grado di invalidità riconosciuto (peraltro ad altro fine, dall’ASL) fosse inferiore a quello reclamato.

Assume che ciò determina una carenza di interesse ad agire concreto ed attuale.

4. In sede di controricorso la M. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione del contendere e per acquiescenza sull’accertamento sanitario. Rileva che oggetto dell’accertamento ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. è solo il requisito sanitario e che, pertanto, in mancanza di atto di dissenso rispetto alle risultanze della consulenza tecnica è venuto memo ogni interesse ad agire da parte dell’INPS che non avrebbe potuto esprimere un dissenso sulla base di ragioni diverse da quelle sanitarie.

Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, la controricorrente sostiene che la domanda aveva ad oggetto l’accertamento dell’invalidità civile mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico (che potrebbe radicare la giurisdizione della Corte dei conti voluta dalla controparte) rappresenta solo una conseguenza futura ed eventuale.

5. Preliminarmente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale è ammissibile in quanto previsto dall’art. 445 bis c.p.c., comma 7, (“La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”).

6. Vanno, poi, disattese le eccezioni preliminari della controricorrente.

E’ stato più volte affermato che in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719).

Quindi il dissenso ben poteva essere espresso insistendo nella eccezione di difetto di giurisdizione (oltre che in quella della mancanza della domanda amministrativa e della mancanza di interesse ad agire della parte privata).

Ne consegue che può e deve essere valutato in questa sede innanzitutto il motivo di ricorso con il quale l’INPS prospetta il difetto di giurisdizione del giudice adito.

7. Tanto premesso si osserva che il petitum sostanziale della domanda proposta dalla M. (ossia lo specifico oggetto e la reale natura della controversia, da identificare in funzione della causa petendi dedotta in lite e in relazione alla protezione accordata dall’ordinamento alla corrispondente posizione soggettiva, a prescindere dalla prospettazione della parte) attiene proprio al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Ciò si evince chiaramente dallo stesso controricorso in cui è evidenziato (pag. 2) che la M. “chiedeva al Tribunale di Avezzano, se. lav., l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari dell’invalidità civile utili per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3”.

Vi è dunque un chiaro rapporto di strumentalità tra l’accertamento dello status di invalida e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, proprio come disciplinato dall’art. 80 richiamato.

8. Sul punto va richiamato quanto affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione 8 luglio 2019, n. 18271 (e ribadito da Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830).

In tali pronunce, ricostruito il sistema a partire dal D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”), e in particolare dall’art. 130, si è evidenziato che, a differenza di quanto ritenuto nel regime disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”), non vi è alcuna disposizione che consenta l’esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità.

Sono stati così rievocati i principi generali che negano la sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, alla proponibilità di una domanda di mero accertamento (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6565, e, prima ancora, Cass. 14 gennaio 1988, n. 240, Cass. 5 febbraio 1998, n. 1167, Cass. 15 giugno 1999, n. 5973; più di recente, Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27187, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di rideterminazione della pensione; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25395, Cass. 5 maggio 2016, n. 9013, in tema di benefici contributivi L. n. 388 del 2000, ex art. 80; da ultimo, Cass. 3 gennaio 2019, n. 22).

E’ stato, altresì, ricordato il risalente principio secondo cui la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall’art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi – situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale – e non già meri fatti, ancorchè giuridicamente rilevanti (come ad es. l’invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468): “i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (v. pure, con riferimento all’invalidità INAIL, Cass. 4 maggio 1996, n. 4124; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25551).

9. Gli indicati principi sono stati, quindi, ribaditi proprio con riferimento all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come disciplinato dall’art. 445 bis c.p.c..

Si è, al riguardo, evidenziato che, se è vero che l’ambito della cognizione del giudice dell’a.t.p.o. è limitato all’accertamento del solo requisito sanitario (v. da ultimo, Cass. 24 ottobre 2018, n. 27010; Cass. 8 aprile 2019, n. 9755), è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev’essere indicata nel ricorso” (Cass. n. 9755/2019 cit., punto 27), e che, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell’interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l’utilità dell’accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019, cit., punto 30; e Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; si veda anche la più recente Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587).

10. Non coglie pertanto nel segno l’obiezione della controricorrente secondo cui la finalizzazione dell’accertamento del grado di invalidità civile e la sua decorrenza sarebbero pertanto solo eventualmente finalizzate all’ottenimento dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000 (v. pag. 12 del controricorso), che presuppone, appunto, una invalidità superiore al settantaquattro per cento (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 707), rappresentando, in sostanza, lo stato invalidante il presupposto (ossia l’antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (come ad esempio avviene per l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l’esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l’interesse dell’invalido all’accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega.

Un interesse di tale genere non è infatti realizzabile attraverso un’azione di mero accertamento dell’invalidità (Cass. 6565/2004, cit., oltre alla su richiamata giurisprudenza).

11. Nello specifico, l’accertamento richiesto dalla M. con la domanda proposta al giudice del lavoro è chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l’anzianità contributiva utile per la determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.

12. Come è noto, la Corte dei conti conosce, sin dall’epoca della sua istituzione (1. 14 agosto 1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, “Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia – Legge sul contenzioso amministrativo”; R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”, artt. 13 e 62) nonchè di disposizioni conformative più recenti (D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, “Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8”) due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra; 2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello Stato.

In particolare, con la L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 12 è stato stabilito che: “Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle atteribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo”. Il R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 ha, quindi, previsto che: “La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti; (…) giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge (…)”.

La materia della “pensione in tutto o in parte a carico dello Stato” esula, dunque, dalla giurisdizione del giudice ordinario individuata dall’art. 442 c.p.c..

13. E’ ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico (v. Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimento, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per tardato pagamento di ratei pensionistici (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 1990, n. 646; Cass., Sez. Un., 22 maggio 1991, n. 5788; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1994, n. 375; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1997, n. 190; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebitamente corrisposte erogate dalle p.a. (Cass., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 3733; Cass. 23 giugno 1995, n. 7087; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1997, n. 11721; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 92), l’accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 70 del 2015 (v. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29395; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661).

Più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l’accertamento dell’invalidità ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè, ove l’invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati.

Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573.

Sempre questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, L. n. 257 del 1992, ex art. 13 proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate dall’ente gestore (prima l’INPDAP, ora l’INPS), concernendo esclusivamente la misura delle pensioni, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.

E’ stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del ipetitum’ sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi).

Così il suddetto principio va applicato alla fattispecie in esame in cui, come detto, l’accertamento dell’invalidità (in misura superiore al 74 per cento) è finalizzato ad ottenere (L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3,) per ogni anno di servizio presso la pubblica amministrazione, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (beneficio riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa).

15. Del resto, questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. pure Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1306).

Non diversamente va ritenuto con riguardo all’accertamento dell’invalidità quale presupposto per il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, che è, nella specie, rilevante al fine della quantificazione dell’anzianità contributiva utile per la determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.

16. Secondo la tesi esposta dalla difesa della controricorrente, l’introduzione dell’art. 445 bis c.p.c. avrebbe modificato questo assetto, prevedendo che le domande di mero accertamento dell’invalidità civile – a qualunque scopo formulate sarebbero azionabili obbligatoriamente di fronte al giudice ordinario.

17. Tale tesi – in mancanza di qualunque riferimento positivo in tal senso – non è persuasiva, in quanto l’a.t.p.o è un istituto meramente interno alla giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a quelle che se ne occupano ratione materiae che va effettuata la perimetrazione della linea di confine fra le giurisdizioni.

L’istituto di cui all’art. 445 bis c.p.c. introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 58 (recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finaniaria”) e convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, costituisce dall’1 gennaio 2012 la nuova (ed unica) modalità di introduzione delle controversie “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222”.

Si tratta di un istituto la cui struttura è tale da farne ritenere l’applicabilità alle sole controversie in cui si discuta della sussistenza del requisito sanitario di prestazioni previdenziali ed assistenziali e che è stato previsto per consentire, a fini deflattivi ed in via eccezionale, che un processo civile ordinario (in realtà sui generis trattandosi di un accertamento tecnico preventivo) abbia ad oggetto non la totalità dei fatti costitutivi di una situazione giuridica soggettiva, ma una sola frazione di essi, identificabile appunto nel suddetto requisito sanitario (cfr., ex multis, Cass. 17 marzo 2014, nn. 6084 e 6085; Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27010; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876). Di questo si tratta, e cioè della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non dell’accertamento di un’autonoma posizione giuridica soggettiva di status (invalido civile in una certa percentuale) che l’ordinamento giuridico come tale non riconosce, sicchè l’indagine in questione può compiersi se ed in quanto sia funzionale e servente rispetto ad una posizione di diritto soggettivo previdenziale e/o assistenziale tutelabile di fronte all’A.g.o., come tale disciplinata dal capo II del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, non essendovi alcun elemento che autorizzi a supporre che il legislatore abbia voluto stabilire che una frazione di uno o più diritti vantabili dinanzi alla magistratura contabile e delle pensioni pubbliche possa o debba essere accertata dalla giurisdizione ordinaria.

Si consideri, del resto, che quando il legislatore ha inteso prevedere la possibilità di agire in determinati casi dinanzi al giudice ordinario anche in relazione ad una materia estranea alla sua giurisdizione lo ha fatto espressamente (si pensi all’art. 672 c.p.c., in materia di sequestro anteriore alla causa, poi abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1993 dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, come modificato dalla L. n. 477 del 1992, art. 2, che al comma 3, prevedeva che: “Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge”).

L’art. 445 bis c.p.c. non contiene alcuna previsione di tale genere ed anzi affida il ricorso per a.t.p.o. “al giudice competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c.”.

18. La controricorrente insiste sul fatto di aver percorso la strada dell’accertamento preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. al fine di poter utilizzare il bonus contributivo ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, una volta compiuta l’età pensionabile.

19. Tuttavia, se tale prospettazione evidenzia in modo chiaro l’interesse sotteso all’accertamento, non è condivisibile che di quest’ultimo non debba tenersi conto ai fini dell’individuazione dell’oggetto del processo e, conseguentemente, della giurisdizione.

Ed infatti l’accertamento di un grado di invalidità civile non ha, in base a quanto detto, dignità di status o situazione autonomamente tutelabile, essendo rilevante esclusivamente quale frazione di altri diritti. E’ solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di ritenere un ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. corroborato dal necessario interesse ad agire.

L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario.

Tanto chiaramente si evince dall’oggetto dell’istanza ex art. 445 bis c.p.c. che è specificamente indicato dal legislatore nella “verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.

20. Ecco perchè questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c. nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario e, quanto al profilo dell’interesse ad agire, valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove risultino manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. 7 marzo 2014, n. 5338; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass. 5 novembre 2019, n. 28450; Cass. 18 novembre 2020, n. 26270).

21. Si aggiunga che l’interesse precipuamente sotteso all’istituto previsto dall’art. 445 bis c.p.c. deve essere concreto e attuale e non, come sostiene la controricorrente, futuro ed eventuale in quanto la M. – v. pag. 13 del controricorso – “potrebbe non fare mai domanda di pensione (ad esempio potrebbe smettere di lavorare o morire prima di maturare l’anzianità) ovvero decidere di non godere della maggiorazione tirando il rapporto di lavoro fino alla fine ed avere una provvidenza più pingue”.

Tanto si evince dalla ratio acceleratoria e deflattiva a base di tale speciale istituto vieppiù sottolineata dalla possibilità di ottenere (ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5), entro 120 giorni dalla notifica all’ente competente dell’eventuale decreto di omologa, il pagamento di una delle prestazioni (assistenziali o previdenziali) per le quali l’a.t.p.o. è espressamente previsto (meccanismo di uno spatium solvendi che, a ben guardare, è già in sè incompatibile con una situazione, come quella di specie, in cui la M., come risulta dallo stesso controricorso, era all’epoca della domanda di a.t.p.o. – ed anche attualmente – dipendente in forza al Miur e dunque non aveva ancora maturato il diritto alla pensione).

22. Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

23. Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l’accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1993, n. 5329; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1993, n. 10297; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 171; Cass., Sez. Un., n. 17927/2013 cit.), e di conseguenza può accertare il grado d’invalidità dell’interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario.

24. Per le su esposte considerazioni il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la giurisdizione della Corte di conti, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti.

25. Il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte in punto di giurisdizione con riferimento al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

26. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti innanzi alla quale rimette le parti. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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