Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 129 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19280/2008 proposto da:

B.F. socio accomandatario della SIMM UNO Sas,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSELLA MICHELE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Verona (OMISSIS)) in

persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 29.1.07, depositata il

24/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.F. – socio accomandatario della SIMM UNO s.a.s., fallita – propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 43/21/07, depositata il 24-05-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento riguardanti sia il reddito della società che il reddito di partecipazione del socio in relazione agli anni di imposta 1996 e 1997, la C.T.R. Veneto aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

2. -riguardante reddito di partecipazione a società di persone -, la C.T.R. Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Considerato che nella specie si controverte di avvisi di accertamento concernenti il reddito di una società di persone e il reddito di partecipazione di uno dei soci, mentre non risulta che abbia partecipato al giudizio di merito il socio accomandante, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v, SU n. 14815 del 2008).

Ritenuto pertanto che, a prescindere dalla pendenza e/o dalla definizione di un eventuale analogo giudizio relativo all’altro socio, non potendo essere il presente procedimento iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rimessione alla C.T.P. di Cuneo affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio ed altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; Ritenuto infine che, essendo la citata sentenza delle Sezioni Unite intervenuta in epoca di molto successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, va disposta la compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla C.T.P. di Verona Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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