Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1290 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 18/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8495-2013 proposto da:

C.M.A., (OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

C.G. (OMISSIS), A.A.A. (OMISSIS),

domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ARMANDO CECATIELLO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante generai

counsel procuratore speciale pro tempore ad negotia dott.

CH.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SASSANI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato CARLO MACCALLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CORRADO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.P. (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

C.N.C. (OMISSIS), UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO (OMISSIS), TRASPORTI

E SERVIZI DAGIO DI D. SAS, S.D., TRIBO HARTMETALL GMBH,

RAV VERSICHERUNG, C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2713/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ARMANDO CECATIELLO;

udito l’Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNA LA MORGIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 30/7/2012, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha pronunciato, tra le restanti statuizioni, la condanna di Pastore Patrizia (in proprio e quale genitore di C.D.), C.A., la Trasporti e Servizio Dagio s.a.s. e la Aviva Italia s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di D.G., in relazione alle conseguenze di un sinistro stradale in cui furono coinvolti C.A., D.G. e S.D., contestualmente rigettando le domande proposte da P.P. (in proprio e quale genitore di C.D.), C.A., C.M.A., C.N.C. nei confronti di D.G. e della Aviva Italia s.p.a..

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.M.A., C.L., C.G. e A.A.A., sulla base un unico motivo d’impugnazione.

3. Hanno depositato controricorso D.G., Antonio Corrado e Carlo Maccallini, nonchè la Aviva Italia s.p.a., concludendo per la dichiarazione dell’inammissibilità, ovvero, in via gradata, per il rigetto del ricorso.

4. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi controversi, avendo la corte territoriale erroneamente affermato l’impossibilità di procedere alla determinazione del responsabile della guida dell’autocarro Piaggio sul quale viaggiavano insieme D.G. e C.A., sulla base di un’illogica disamina degli elaborati tecnici al tal fine utilizzati e richiamati in motivazione, pervenendo a conclusioni smentite dal tenore della documentazione richiamata in ricorso di per sè inequivoca nell’indicare, in D.G., il conducente del mezzo de quo in occasione del sinistro oggetto d’esame.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, la Corte d’appello di Milano ha espressamente evidenziato come dall’esame degli elaborati tecnici eseguiti nel corso del procedimento, e a seguito delle ulteriori considerazioni svolte nella consulenza tecnica disposta su iniziativa della stessa corte territoriale, fosse emersa con sufficiente certezza e inequivocità la determinabilità, nella persona di C.A., dell’effettivo conducente del furgone Piaggio protagonista del sinistro.

Al riguardo, la corte d’appello ha avuto modo di evidenziare il carattere decisivo in tal senso della dinamica dell’uscita dei corpi dall’automezzo, come rilevabile dalla relativa posizione di quiete, delle relative traiettorie percorse e dei riscontri obiettivi individuati sugli stessi, di per sè tali – anche sulla base della lettura degli elaborati tecnici forniti dalle parti – da escludere alcun residuo dubbio sulla determinazione del C. quale conducente del mezzo de quo.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.

6. Sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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