Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12900 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1261-2018 proposto da:

T.A.M., SIMIT SRL IN LIQUIDAZIONE, T.A.,

T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI VOLPATO 8,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CAMPISI, rappresentati e

difesi dall’avvocato SERGIO SPARTI;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCA GIARDINA CANNIZZARO;

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE EVOLA;

T.A., T.A.M., T.A., SIMIT SRL IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

VOLPATO 8, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CAMPISI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO SPARTI;

– controricorrenti –

nonchè contro

G.C., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Nonchè da:

G.C., + ALTRI OMESSI;

– ricorrenti incidentali –

nonchè contro

A.G., CONDOMINIO (OMISSIS), SIMIT SRL IN LIQUIDAZIONE,

T.A.M., T.A., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 913/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Simit S.p.A. (di seguito Simit), proprietaria di un immobile facente parte e sottostante parti comuni del Condominio di via (OMISSIS) (di seguito Condominio) in (OMISSIS), propose ricorso ex art. 1172 c.c. e art. 688 c.p.c., in data 27/4/1999, per sentir pronunciare l’accertamento dei danni da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dagli spazi sovrastanti che, devastando i locali, avevano compromesso l’attività commerciale in essa svolta. Il Condominio, costituendosi in giudizio, contestò la propria legittimazione passiva asserendo che i danni lamentati fossero ascrivibili ad altre zone non condominiali ed al ritardo della Simit nell’effettuare i lavori di ripristino. Venne disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa Cepis Cepir (di seguito Cooperativa), dei condomini A. e C. e di F.A.M., mentre intervennero in giudizio i germani A.M., A. ed T.A. divenuti, nelle more, proprietari dei locali ex- Simit. Svolte tre CTU il Tribunale accolse il ricorso, ordinando con provvedimento del 24/5/2004, agli ex soci della Cooperativa, ai condomini A. e F. e al Condominio di eseguire i lavori indicati nella terza relazione tecnica fissando il termine per il merito. Con citazione del 23/6/2004 i germani T. chiesero la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di Euro 150.000,00, la condanna in solido alla realizzazione di tutti i lavori necessari per restaurare i locali, il rimborso delle spese eventualmente anticipate, il risarcimento del danno per la mancata disponibilità dei medesimi nella misura di Euro 5.000 mensili, nonchè le spese di trasloco ed il danno per la distruzione dell’impianto elettrico e delle canalizzazioni dell’aria condizionata. Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Palermo, eseguita nuova CTU, interrogatorio formale e prova per testi, rigettò le domande, accogliendo le eccezioni del Condominio sulla insussistenza di un vincolo di solidarietà tra le parti, trattandosi di obbligazioni parziarie, e sull’intervenuta condanna, del solo Condominio, in altro giudizio promosso dal medesimo, nel quale i T. si erano costituiti proponendo domanda riconvenzionale, al risarcimento degli stessi danni, compensando le spese. Avverso la sentenza i germani T. e la Simit proposero appello principale, il Condominio, A.G. ed i soci della ex Cooperativa B.G.P., B.A., P.M., A.G., G.C. e L.N. si costituirono in giudizio proponendo tre distinti appelli incidentali e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 913 del 17/5/2017, ha accolto il primo motivo dell’appello principale, ritenendo che erroneamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità solidale di tutti i convenuti in quanto tutti avevano concorso con più comportamenti illeciti, anche indipendenti tra loro, alla produzione del medesimo evento di danno, ritenendo tuttavia dette conclusioni assorbite dal rigetto del terzo motivo di appello con il quale gli appellanti si dolevano dell’avvenuto rigetto della loro domanda risarcitoria in ragione dell’intervenuta condanna, in altro parallelo giudizio, del Condominio a risarcire ai T. il danno subito, quantificato, a saldo e stralcio di ogni voce risarcitoria azionata, nella somma di Euro 95.284,00.

Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto di non poter accogliere alcuna domanda risarcitoria, anche se formulata in relazione a parti diverse, concorrenti con il Condominio nella produzione del danno, in ragione del fatto che, con sentenza confermata in appello, i T., documentando le condizioni dei locali, avevano ottenuto l’integrale risarcimento dei danni, non svolgendo alcun rilievo la circostanza che il presente giudizio fosse stato introitato dalla Simet nei confronti di soggetti in parte diversi, in quanto, nel contraddittorio con i T., l’oggetto del giudizio ruotava sempre intorno agli stessi locali – area uffici e magazzino- e agli stessi danni -infiltrazioni di acque meteoriche e inagibilità dei locali. La Corte d’Appello ha rigettato il motivo con il quale gli appellanti principali avevano censurato la sentenza di primo grado per omessa condanna in via parziaria, ritenendo la domanda inammissibile perchè nuova in violazione dell’art. 345 c.p.c. ed ha rigettato l’ultimo motivo dell’appello principale con cui si lamentava l’omessa valutazione, nel merito, delle risultanze della prova testimoniale e delle conclusioni peritali, ritenendo la censura in parte inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in parte assorbita dal rigetto del terzo motivo di appello. Ha altresì rigettato sia l’appello incidentale dei soci dell’ex Cooperativa, sia quello del Condominio sia quello del condomino A., compensando, in ragione della reciproca soccombenza, anche le spese del gravame.

Avverso la sentenza i germani T. e Simit srl in liquidazione (già Simit S.p.A.) propongono ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono con tre distinti controricorsi A.G., il Condominio di via (OMISSIS), e gli ex soci della Cooperativa Cepis Cefir – A.G., B.A., G.C., L.C.N., G.P., P.G. e B.R.. Questi ultimi propongono anche tre motivi di ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c.. I germani T. e la Simit srl resistono al ricorso incidentale con autonomo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, gli impugnanti si dolgono dell’omessa pronuncia sulle domande di esecuzione coattiva delle opere necessarie ad impermeabilizzare le superfici e al ripristino dello stato dei luoghi; sulla condanna dei convenuti al rimborso delle spese eventualmente anticipate da essi attori per l’esecuzione dei lavori necessari ad evitare il pericolo di ulteriori crolli nonchè sulle domande risarcitorie del danno conseguente alla distruzione dell’impianto elettrico e delle canalizzazioni dell’aria condizionata. Si dolgono del fatto che il rigetto del terzo motivo di appello e cioè della domanda relativa all’inagibilità dei locali non poteva portare il Giudice ad omettere di pronunciare su tutte le altre domande formulate che erano del tutto autonome e non connesse alla suddetta inagibilità.

2. Con il secondo motivo – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – gli impugnanti affermano che la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, non dando conto di come il rigetto del terzo motivo di appello potesse assorbire la domanda di esecuzione in forma specifica dei lavori e le altre domande accessorie.

1-2 I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambi infondati. Si evince dalla stesura del ricorso per cassazione (p. 21) e da quella dei controricorsi A. ed ex soci della Cooperativa, che i lavori di ripristino dei locali individuati dall’ordinanza cautelare del 6/5/2004 erano stati eseguiti, tanto che il dipendente della Simit, teste G., chiamato a testimoniare in data 11 dicembre 2009, aveva testualmente dichiarato che, fin dal 2007 “la ditta usava nuovamente gli uffici di via (OMISSIS) dopo che il condominio aveva eseguito i lavori”, con la logica conseguenza che la materia del contendere, relativa all’esecuzione dei suddetti lavori, era per tabulas cessata nel 2007. Peraltro, l’ordinanza cautelare del 6/5/2004 era stata fatta valere dai T. in sede di domanda riconvenzionale nell’altro giudizio promosso dal Condominio e su di essa i T. avevano ottenuto pieno accoglimento con il riconoscimento della somma di Euro 95.284,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa. La Corte d’Appello ha, con tutta evidenza, considerato unitamente le due richieste, quella di risarcimento danni e quella di ripristino, ed ha rigettato il motivo di appello, peraltro unicamente volto ad ottenere la riforma della sola domanda risarcitoria, sull’evidente presupposto che quella di esecuzione in forma specifica delle opere di ripristino non costituiva più materia del contendere tra le parti.

La sentenza d’appello ha, con ogni evidenza, inteso evitare una duplicazione risarcitoria rispetto alle domande introitate dai T. in via riconvenzionale nell’altro giudizio ed ha motivato sul punto soffermandosi in particolare sull’irrilevanza della mancata coincidenza dei soggetti dell’uno e dell’altro giudizio, dal momento che l’oggetto è stato, invero, ritenuto identico, ruotando sugli stessi locali – area uffici e magazzino – e sugli stessi danni.

In ogni caso, anche qualora si ritenesse che la sentenza avrebbe dovuto pronunciare anche sulle domande accessorie di ripristino varrebbe, a sostegno della medesima, la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale deve ritenersi esistente una decisione implicita laddove l’omissione sia logicamente incompatibile con le statuizioni espresse (Cass., 1, n. 24155 del 13/10/2017; Cass., 5, n. 29191 del 6/12/2017, Cass., 1, n. 18491 del 12/7/2018; Cass., 2, n. 20718 del 13/8/2018; Cass., 6-1, n. 15255 del 4/6/2019).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti sollevano il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: aggrediscono il capo di sentenza che ha ritenuto nuova, e dunque inammissibile, la domanda formulata con il secondo motivo di appello relativa alla condanna in via parziaria e non solidale dei convenuti. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la domanda nuova e dunque illegittima ex art. 345 c.p.c. anzichè ritenerla assorbita dall’accoglimento del primo motivo con il quale si era chiesta la riforma della sentenza di primo grado proprio in punto di mancata condanna in solido di tutte le parti ex art. 2055 c.c.. Premessa l’evidente contraddittorietà della tesi sostenuta dai ricorrenti che porterebbe a configurare domande tra loro del tutto contraddittorie, una volta ad affermare la solidarietà l’altra la natura parziaria delle obbligazioni risarcitorie, il motivo è infondato in quanto correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che mai, prima della sede di gravame, i ricorrenti avevano chiesto la condanna pro-quota di ogni convenuto, sicchè la domanda è stata legittimamente ritenuta nuova e dunque inammissibile.

4. Con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 1292 c.c. e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui, ritenendo irrilevante che il giudizio di cui al gravame fosse stato introitato dalla Simit nei confronti di soggetti in parte diversi rispetto a quelli del parallelo giudizio azionato dal Condominio e nel quale i T. avevano svolto con successo domanda riconvenzionale, avrebbe frustrato l’interesse del danneggiato ad avere più debitori possibili in ragione della solidarietà ex art. 2055 c.c., di per sè sola garanzia contro possibili duplicazioni risarcitorie. Peraltro la sentenza sarebbe illegittima per aver omesso di condannare i convenuti al risarcimento dei danni da inagibilità per il periodo successivo alla emissione della sentenza d’appello, dovendosi risarcire anche i danni successivi alla data del 28/4/2010.

4.1 Il motivo non è fondato. Come diffusamente argomentato in precedenza, all’ordinanza cautelare del Tribunale di Palermo il Condominio aveva dato seguito provvedendo ad eliminare le cause delle infiltrazioni. Il condominio era stato poi condannato, in solido, con gli altri soggetti convenuti, a risarcire i danni ma tale statuizione, che presupponeva l’esistenza di più soggetti responsabili, è stata dalla Corte territoriale ritenuta assorbita dal rigetto del terzo motivo d’appello e cioè dalla condanna del solo Condominio a risarcire integralmente tutti i danni. Se i danni, come afferma la Corte d’Appello, erano stati integralmente risarciti diventa irrilevante la statuizione della responsabilità solidale di più soggetti sicchè la prima parte del motivo, volta alla mancata individuazione degli altri soggetti responsabili, è priva di fondamento, perchè non correlata alla ratio decidendi.

Nè ha alcun fondamento la doglianza secondo la quale mancherebbe la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni subiti successivamente alla data della sentenza d’appello in quanto, fin dal primo grado del giudizio, è mancata qualunque valida allegazione e prova dei suddetti danni avendo le parti resistenti piuttosto provato, con la prova testimoniale del dipendente G., che dal 2007, dopo che il Condominio aveva eseguito i lavori di ripristino, la società aveva ripreso ad usare i locali, sicchè non era configurabile alcun danno.

5. Con il quinto motivo di ricorso- nullità della sentenza per violazione degli artt. 346 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censurano la sentenza per aver ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. il motivo di gravame relativo alla pretesa erronea valutazione delle prove testimoniali e delle conclusioni peritali e per non aver esaminato tutte le domande e le difese svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale, divenute ad avviso dei ricorrenti esaminabili una volta affermata la responsabilità solidale di tutti i convenuti ed illegittimamente ritenute assorbite dalla Corte d’Appello. 5.1 II motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto, avendo la sentenza impugnata decretato la violazione dell’art. 342 c.p.c., i ricorrenti avrebbero dovuto illustrare per quali ragioni il motivo di appello relativo alla valutazione delle CTU e dei mezzi di prova fosse conforme alle prescrizioni di ammissibilità del gravame. Invece i ricorrenti rimettono in discussione, entrando nel merito delle difese, le valutazioni di parte delle CTU e delle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado, con apprezzamenti di merito, del tutto al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità.

6. Il rigetto del ricorso principale preclude l’esame dei motivi del ricorso incidentale dei soci dell’ex-Cooperativa.

7. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, l’incidentale condizionato assorbito ed i ricorrenti principali condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e condanna i ricorrenti principali alle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore di A.G. e del Condominio di via (OMISSIS) in Euro 2.050,00 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15% ed in favore degli ex soci della Cooperativa Cepis Cefir ( A.G., B.A., G.C., L.C.N., G.P., P.G. e B.R.) nell’importo di Euro 2.800,00 (oltre Euro 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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