Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 129 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 17/06/2016, dep.05/01/2017),  n. 129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30422-2011 proposto da:

R.E. (OMISSIS), L.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16, presso lo studio

dell’avvocato MARIA MOSCOGIURI, che li rappresenta e difende, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RA.EM. e R.V., D.F.L., elettivamente

domiciliati in Roma, P.za Cola Di Rienzo 86, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO MORELLI, che li rappresenta e difende, come da

procura speciale in calce al ricorso loro notificato in data 28

novembre 2011;

– controricorrenti –

nonchè contro

A.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3510/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Parziale Ippolisto;

uditi gli avvocati delle parti, che si riportano agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. Del Core Sergio, che

conclude per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Le odierni parti (tre fratelli R.E., EM., V. e le rispettive mogli) sono comproprietari di un terreno sito in Comune di (OMISSIS), censito in catasto al. foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS), della superficie complessiva di ha 1,17, acquistato pro indiviso il (OMISSIS).

2. Nell’agosto 1998 R.E. e sua moglie L.E. hanno chiesto la divisione del terreno. I due fratelli RA.EM. e R.V. non si sono opposti alla domanda.

3. Disposta CTU, il Tribunale di Roma assegnava l’intero lotto agli attori, R.E. e sua moglie L.E., con addebito dell’eccedenza di Euro 51.645,69 da dividere tra gli altri comproprietari, compensando le spese di lite.

3.1 – Il Tribunale, per come risulta dalla sentenza della Corte di appello, dava atto che “i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla divisione ma di aver interesse alla formazione di tre lotti perpendicolari alla via (OMISSIS); in sede di conclusioni gli attori hanno chiesto in via subordinata l’assegnazione dell’intero terreno”.

3.2 – Dopo aver analizzato le due soluzioni proposte dal CTU (divisione per lotti orizzontali o perpendicolari alla via (OMISSIS)), il giudicante riteneva preferibile l’assegnazione dell’intero terreno agli attori, rilevando che: a) la assegnazione per lotti orizzontali era la più antieconomica; b) quella per lotti verticali non “conforme al criterio di conservazione della medesima funzionalità dell’intero, implicando porzioni di diversa estensione, ove i lotti siano formati in base al numero delle piante (in tutto 178, divise nei tre lotti in 59, 59 e 60, ndr) o di diversa capacità economica, ove siano formati in base all’estensione delle superfici” e comunque tale da rendere “probabile il sacrificio di taluni filari di olivo allo scopo di realizzare il necessario spanio fra i terreni confinanti”.

4. La sentenza veniva appellata dai fratelli RA.EM. e R.V. con le rispettive mogli, che chiedevano: a) l’assegnazione a loro dell’intero fondo e b) in via subordinata operare la divisione verticale del fondo in tre lotti con i dovuti conguagli. Lo stesso CTU aveva affermato che il fondo poteva essere comodamente diviso in tre lotti perpendicolari alla via (OMISSIS), secondo una divisione di fatto operata dai comproprietari da tempo. Lamentavano, inoltre, l’erronea valutazione del valore del fondo.

5. R.E. e sua moglie si costituivano, chiedendo dichiararsi inammissibile l’appello per difetto di procura e il rigetto nel merito “assumendo essere corretta la valutazione effettuata dal giudice di primo grado”.

6. La Corte di appello di Roma accoglieva l’impugnazione, rilevando che: a) il CTU “ha proposto, come migliore tra varie ipotesi, una divisione del bene in natura mediante la formazione di tre lotti che rispecchiano fedelmente una ripartizione di fatto effettuata dai tre condomini”; b) “i lotti non sono uguali, ma a questo si pone rimedio, mediante conguaglio” c) “non si prospettano ragioni per mantenere la funzionalità dell’intero in quanto, come appurato, di fatto il terreno in realtà è già diviso nei tre lotti e il frazionamento non diminuisce il valore dell’intero, nè c’è timore che per tracciare i confini si debbano abbattere piante in quanto il CTU ha accertato che le piante sono equidistanti sicchè il confine attraverserebbe la linea mediana tra i vari filari di olivo”. La Corte di appello condannava gli appellati alle spese del grado, mantenendo ferma la compensazione delle stesse per il primo grado.

7. Impugnano tale decisione R.E. e L.E., che formulano sette motivi. Resistono con controricorso le parti intimate ad eccezione di A.B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – in relazione all’art. 83 c.p.c.. Motivazione assente”, in quanto la Corte territoriale non ha esaminato l’eccezione relativa all’invalidità della procura alle liti per l’appello rilasciata su un foglio separato e poi spillato. Avevano osservato gli odierni ricorrenti che la procura non poteva formare un corpo unico con l’atto di appello, perchè contenuta in una pagina aggiunta, utilizzata solo per tre righe, senza numerazione, priva di timbro di congiunzione. Il suo contenuto è privo di “espressi riferimenti testuali che possano collegarla logicamente all’atto di appello”. La relata di notifica dell’atto “non è stata apposta sul retro del foglio della procura, bensì su un ulteriore foglio, anch’esso spillato all’atto processuale e anch’esso privo di numerazione progressiva”. In ogni caso la procura è “inidonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore ai titolari della posizione sostanziale controversa”. Cosicchè, per tutti gli elementi esposti “non è irragionevole dubitare che sia stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza impugnata e non invece al fine di impugnare detta sentenza”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione alla acquisizione di prove documentali indispensabili ai fini del decidere. Inammissibilità e improcedibilità del giudizio”. Lamentano i ricorrenti l’inammissibilità e l’improcedibilità del giudizio per omessa produzione di documenti indispensabili”, quali “certificati storici catastali” e la documentazione concernente “le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio” oppure “una relazione notarile sostitutiva”. Si tratta di “documentazione indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell’azione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, e l’esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – in relazione agli artt. 1111 e 1114 c.c., e art. 720 c.c.. Motivazione carente e contraddittoria in punto di ritenuta comoda divisibilità del bene e di mancata assegnazione dello stesso”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata ai sensi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Violazione dell’art. 846 c.c., come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 2004, n. 99, art. 7, sulla conservazione dell’integrità colturale e fondiaria”.

Lamentano i ricorrenti la violazione dell’art. 846 c.c. e vizio di motivazione sulla conservazione dell’integrità colturale e fondiaria così come introdotta dal D.Lgs. n. 99 del 2004. La corte d’appello, operando la divisione del terreno agricolo, avrebbe violato tale norma che prevede che non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa motivazione in punto di assegnazione del fondo ex art. 720 c.c.”.

La corte d’appello, pur disponendo di un ampio potere al riguardo, non ha in alcun modo motivato sulle ragioni che l’hanno condotta a procedere all’assegnazione così come operata.

1.6 – Col sesto motivo si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 per violazione della disciplina di cui agli artt. 728 e 729 c.c.”. La corte di appello ha violato la norma dell’art. 729 c.c., che stabilisce in via generale che si debba procedere a sorteggio nell’assegnazione dei lotti. La corte poi non ha rivalutato i terreni così come era stato richiesto con istanza di rinnovo della CTU in relazione al taglio di numerosi olivi nel frattempo intervenuta e con conseguente alterazione del valore delle quote.

1.7 – Col settimo motivo di ricorso si deduce: “Nullità ed illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del disposto di cui all’art. 91 c.p.c. e delle norme sulla soccombenza applicata ai giudizi di divisione”.

2. Il ricorso è improcedibile.

Nel ricorso (pag. 1, ultime righe) si indica che la sentenza impugnata è stata notificata in data 7 dicembre 2011. I ricorrenti hanno omesso di depositare la sentenza loro notificata e hanno depositato la copia autentica della stessa, come risulta anche dallo stesso ricorso (pag. 19) nella elencazione degli allegati e dalla nota di deposito.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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