Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12902 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2011 ANGELO

SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2010 della CORTE CONTI – Sezione Seconda

Giurisdizionale Centrale – ROMA, depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Valerio ZIMATORE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 862 de 2003 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria condannava S.A., quale sindaco di Cirò al pagamento di Euro 28888,72 per danno arrecato al Comune, per aver contratto un mutuo per L. 900 milioni per pagare il prezzo di acquisto dell’immobile “castello di Cirò”, poi parzialmente utilizzato in spese correnti, mentre successivamente allo scioglimento del consiglio comunale non si era proceduto alla stipula del contratto definitivo a causa dell’incombente dissesto finanziario dell’ente, con perdita della caparra penitenziale.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con sentenza depositata il 20.9.2010, rigettava l’appello.

Riteneva la sezione che la condanna era stata pronunziata per la distrazione in spese correnti della somma acquisita con il mutuo; che non vi era stata alcuna pronunzia per la perdita della caparra; che non era contestata la decisione di acquistare il castello, rientrando ciò nella discrezionale scelta dell’ente pubblico, ma che erano addebitate le modalità con le quali si era impostata e gestita la procedura di acquisto, la mancanza di compatibilità finanziaria tra la spesa prevista e la situazione finanziaria in cui si trovava il Comune, nonchè la violazione delle disposizioni in tema di utilizzo di entrate a destinazione vincolata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. a.. Resiste con controricorso il P.G. presso la Corte dei Conti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ritiene il ricorrente che la Corte dei conti è incorsa in violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione per aver sindacato la scelta amministrativa di acquistare il Castello; che la finalità dell’acquisto era costituita dall’interesse pubblico del turismo locale d’elite, nonchè della riqualificazione del centro storico;

che sul punto non poteva intervenire la valutazione del giudice contabile; che correttamente erano stati predisposti la creazione di una società mista per l’acquisto ed il finanziamento con un mutuo, donde la piena compatibilità tra fini e mezzi.

2.1. Il motivo è infondato.

Come statuito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, punto 1, lett. a) coordinato con a Legge di Conversione 20 dicembre 1996, n. 639: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

2.2. Nella fattispecie ritiene questa Corte che la sentenza impugnata non abbia travalicato i limiti esterni del potere giurisdizionale attribuito al giudice contabile.

Infatti, a pag. 6 della sentenza è detto con chiarezza che “la condanna è stata pronunziata per la distrazione dei fondi acquisiti con il mutuo”. In precedenza la sentenza aveva rilevato che era vietato il pagamento di spese correnti (come era avvenuto in parte nella fattispecie), facendo ricorso ad indebitamento e che tale divieto, già presente nella normativa riguardante l’ordinamento contabile degli enti locali (D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 44), era stato poi recepito nell’art. 119 Cost. (come sostituito dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 5). La sentenza impugnata, a pag. 7, rileva che non vi è stata una condanna per la perdita della caparra penitenziale per l’acquisto del castello, come sostenuto dall’appellante, o per la scelta discrezionale di acquistare il castello ma per la violazione delle disposizioni in tema di utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, alle modalità con le quali è stata gestita la procedura di acquisto ed alla compatibilità finanziaria della spesa prevista con la situazione di dissesto finanziario del Comune.

2.3. Il ricorrente non censura il nucleo centrale su cui si fonda la statuizione della condanna e cioè quella di aver provveduto alla contrazione di un mutuo per l’acquisto del castello e di aver poi distratto tale somma per il pagamento delle spese correnti, in violazione delle norme di contabilità degli enti pubblici.

3. In questo contesto sono poi elementi accessori quelli relativi all’esclusione della compatibilità finanziaria della spesa prevista con la situazione finanziaria dell’ente.

Secondo la giurisprudenza di queste S.U., la Corte dei conti,nella sua qualità di giudice contabile, deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, sia pure nei termini costituiti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1.

Infatti, se da un lato, in base alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro lato, la L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di “economicità” e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost., e assumono rilevanza sui piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa.

Pertanto, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti (Cass. S.U. 9.7.2008,n. 18757; 29 settembre 2003, n. 14488; Cass. S.U.28 marzo 2006, n. 7024).

Non vi sono ragioni per discostarsi da questo orientamento.

4. La Corte dei conti ha, quindi, rispettato i limiti della “riserva di amministrazione” e non ha violato i limiti esterni della propria giurisdizione sia nel valutare anzitutto illegittima (perchè in contrasto con la normativa in tema di contabilità finanziaria dei Comuni) la distrazione di somme prese a mutuo vincolato per il pagamento di spese correnti sia nel valutare che i mezzi liberamente scelti dagli amministratori comunali fossero inadeguati o esorbitanti ed estranei rispetto a fine pubblico da perseguire(Cass. S.U. 5.3.2009, n. 5288), tenuto conto dell’incombente stato di dissesto finanziario dell’ente.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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