Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12901 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12901 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 29435-2011 proposto da:
BARBIERI VINCENZO BRBVCN48C21H281W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato
e difeso dagli avvocati PIER MARIA CARA’, IVANO COSTA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LO GRASSO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 23/06/2015

dagli avvocati MICHELE LUPO, SANDRA LUPO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 51/2011 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 29/04/2011, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2015 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato PIER MARIA CARA’;
udito l’Avvocato MICHELE LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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220/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.116 del 2005,

il Tribunale di Gela

accoglieva la domanda di retratto agrario proposta da Angelo
Lo Grasso contro Vincenzo Barbieri, disponendo l’effetto
traslativo, in suo favore, del contratto di compravendita per

Barbieri con Gaetano e Silvestre Drogo relativamente al
terreno sito in Butera contrada Pergola/Judecca in catasto al
fl. 10, p.11e 16, 47, 157 e 158, previo pagamento da parte del
Lo Grasso del prezzo di compravendita di 51.645,69.
La decisione, gravata da impugnazione principale del
Barbieri e incidentale del Lo Grasso, era parzialmente
riformata dalla Corte di appello di Caltanissetta, la quale escluso che la p.11a 47 potesse essere oggetto del retratto,
in quanto non confinante con il fondo del retraente
subordinava il trasferimento al pagamento del minor importo di
C

45.411,56

(detratte

C

6.208,830,

costituenti

il

corrispettivo della p.11a 47).
Con ordinanza in data 30.01.2012 il dispositivo della
sentenza, nel quale veniva testualmente disposto il
trasferimento dei fondi «siti in Butera , foglio 10 particelle
47,

157 e 158, con esclusione della particella 47», è

stato

corretto, precisandosi che il retratto riguardava anche la
particella 16, inclusa nella particella 157.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Vincenzo Barbieri, svolgendo tre motivi.
Ha resistito Angelo Lo Grasso, depositando controricorso e
memoria.

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notar Salvatore Romano in data 07.08.1996 stipulato dal

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi
dell’art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ. violazione o falsa
applicazione dell’art.7 della L.14 agosto 1971 n. 817 e 8
della L.26 maggio 1965 n. 590. Al riguardo parte ricorrente –

principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità in
ordine al requisito della contiguità fisica e materiale tra il
fondo del retraente e quello per cui è esercitato il retratto
– rileva che le conclusioni cui è pervenuta la stessa Corte
territoriale, segnatamente laddove ha ritenuto che la
particella 157 non fosse separata da un canale di scolo dal
fondo attoreo, sono in palese contrasto con le risultanze
della c.t.u..
1.1. Va premesso – dal momento che il motivo (come del
resto i successivi) è formulato sotto il duplice profilo dei
nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., prospettando la
violazione di norme in tema di prelazione e retratto agrario che il vizio motivazionale riguarda esclusivamente il difetto
di esposizione delle ragioni di fatto atte ad incidere
decisivamente sul giudizio di merito, mentre

l’error in

iudicando è denunciabile ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod.
proc. civ.. Invero la conformità della decisione alle norme
giuridiche può sussistere indipendentemente dalla compiutezza
e dall’ortodossia della motivazione in diritto, giacchè a
quest’ultimo riguardo opera il potere correttivo di cui all’
art. 384 cod. proc. civ..
Per altro verso si osserva che il vizio di violazione di

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99-1

premesso che la Corte di appello ha fatto riferimento a

legge consiste nella deduzione dell’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta
recata da una norma di legge e, quindi, implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa;
laddove, nella specie, il ricorrente non individua le

norme indicate e, anzi, espressamente conferma la correttezza
dell’approccio ermeneutico della Corte di appello.
1.2.

In

realtà

le

censure

svolte

si

risolvono,

inammissibilmente, in meri apprezzamenti di fatto contrari a
quelli manifestati dal giudice di merito, lamentando in
sostanza un travisamento delle risultanze della relazione di
c.t.u., che – secondo la prospettazione del ricorrente conterrebbe indicazioni diverse da quelle attribuitele dal
giudice di appello.
Orbene il travisamento del fatto non può costituire motivo
di ricorso per cassazione poiché, risolvendosi in una inesatta
percezione da parte del giudice di circostanze presupposte
come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto
risulta dagli atti del processo, costituisce un errore
denunciabile con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art.
395 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11 gennaio 2005, n. 377; Cass.
30 gennaio 2003, n. 1512; Cass. 27 gennaio 2003, n. 1202).
Anche di recente questa Corte ha ribadito il principio che
va qui confermato, secondo cui il ricorso per cassazione,
fondato (come il motivo all’esame) sull’affermazione che il
giudice di merito abbia travisato le risultanze della
consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi

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affermazioni in diritto asseritamente in contrasto con le

di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile
solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n.
4, cod. proc. civ. (Cass. 17 maggio 2012, n. 7772).
Il motivo è, dunque, inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi

comb. disp. della L. 14 agosto 1971, n. 817 , della L. 26
maggio 1975 n. 590, art. 8, nonché degli artt. 2697 cod. civ.,
115 e 116 cod. proc. civ. Al riguardo parte ricorrente si
duole che la Corte di appello si sia limitata a riportare in
sentenza il semplice dato fattuale desunto dalla c.t.u. e cioè
che la particella 47 è del tutto sganciata dall’insieme dei
fondi contigui a quello del Lo Grasso, senza nulla disporre al
riguardo.
2.1. Richiamate le considerazioni sopra svolte sub 1.1., si
osserva che anche il presente motivo esula dall’ambito di
riferimento dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e, in
genere, dalle tipologie di vizi denunciabili in cassazione.
Invero il

decisum

della sentenza impugnata è chiaro

nell’escludere il retratto per la particella 47, riformando
sul punto la decisione di prime cure e correlativamente
decurtando il prezzo del riscatto. La circostanza che, nel
dispositivo, la particella 47 sia indicata come una delle
particelle per cui è stato riconosciuto il retratto e,
contemporaneamente, sia esclusa dal compendio retrattato
(posto che si dispone il trasferimento dei terreni «siti

in

Butera , foglio 10 particelle 47, 157 e 158, con esclusione
della particella 47») è frutto di un evidente errore materiale

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dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. violazione del

- e non già un errore di giudizio – con la conseguenza che
esso è emendabile con il rimedio impugnatorio specifico della
correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 cod.
proc. civ..
L’esperibilità del suddetto rimedio, in luogo del ricorso

decisione – rapportata alla natura della censura – si rivela
essenzialmente obbligata e non richiede alcuna valutazione
giudiziale.
Anche il presente motivo è, dunque, inammissibile.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dei
nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. violazione e falsa
applicazione dell’art. 1273 cod. civ., 112,115, 116 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 8 della L. 26 maggio 1975 n. 590,
come autenticamente interpretato dall’articolo unico della
comb. disp. della L. 14 agosto 1971, n. 817. Al riguardo parte
ricorrente deduce di avere argomentato nella comparsa
conclusionale in appello circa il proprio diritto al rimborso
delle spese corrisposte all’affittuario, segnatamente
osservando che l’accordo di vendita intercorso con i venditori
Drogo ed esso acquirente comprendeva nella determinazione del
prezzo anche un accollo semplice (o interno) da parte
dell’acquirente della somma da versare all’affittuario a
tacitazione di ogni pretesa. Lamenta, dunque, che la Corte di
appello non abbia confutato tali argomenti e non abbia
riconosciuto neppure il rimborso delle spese notarili.
3.1. Il motivo è, per una parte, inammissibile e, per
altra, infondato.

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9`6?i

per cassazione, è giustificata dalla considerazione che la

L’inammissibilità consegue al rilievo che la questione,
eventualmente prospettabile in base ad un preteso accordo con
il venditore per l’accollo del debito verso l’affittuario (in
disparte ogni considerazione sulla genericità e scarsa
congruenza della prospettazione difensiva) non ha formato

risulta dall’esame delle componenti essenziali dell’impugnata
sentenza – esposizione del fatto; motivi dell’impugnazione
riportati; motivazione – contro la quale non è stata formulata
specifica censura ex art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame
delle stesse. Ciò posto e considerato, altresì, che è lo
stesso ricorrente a riferire di avere svolto siffatte
argomentazioni (solo) nella comparsa conclusionale in appello,
e cioè in una sede processuale nella quale non è consentito
introdurre nuovi temi di dibattito, la censura non può trovare
ingresso nel giudizio di legittimità, implicando accertamenti
in fatto non acquisiti agli atti e, comunque, decisione su
elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato
oggetto di contraddittorio nella fase di merito.
L’infondatezza riguarda la doglianza svolta in punto di
mancato riconoscimento delle spese notarili e consegue al
rilievo che la decisione impugnata è conforme a principio
acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il
ricorso non offre ragione di discostarsi, secondo cui in tema
di riscatto agrario, il retraente ha l’onere di rimborsare
soltanto il prezzo e non anche le spese sostenute dal
retrattato per l’acquisto del fondo (Cass. 29 aprile 2005, n.
8997; Cass. n.5364 del 1985; Cass. n. 177 del 1984).

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oggetto di trattazione nel giudizio d’appello, secondo quanto

In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55
del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
C 5.400,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre accessori come
per legge e contributo spese generali.
Roma 20 marzo 2015

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al

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