Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1290 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1290 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 16620-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ORLANDO ANNAMARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 5675/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI dell’8.11.2010,
depositata il 15/11/2010;

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI

v

che si riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Orlando Annamaria, operaia agricola a tempo determinato, si rivolse al
giudice del lavoro di Lucera per ottenere il ricalcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate
nell’anno 2004, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in relazione alla
retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia,
anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato.
2. Accolta la domanda, e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di
Bari (sentenza n. 5675 del 2010), premesso che non trovava applicazione la
decadenza annuale ex art. 47, comma 3, del dPR n. 639 del 1970, rigettava
l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato
l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno
di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla
contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine
rapporto, oltre accessori.
Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività difensiva
l’assicurata.
Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 46, 51 e 55 del ceni operai agricoli e fiorovivaisti del 10.7.02, in relazione
all’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. 2.9.97 n. 314 e all’art. 3 del d.l. 14.6.1996, n. 318,
ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della 1. 29.5.82 n. 297;
contesta la tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di
fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca
una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di
disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lettera
a), sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546, secondo
cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione
di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente
affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r.
dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione
di cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, [la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11
n. 202, ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore, il
quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11
n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che “I art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10
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residente

gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,
si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011).
II ricorso è, dunque, manifestamente fondato e deve essere accolto. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi del! art. 384, c. 1, cpc può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domand ».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr. Cass. n.
200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011,
n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi), considerato, altresì, che, come
dedotto nella relazione, recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del d.
lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato
anche dal legislatore. Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto e la sentenza della
Corte di appello di Bari va cassata nella parte impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

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