Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 129 del 04/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 129 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORD INANZA
sul ricorso 11705-2011 proposto da:
VERGINELLA PLACIDO (VRGPCD30B24E125Y), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 27, presso lo
studio dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MURITI MICHELE giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona
del Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE
CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato VICINI

Data pubblicazione: 04/01/2013

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PEINKHOFER BRUNO giusta procura in calce al controricorso;

contraticorrente avverso la sentenza n. 444/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRE Ci ;
udito l’Avvocato Vicini Domenico difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti e deposita una raccomandata _A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
aderisce alla relazione.

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di
Trieste, in parziale accoglimento dell’appello, ha rigettato nel merito
l’opposizione proposta da Placido Verginella avverso il decreto ingiuntivo del
12 febbraio 2008, notificatogli ad istanza dell’ATER di Trieste per la somma di
€ 11.595,05, oltre interessi e spese, per canoni ed oneri accessori e per spese di
rilascio dell’alloggio condotto in locazione dal Verginella fino al 9 febbraio
1999;
il ricorso per cassazione è svolto con due motivi:
col primo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
cioè degli arti. 416, comma 3, e 447 bis c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. in
riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe
ritenuto non contestati dall’opponente i conteggi dell’opposta, di cui ai
documenti da 16 a 19 prodotti dall’ATER, laddove si sarebbe trattato di
conteggi non analitici né dettagliati, rispetto ai quali non si sarebbe
potuto imporre un onere di contestazione specifica;
col secondo si deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e
precisamente sulla medesima questione della contestazione mossa
dall’opponente, che la Corte territoriale avrebbe invece dovuto ritenere
contenuta sia nelle pagine 2 e 3 dell’atto di citazione che nelle pagine 6
e 7 dell’atto di appello.

Ric. 2011 n. 11705 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-2-

TRIESTE del 26/10/2010, depositata il 18/11/2010;

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha

depositato memoria.

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Nella memoria il ricorrente sostiene che il ricorso non sarebbe fondato
sui documenti perché sarebbe <> ed aggiunge che questi documenti
sarebbero stati <>.

Ritiene il Collegio che, essendo dato per scontato anche nella relazione
che si trattasse di documenti prodotti dalla controparte, sarebbe stato
comunque onere del ricorrente richiamarli specificamente in ricorso
(ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.) e produrli unitamente al ricorso per

genericità”, che, in mancanza di tale adempimento, non può essere
compiuto da questa Corte. L’assunto su cui, appunto, è “fondato” il
ricorso, vale a dire che la sentenza di merito si sarebbe basata su
conteggi generici e scarsamente intellegibili è rimasto perciò privo di
riscontro. Ed, invero, la richiamata disposizione dell’art. 366 n. 6 cod.
proc. civ., laddove si riferisce ai documenti <> non ha il significato che sembra volere ad essa attribuire la
parte ricorrente: cioè, non sta ad indicare soltanto i documenti che la
parte ricorrente ha posto a sostegno delle originarie pretese o difese,
nei gradi di merito, e che intende riproporre in sede di legittimità, ma
anche i documenti che, già prodotti dalla controparte a sostegno delle
proprie ragioni e positivamente valutati dal giudice del merito, la parte
ricorrente intenda invece contestare col ricorso, anche quanto
all’idoneità probatoria ritenuta dal giudice a qua.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente
ATER, nella somma complessiva di f: 2.200,00, di cui f: 200,00 per

esborsi, oltre accessori come per legge.

Ric. 2011 n. 11705 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-4-

consentire appunto quel giudizio di “irrilevanza, contraddittorietà e

Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2012, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

cassazione.

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