Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12900 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12900 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

PU

SENTENZA
sul ricorso 8098-2008 proposto da:
PETRICCA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A.(già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA)
05032630963, in persona dei procuratori speciali dr.
ANDREA

CERRETTI

e

d.ssa

MIRELLA

RESTELLI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

Data pubblicazione: 09/06/2014

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2007 del TRIBUNALE di
TIVOLI, depositata il 31/01/2007, R.G.N. 2092/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega
dell’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento;

2

SCHEL SRL, SABELLICO ANDREA, POLLETTA PASQUALE;

Svolgimento del processo

1.

Giovanni Battista Petricca convenne in giudizio

dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli la srl Schell, Pasquale
Polletta e la Ras s.p.a. per sentirli condannare solidalmente
alla refusione dei danni patiti in occasione di un sinistro

2. Si costituì la sola impresa assicuratrice contestando
la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza n. 244/2004
rigettò la domanda del Petricca aderendo all’eccezione
preliminare di prescrizione svolta dalla Ras.
4. Propose appello Petricca per i seguenti motivi:
A)

per non essere decorso il termine di prescrizione

ritenuto nella sentenza appellata, giacché solo in data 16
ottobre 2000 la Suprema Corte aveva definito, con sentenza
passata in giudicato, la sentenza del Giudice di Pace di Roma
che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del
Giudice di Pace di Tivoli il quale aveva poi emesso la
sentenza appellata;
B) perché, ove la domanda fosse prescritta verso la Ras,
non lo era verso le altre parti in quanto l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione non
poteva estendersi né al danneggiante né al proprietario del
veicolo, essendo questi contumace.
Nel merito, ritenuta la sussistenza della responsabilità
di Pasquale Polletta, conducente della vettura investitrice, e
3

stradale.

degli altri appellanti chiese la condanna in solido degli
stessi al risarcimento del danno.
5. Il Tribunale di Tivoli ha dichiarato

inammissibile

l’appello proposto da Giovanni Battista Petricca avverso la
sentenza del Giudice di Pace poiché, pur essendo indeterminato
petitum,

da accertarsi nel corso del giudizio, alla

successiva udienza del 22 maggio 2002, lo stesso era stato
limitato entro il valore di C 1.032,91.
Osserva il Tribunale che,

ex

artt. 113 e 339 c.p.c.,

applicabili al presente giudizio secondo il vecchio testo,
atteso quanto previsto dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, le sentenze definite secondo equità (di
valore inferiore ad C 1.032,91) non sono appellabili.
6.

Propone ricorso per cassazione Giovanni Battista

Petricca con un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Allianz.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
All’udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata rinviata
a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di effettuare l’avviso
d’udienza alla parte ricorrente personalmente in quanto il suo
avvocato Gina Tralicci risultava essere sospeso a tempo
indeterminato.
Motivi della decisione

7.

Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente

denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10,
113 e 339 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.»
4

TP>

il

Assume il ricorrente che nel proprio atto di citazione
egli aveva richiesto il risarcimento dei danni “nella misura
che sarà precisata in corso di causa o in quella diversa
ritenuta di giustizia e comunque nell’ambito della competenza
del giudice adito.” A nulla quindi rileva, a suo avviso, la

ridotto la domanda nei limiti di £ 2.000.000, ossia nei limiti
della competenza del Giudice di Pace secondo equità.
8. Il motivo è fondato.
La sentenza del g.d.p. è appellabile, anche secondo
l’originaria formulazione dell’art. 339 c.p.c.
Va, infatti ribadito che

in caso di domanda di

risarcimento del danno da circolazione stradale proposta
davanti al giudice di pace, il valore della causa, per
stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità
(perché non superiore ad E 1.032,91), va individuato
applicando le norme relative alla competenza per valore, con
la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma
specifica non superiore ad E 1.032,91, abbia anche richiesto,
in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore,
da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in
forza del principio stabilito dall’art. 14 c.p.c., si deve
presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti
della competenza del giudice adito e quindi, atteso lo
specifico petitum,

pari ad C 15.493,71. Ne consegue che la

sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile,
5

circostanza che all’udienza del 22 maggio 2002 egli abbia

a norma dell’art. 339 c.p.c., con l’appello e non con il
ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere
dichiarato inammissibile (Cass., Ordinanza, 20 settembre 2002,
n. 13795).
Di nessun rilievo è poi il fatto che in corso di causa la

Va infatti affermato che la determinazione del valore
della causa, ai fini della individuazione del giudice
competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la
domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la
competenza del giudice in base alle pretese fatte valere
nell’atto introduttivo del giudizio e alle eventuali
contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima
difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne
segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti
al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità,
ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c., occorre far
riferimento al

petitum

originario, non essendo rilevante

l’eventuale ampliamento della domanda in corso di causa (Cass.
8 marzo 2010, n. 5573; Cass., 18 settembre 2006, n. 20118).
9. Accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata,
anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di
Tivoli, in persona di diverso giudice.
P.Q.M.

6

domanda sia stata contenuta entro il limite di C. 1.032,91.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in
diversa persona fisica.
Roma, 3 aprile 2014
Il Prfdente

Il Consigliere estensore

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