Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12898 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30984/2018 proposto da:

Zurich Insurance Public Company LTD, in persona del procuratore

speciale M.M., elettivamente domiciliato in Roma alla via

Monte Zebio n. 28 presso lo studio dell’avvocato Ciliberti Giuseppe

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Crevani Luigi;

– ricorrente –

contro

Inps, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29 presso

l’Avvocatura interna in persona dell’avvocato Caliulo Luigi che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carcavallo Lidia,

Patteri Antonella, Preden Sergio;

– controricorrente –

nonchè contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 01758/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da VALLE Cristiano, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di incidente stradale in cui la vittima R.V.A. subì riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa (amputazione braccio in soggetto esercente attività di impiegato di banca) la Corte di Appello di Milano ha, con sentenza n. 01758 del 06/04/2018, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, accolto l’azione di surroga dell’INPS per le prestazioni pensionistiche (assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1) erogate in favore di R.V.A., lavoratore bancario, nei confronti della Zurich LTD assicuratrice per la responsabilità civile della società responsabile del sinistro stradale (conducente dell’autocarro della (OMISSIS) S.r.l., successivamente dichiarata fallita) e l’ha condannata al pagamento della complessiva somma di oltre Euro duecentosettantamila, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge.

1.1. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a due motivi, Zurich Insurance Ltd.

1.2. Resiste, con controricorso, l’Inps.

1.3. Il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. è rimasto intimato.

1.4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.4. La sola ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. I due motivi di ricorso della Zurich LTD censurano la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il primo degli della L. del 1984, n. 222, art. 14, comma 1, artt. 2697 e 1916 c.c. e art. 142 Cod. Ass. ed il secondo, degli artt. 1277 e 1224 c.c. e della L. n. 222 del 1984, art. 14, anche con riferimento al D.M. 20 marzo 1987.

2.1. Il primo mezzo afferma che la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto in quanto ha ritenuto sussistente il diritto alla surroga dell’Inps a fronte di una mancata prova del danno patrimoniale subito del lavoratore.

L’assunto è infondato.

E’ incontroverso che l’INPS ha erogato in favore di R.V.A. prestazione pensionistica (assegno ordinario di invalidità, di cui della L. n. 222 del 1984, art. 1), liquidata in conto capitale nella misura di oltre duecentosettantamila Euro, pur continuando il R. a svolgere attività lavorativa, quale impiegato di banca, percependo la stessa retribuzione che percepiva prima di essere vittima del sinistro stradale.

Ciò posto della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 14 prevede che:

“L’istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, che saranno determinati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’istituto nazionale della previdenza sociale”. L’orientamento giurisprudenziale che in questa sede si intende ribadire afferma (Cass. n. 27869 del 23/11/2017 Rv. 646646 – 01)): “In forza del disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, dell’art. 28, comma 2, (oggi trasfuso del D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209 nell’art. 142), in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l’indennizzo all’infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. La citata normativa speciale non ha però abrogato dell’art. 1916 c.c., u.c. che consente all’ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile, sicchè all’ente medesimo è dato di proporre l’una o l’altra azione in surrogazione, attenendo le stesse a rapporti differenti e diversamente disciplinati.” (in precedenza Cass. n. 03356 del 12/02/2010 Rv. 611461 – 01; sulle finalità della surroga in materia previdenziale ed assicurativa sociale si veda, di recente, anche a seguito dell’intervento del 2018 della giurisprudenza nomofilattica, Cass. n. 04734 del 19/02/2019 Rv. 652834 – 01).

Il limite della surroga è costituito dall’effettivo esborso effettuato dall’ente previdenziale, o assicuratore pubblico, che può fornire prova dell’ammontare della somma in via documentale (Cass. n. 21540 del 15/10/2007 Rv. 600141 – 01): “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l’ente previdenziale può fornire prova della congruità dell’indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poichè l’Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.”.

Il primo motivo di ricorso in esame, inoltre, non illustra la ragione secondo la quale l’INPS sia tenuto a fornire la prova di un danno che sussiste e che avrebbe legittimato un diffalco dell’erogazione previdenziale da quanto ricevuto dal danneggiato (ancora si richiama Cass. n. 04734 del 19/02/2019 Rv. 652834 – 01: “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore.”).

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

3. Il secondo motivo verte sul riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.

Esso è parimenti infondato, risultando la liquidazione conforme all’orientamento giurisprudenziale oramai costante (da ultimo quale espressione di giurisprudenza consolidata, con riferimento all’ente assicuratore pubblico ma le conclusioni non mutano in caso di somme erogate da ente previdenziale pubblico: Cass. n. 05594 del 20/03/2015 (Rv. 634691 – 01): “Il credito dell’Inali per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell’infortunato, fatto valere – in via di surrogazione – nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta, di talchè esso include la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il pagamento effettuato dall’ente previdenziale, in conformità con la natura di successione a titolo particolare nel diritto controverso propria del fenomeno surrogatorio, e senza alcuna incidenza dell’avvenuta pagamento dell’indennizzo, che opera sul piano del rapporto assicurativo.”.

3.1. Il secondo motivo è, anch’esso, disatteso.

4. Il ricorso è rigettato.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

4.2. Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA