Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12899 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31032/2018 proposto da:

T.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Galiffa Marcello;

– ricorrente –

contro

Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Fornaci n. 38

presso lo studio dell’avvocato Alberici Fabio che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cipollini Fabrizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00384/2018 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da VALLE Cristiano, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Ascoli Piceno, quale giudice di appello, ha, con sentenza n. 00384 del 23/0372018, confermato la sentenza del Giudice di Pace di Amandola, di rigetto della domanda di risarcimento, proposta da T.G. nei confronti della Provincia di Fermo, per i danni causati alla sua autovettura, in data (OMISSIS), intorno alle ore 18.45, da un branco di cinghiali che aveva attraversato la (OMISSIS), nel Parco Nazionale dei (OMISSIS), mentre egli la percorreva a bordo della sua autovettura.

1.1. La Regione Marche, chiamata in giudizio in primo grado su iniziativa d’ufficio, era rimasta contumace sebbene le fosse stato notificato l’atto di chiamata in causa per ordine del Giudice di Pace.

1.2. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, T.G..

1.3. Resiste, con controricorso, la Provincia di Fermo.

1.4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.5. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. La questione afferente la legittimazione passiva della Regione Marche, sulla quale è incentrata la parte finale del controricorso della Provincia di Fermo, è coperta da giudicato, nel senso che unico ente contraddittore deve ritenersi la Provincia, non essendo stata detta questione coltivata in alcun modo, pur in carenza di pronuncia espressa nei confronti della Regione da parte del Giudice di Pace, che pure ne aveva disposto la chiamata in causa.

2.2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento alla responsabilità per cose in custodia.

2.3. Il secondo mezzo afferma violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in materia di nesso causale e di caso fortuito e segnatamente dell’art. 2051 c.c..

2.4. Il terzo motivo deduce violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice di appello valutato una testimonianza sulla circostanza che la strada provinciale era tenuta sgombra da cinghiali da parte della Provincia di Fermo mediante l’organizzazione di battute di caccia nel corso degli anni 2011 e 2012.

2.5. Il quarto, e ultimo, mezzo censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c., per la mancata valutazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in primo grado, da parte del giudice d’appello, in base alla previsione generale di cui all’art. 2043 c.c..

3. I primi tre mezzi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.

3.1. La sentenza in scrutinio, dopo una condivisibile, ampia, premessa nella quale richiama – con ampi stralci di massime e brani di motivazione – la giurisprudenza di legittimità, corrente dal 2006 in poi, sul tema della responsabilità per cose in custodia in forza dell’art. 2051 c.c., concentra la motivazione vera e propria, ossia il ragionamento riferito al caso concreto, in tre righi, affermando testualmente:

“Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che la relazione custodiate venga meno, trattandosi di strada provinciale che attraversa un parco nazionale dove e prevedibile e verosimile che possano verificarsi attraversamenti di animali selvatici.”.

Così motivando la sentenza d’appello è contraddittoria ed incorre, innanzitutto, nei primi due dei vizi prospettati (art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2051 c.c.) in quanto si limita a richiamare delle massime tratte da pronunce, correnti, di questa Corte in tema di responsabilità per cose in custodia e di esclusione del nesso causale, senza spiegare, in alcun modo logico, se non con una evidente tautologia, per quale ragione la responsabilità dell’ente pubblico territoriale vada esclusa.

Non può, invero, ritenersi logica l’affermazione – di cui alla sentenza impugnata – che trattandosi di strada provinciale che attraversa un parco nazionale l’evento, costituito dall’attraversamento della strada da parte di animali selvatici, sarebbe stato ampiamente prevedibile e, pertanto, il nesso causale sarebbe escluso.

3.2. Deve essere in questa sede ribadito che il caso fortuito agisce quale esclusione del nesso causale in quanto situazione, normalmente fattuale, effettivamente sopravvenuta e non attinente ad una caratteristica della cosa in custodia, poichè in detta ipotesi l’operatività della regola di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., sarebbe del tutto esclusa (da ultimo si veda, quale espressione di consolidata giurisprudenza: Cass. n. 16295 del 18/06/2019 Rv. 654350 – 01): “La responsabilità civile della P.A. di cui all’art. 2051 c.c., opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.

3.3. L’affermazione del giudice di appello, dell’essere la strada n. 38 collocata, per una parte del suo tracciato in un Parco nazionale, quello dei (OMISSIS), circostanza tale da far prevedere l’attraversamento di essa da parte di animali selvatici è contraddittoria, quindi, rispetto alla stessa giurisprudenza – peraltro condivisa pienamente dal Collegio – in tema di art. 2051 c.c. e avrebbe dovuto condurre il giudice di appello all’accurato vaglio delle risultanze di fatto (che per vero non risultano in alcun modo menzionate in sentenza) dalle quali desumere la prospettata sussistenza del caso fortuito.

L’omissione del detto accertamento di fatto concretizza il vizio di omesso esame, di cui al terzo motivo.

3.4. I primi tre motivi sono, giusta quanto rilevato, fondati.

4. Il quarto, ed ultimo, motivo, incentrato sull’omesso esame della domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 2043 c.c., è assorbito.

5. Il ricorso è, pertanto, accolto.

5.1. La sentenza impugnata è cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato persona fisica, che nel deciderla si atterrà a quanto statuito in questa sede.

5.2. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

5.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’accoglimento del ricorso, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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