Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12902 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. II, 26/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/05/2010), n.12902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PARMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato

ROSSI ADRIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della

G.M. n. 325/22 del 16.3.2006, e giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N., RISCOSERVICE SPA – Concessionario del servizio

nazionale di riscossione per la provincia di Reggio Emilia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2006 del Giudice di Pace di REGGIO EMILIA

del 9.1.06, depositata il 23/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

– udito per il ricorrente l’Avvocato Adriano Rossi che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Parma impugna la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 5 del 2006, depositata il 23 gennaio 2006 e non notificata, che accoglieva l’opposizione proposta dall’odierno intimato, B.N., avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dal locale concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Emilia per il recupero di varie sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

L’opponente lamentava l’addebito delle sanzioni per ritardato pagamento del pagamento delle contravvenzioni. Deduceva che il pagamento era stato effettuato con un giorno di ritardo in relazione al dedotto stato di necessita’ conseguente all’”incapacita’ fisica di recarsi presso qualsiasi ufficio adibito a riscossione per aver subito un grave infortunio che non gli consentiva di abbandonare il proprio domicilio”.

2. – Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo applicabile alle fattispecie l’esimente della L. 689 del 1981, art. 4 ritenendo raggiunta la prova sullo stato di necessita’ invocato dal ricorrente.

3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

4. – Nessuna attivita’ in questa sede hanno svolto gli intimati.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di inammissibilita’ del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. I motivi del ricorso.

6.1 – Col primo si deduce “violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 del medesimo codice”. Lamenta il ricorrente di aver tempestivamente sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito, posto che trattandosi di sanzioni in materia del codice della strada sussisteva la competenza territoriale inderogabile del Giudice di Pace di Parma, dove le violazioni erano state accertate. Al riguardo il Giudice di Pace aveva anche respinto la sollevata eccezione senza alcuna motivazione.

6.2 – Col secondo motivo denuncia: “violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; insufficiente motivazione”. Non costituiva prova della invocata esimente aver genericamente invocato di non aver potuto pagare nel termine la sanzione irrogata per non aggravare le proprie condizioni. Al riguardo la motivazione risultava anche insufficiente posto che il giudicante cosi’ si era cosi’ espresso: “atteso che era stata fornita la prova che detto ritardo era strettamente dipendente da una prolungata permanenza in ospedale del sig. B. in conseguenza di grave infortunio”.

7. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Il Giudice di Pace, pur avendo indicato ad oggetto della sentenza “opposizione a cartella esattoriale”, ha fatto applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e ha trattato tutta la controversia ai sensi della legge in questione. Conseguentemente il ricorso e’ ammissibile.

Il ricorso e’ fondato, posto che la prova fornita circa la degenza in ospedale non e’ di per se’ sufficiente a configurare la dedotta esimente, posto che doveva essere fornita la prova in ordine alla assoluta impossibilita’ di procedere ad un adempimento agevolmente delegabile e in relazione al quale sussisteva anche un adeguato lasso di tempo.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. questa Corte puo’ pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombeva.

PQM

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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