Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12900 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.23/05/2017),  n. 12900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5385-2015 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10789/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 9780/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGERI per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE CONSOLO;

udito l’Avvocato SARA D’ONOFRIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma del 13.6.2008 C.A., premesso di avere svolto attività di giornalista presso RAI SAT spa in forza di otto contratti, formalmente di collaborazione autonoma, in qualità di presentatore e conduttore, agiva nei confronti di RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (in prosieguo, RAI) spa per l’accertamento della natura subordinata dei contratti conclusi e della illegittimità del licenziamento e per la condanna del datore di lavoro alla reintegra, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi.

Il giudice del lavoro accoglieva la domanda (sent. del 20 luglio 2009 nr. 12861).

La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11.12.2013- 19.3.2014 (nr. 10789/2013), rigettava l’appello di RAI spa.

La Corte territoriale premetteva che la prestazione svolta dal C., di natura intellettuale, comportava la soggezione a direttive meno stringenti sicchè la qualificazione del rapporto doveva essere compiuta anche alla luce degli indici sussidiari del lavoro subordinato.

La teste B., collega di lavoro dell’appellato nel periodo di causa, aveva riferito che questi aveva una postazione di lavoro fissa (scrivania e personal computer), che vi era obbligo di permanenza oraria almeno fino alle ore 20 ed una precisa organizzazione del lavoro disposta dalla azienda, con struttura piramidale, che la signora M. eseguiva il controllo delle presenze, che in caso di inadempimenti la possibile sanzione era il mancato rinnovo del contratto, che il C. era dotato di un badge per registrare l’orario in entrata ed in uscita, che le assenze dovevano essere concordate con il direttore ed erano autorizzate soltanto nella settimana di ferragosto e per qualche giorno durante l’estate. Dichiarazioni dello stesso tenore erano state rese dalla teste MA..

Anche i testi introdotti da RAI spa (testi M. e m.) avevano ammesso la esistenza di una struttura piramidale, con al vertice il direttore L., dal quale dipendevano i capo area – tra cui il C. – e poi i collaboratori.

In tale struttura il C. era inserito organicamente, rispondendo alle indicazioni del direttore sul lavoro da svolgere ed i contenuti dei programmi; la attività di presentatore indicata in contratto non corrispondeva ai compiti di fatto espletati, esisteva un controllo sulle presenze ed un regime orario nonchè l’obbligo di concordare le assenze con il direttore.

Tali dati deponevano nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAI spa, articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo RAI spa ha denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697, 1175, 1321 e 1375 cod. civ.;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ..

Ha dedotto che la qualificazione formale era conforme alla natura del rapporto di causa, come emergeva dalla attività richiesta nei contratti e dal rilievo che il compenso era stabilito in misura forfettaria.

Le allegazioni del ricorso introduttivo circa la natura subordinata del lavoro svolto erano generiche.

Il giudice dell’appello aveva falsamente applicato l’art. 2094 c.c., essendo mancata la indagine sulle modalità di esecuzione della prestazione e l’accertamento della sottoposizione del C. al potere direttivo del datore di lavoro, potere che non poteva estrinsecarsi nel mero “rispondere (del C.) alle indicazioni” del direttore.

Inoltre la corte di merito non aveva motivato l’accertamento della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico del direttore L. e della responsabile della produzione M.; la teste M. aveva dichiarato che la linea di programmazione veniva “condivisa” con il responsabile (condivisione che escludeva la subordinazione) ed inoltre che era lo stesso ricorrente a proporre e determinare i contenuti dei testi predisposti (verbale della udienza del 22.6.2009).

Risultava, pertanto, l’autonomia del lavoratore quanto alla ideazione ed al contenuto della propria prestazione, pur nell’ambito delle direttive del responsabile del programma, espressive del mero potere di coordinamento. Lo svolgimento della prestazione nell’ambito di studi di produzione di pertinenza di RAI spa costituiva un elemento neutro in assenza dell’assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Del potere di controllo non era stata offerta prova alcuna; la possibilità della risoluzione del contratto (o della mancata conclusione di altri contratti) era caratteristica reazione del committente nel contratto di collaborazione autonoma all’inadempimento della controparte e non concreto esercizio del potere disciplinare.

Gli indici sussidiari valorizzati dal giudice dell’appello non erano emersi dalla istruttoria svolta e comunque, quanto all’orario, rispondevano ad una attività di mero coordinamento.

Non era affatto provata la esistenza di un piano predisposto dalla azienda nè i testi avevano fatto riferimento ad alcuna concreta circostanza di esercizio di un potere disciplinare.

Il motivo è inammissibile.

La qualificazione del rapporto di lavoro compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto in punto di determinazione dei criteri astratti e generali da applicare alla fattispecie concreta mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto.

Il motivo involge la valutazione di specifiche questioni di fatto – quali lo stabile inserimento del controricorrente nell’organigramma aziendale, la soggezione al potere conformativo di RAI spa attraverso il direttore, il rispetto di un orario di lavoro, il controllo delle presenze, l’obbligo di concordare le assenze con la direzione, la previsione di un periodo di ferie temporalmente delimitato – che, attenendo al piano della ricostruzione della fattispecie concreta, possono essere esaminate da questa Corte nei limiti della deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ma non anche sotto il profilo del vizio di non corretta applicazione dell’art. 2094 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad eguali conseguenze in punto di inammissibilità della censura si giunge anche a voler riqualificare il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la società ricorrente non indica, infatti, alcun fatto storico controverso e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito, come richiesto dal vigente testo dello stesso art. (applicabile ratione temporis) ma piuttosto si duole dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice del merito, in sostanza chiedendo a questa Corte un non-consentito nuovo esame di merito.

Sotto il profilo di diritto, che qui rileva, la Corte d’appello ha correttamente applicato indicato i criteri di qualificazione del rapporto di lavoro, come specificati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nè il motivo individua specifiche statuizioni della sentenza in cui si ravviserebbe la violazione delle norme di legge indicate in rubrica; le circostanze di fatto accertate sono state correttamente reputate idonee a fondare la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.

Nei precedenti sul tema, infatti, questa Corte ha costantemente affermato, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, che l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (ex plurimis: tra le numerose decisioni V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cassazione civile, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 20367), che l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito e che, in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni.

In particolare va qui ribadita la regula iuris secondo la quale, nel caso in cui la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ovvero, all’opposto, dotata di notevole elevatezza e contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, legittimando il ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale – anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti – la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

Nè coglie nel segno la censura mossa sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p..

Come già precisato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2014, n. 13960; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26965) poichè l’art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la violazione della regula iuris e, quindi, sua la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è configurabile solo:

a) se il giudice di merito valuta una determinata prova per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione secondo criterio diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle altro e diverso valore (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola (così violando l’art. 116 oltre che la norma che presiede alla valutazione – secondo diverso criterio – della prova di cui trattasi).

La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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