Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12899 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12899 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 21483-2008 proposto da:
DI FEDE ANTONIETTA DFDNNT65P54F839A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato BEATO FAUSTO giusta procura in
calce al ricorso;
t

– ricorrente –

2014
contro

867

AURORA ASSICURAZIONI

BUONGIORNO VINCENZO,

SPA,

MERIDIONALE ASSNI LCA SPA;
– intimati –

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Data pubblicazione: 09/06/2014

Nonché da:
AURORA ASSICURAZIONI SPA 01417330154, quale impresa
cessionaria del portafoglio della SPA MERIDIONALE
ASS.NI IN LCA, in persona della dr.ssa GIOVANNA
GIGLIOTTI, procuratore speciale del direttore

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio
dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCIGUERRA PIETRO giusta
procura

in calce al

controricorso e ricorso

incidentale;
– ricorrente incidentale contro

DI FEDE ANTONIETTA, MERIDIONALE ASSNI LCA SPA ,
BUONGIORNO VINCENZO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3609/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2007, R.G.N.
926/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI per delega
dell’Avvocato PIETRO VINCIGUERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

2

generale GIANPIERO GERMI, elettivamente domiciliata

l’accoglimento

del

ricorso

principale,

inammissibilità o rigetto dell’incidentale;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonietta Di Fede conveniva i giudizio
Vincenzo Buongiorno, la sua assicuratrice
Meridionale s.p.a. (in 1.c.a.) nonché la SIAD
s.p.a. (quale impresa designata dal FGVS), per
sentirli condannare al risarcimento del danno

avvenuto in data 30.8.79.
Costituitasi in giudizio la sola SIAD, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vétere accoglieva
l’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa
designata e rigettava la domanda, compensando le
spese di lite.
La Corte di Appello di Napoli accoglieva il
gravame proposto dalla Di Fede e riconosceva alla
stessa un risarcimento di

e

all’importo del massimale

40.536,25, ma limitava

(e

10.329,14) la

condanna nei confronti della Aurora Ass.ni a.p.a.
(che aveva incorporato l’impresa designata).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la
Di Fede, affidandosi ad un unico motivo; resiste
la Aurora s.p.a. a mezzo di controricorso
contenente ricorso incidentale basato su un unico
motivo.

moTrvi

DELLA DECISIONE

1. Col ricorso incidentale -il cui esame è
pregiudiziale in quanto investe la procedibilità
dell’appello- la controricorrente censura la
sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione
di improcedibilità dell’appello sollevata in
31A5

subito in occasione di un sinistro stradale

relazione al fatto che l’appellante aveva
depositato -all’atto della costituzioneesclusivamente una fotocopia della citazione in
appello contenente la procura alle liti, senza mai
provvedere al deposito dell’originale dell’atto di
impugnazione.

rilevato che il deposito della fotocopia era
avvenuto nei termini previsti dall’art. 165 C.P.C.
e che l’appellata non ne aveva contestato la
conformità all’originale per tutto il corso del
giudizio, sollevando l’eccezione di
improcedibilità soltanto con memoria di replica;
ha pertanto ritenuto che -in difetto di tempestivo
disconoscimento- la copia prodotta potesse tener
luogo dell’originale e che la costituzione
dell’appellata risultasse avvenuta tempestivamente
e nel rispetto delle previsioni degli artt. 165 e
347 C.P.C..
1.2. Tale conclusione va condivisa, atteso
che, sebbene la contestazione circa il mancato
deposito dell’originale o di una copia conforme
equivalga a contestazione della conformità della
fotocopia all’originale, è certo -tuttavia- che
tale contestazione è soggetta a termini e
modalità; più precisamente, deve ritenersi che -in
difetto di previsione di un distinto regime di
disconoscimento della copia fotografica di cui
all’art. 2719 c.c.- valgano le previsioni di cui
agli artt. 214 e 215 C.P.C., con la conseguenza
4

1.1. Sul punto, la Corte territoriale ha

che la fotocopia deve aversi per riconosciuta
conforme all’originale ove la controparte non
l’abbia disconosciuta, in modo formale, nella
prima udienza o risposta successiva alla sua
produzione (cfr. Cass. n. 21339/11; Cass. n.
3695/2007).

la Di Fede si duole – in relazione all’art. 360,
n. 3 C.P.C.- della mancata condanna della
compagnia assicuratrice -in colpevole ritardo
nella liquidazione del danno- al pagamento degli
interessi moratori oltre il limite del massimale.
2.1. Al riguardo, la Corte di Appello ha
rilevato che l’attrice, dopo aver chiesto la
condanna “nei limiti dei massimali di legge
vigenti all’epoca del sinistro”, soltanto
all’udienza di precisazione delle conclusioni ha
domandato il pagamento di “una somma equa e giusta
oltre il massimale per la mala gesti° in cui è
caduta la impresa cessionaria” ed ha ritenuto
che, avendo la convenuta eccepito la novità di
tale richiesta, la domanda non risultasse
ammissibile.
2.3. Rileva, al contrario, la ricorrente che,
già con l’atto introduttivo, aveva domandato non
solo il risarcimento dei danni, ma anche
“interessi legali dal dì dell’evento e
svalutazione monetaria” e che la richiesta di
condanna “nei limiti dei massimali di legge
vigenti all’epoca del sinistro, prospettata dalla
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2. Con l’unico motivo del ricorso principale,

parte istante all’udienza del 22.12.1996, era
rappresentativa della volontà di ritenere la
richiesta di somme per interessi e rivalutazione
necessariamente svincolata ed indipendente dalla
voce massimale”.
2.4. Risultano infondate le eccezioni di

sollevate dalla controricorrente, atteso che il
ricorso contiene adeguata esposizione del fatto
sostanziale e delle vicende processuali ed
individua con sufficiente specificità l’oggetto e
le ragioni della censura.
2.5. Il motivo merita accoglimento, alla luce
del consolidato orientamento di questa Corte -che
merita continuità- secondo cui “in tema di
assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, l’assicuratore, a seguito della
richiesta del danneggiato formulata ex art. 22
della legge n. 990 del 1969, è direttamente
obbligato ad adempiere nei confronti del
danneggiato medesimo il debito d’indennizzo
derivante dal contratto di assicurazione. Una
volta scaduto il termine di sessanta giorni da
detta norma previsto, l’assicuratore è in mora
verso il danneggiato, qualora sia stato posto
nella condizione di determinarsi in ordine
all'”an” ed al “quantum” della responsabilità del
suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso
il danneggiato dell’assicuratore può superare i
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inammissibilità (ex art. 366 nn. 3 e 4 C.P.C.)

limiti del massimale per colpevole ritardo (per
“mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di
responsabilità per l’inadempimento di
un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza
necessità di prova del danno quanto agli interessi
maturati sul massimale per il tempo della mora ed

livello in presenza di allegazione e prova (anche
tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre
per ottenere la corresponsione degli interessi e
rivalutazione oltre il limite del massimale non è
necessario che il danneggiato proponga già in
primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche
una domanda di responsabilità dell’assicuratore
per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli,
dopo aver dato atto di aver costituito in mora
l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il
maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod.
civ. ovvero formuli la domanda di integrale
risarcimento del danno, che è comprensiva sia
della somma rappresentata dal massimale di
polizza, sia delle altre somme che al massimale
possono essere aggiunte per interessi moratori,
rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di
incapienza del massimale, la responsabilità
dell’assicuratore non può che correlarsi alle
conseguenze negative che il ritardo
nell’adempimento della sua obbligazione (che è,
appunto, quella di pagamento del danno nei limiti
del massimale) ha provocato e, dunque, agli
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al saggio degli interessi legali, ed oltre questo

interessi e al maggior danno (anche da
svalutazione monetaria, per la parte non coperta
dagli interessi) conseguito al ritardo nel
pagamento del massimale, che solo entro tali
precisi limiti può essere, pertanto, superato,
restando a carico dell’assicurato il risarcimento

anche Cass. n. 1315/2006 e Cass. n 21744/2006;
Cass. n. 10504/2009).
3. Cassata la sentenza, in relazione al
motivo accolto, deve disporsi il rinvio alla Corte
di Appello di Napoli, in diversa composizione, che
dovrà attenersi ai principi di diritto richiamati
al punto che precede e che provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio.

la Corte, rigettato il ricorso incidentale,
accoglie il principale e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte di Appello
di Napoli.
Roma, 3.4.2014

Il Consigliere est.

Il Pre dente

rOV
ilFunaio

del danno ulteriore” (Cass. n. 22883/2007; cfr.

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