Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12898 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. II, 26/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/05/2010), n.12898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

T.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato Tarsia

Giacomo per procura speciale in calce al controricorso, ed

elettivamente domiciliato in Roma, via San Neniesio n. 6, presso lo

studio legale Manzari;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Trani n. 331/05,

depositata in data 22 dicembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 22 dicembre 2005, il Giudice di pace di Trani accoglieva l’opposizione proposta da T.V. avverso il verbale di accertamento della Polizia stradale di Barletta e avverso la relativa ordinanza di sospensione della patente di guida, con ordine di sottoporsi a visita medica, notificata il 22 marzo 2004.

Il Giudice rilevava che la sospensione della patente e l’ordine di sottoposizione a visita medica erano stati adottati in assenza dell’accertamento della violazione principale – contestata dall’opponente e sulla quale non si era avuto alcun accertamento con provvedimento giudiziale definitivo – alla quale la detta sanzione sarebbe connessa e conseguente. In sostanza, l’esecuzione della sanzione accessoria era avvenuta, nel caso di specie, prima ancora dell’accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura di Bari sulla base di un motivo; l’intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che, avverso l’impugnata sentenza, la Prefettura ha notificato un primo ricorso, al quale non ha fatto seguito il relativo deposito, e poi il ricorso introduttivo del presente giudizio. Il controricorrente sostiene che con la notificazione del primo ricorso l’Amministrazione avrebbe consumato il suo potere di impugnazione, con conseguente inammissibilità del secondo ricorso.

Precisa ulteriormente nella memoria difensiva che in relazione al primo ricorso è intervenuta pronuncia di improcedibilità adottata da questa Corte con ordinanza n. 21612 del 2008.

L’eccezione non può essere condivisa.

Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata:

la mera notificazione del primo ricorso non comporta infatti la consumazione del potere d’impugnazione (Cass., n. 13267 del 2007);

“nè all’ammissibilità del secondo ricorso osta la contestuale declaratoria d’improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell’originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata” (Cass., n. 26319 del 2006).

Nel caso di specie, è indiscutibile la ricorrenza dei due requisiti ai quali è condizionata la possibilità di proporre validamente una seconda impugnazione: è stato rispettato il termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso non depositato; la pronuncia di improcedibilità su tale primo ricorso non era ancora intervenuta, essendo la stessa stata adottata con la citata ordinanza n. 21613 del 2008, depositata il 14 agosto 2008.

Si può dunque procedere all’esame del ricorso.

Con l’unico motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 9.

L’Amministrazione rileva che il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 citato, per essere stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. E la citata disposizione prevede:

che, allorquando venga accertato un tasso superiore a tale soglia, il Prefetto dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida sino all’esito della visita di cui al comma 8; con la precisazione, conclude l’Avvocatura, che non è affatto richiesta l’esistenza di un provvedimento giudiziale definitivo quale presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di sospensione provvisoria.

Il motivo è manifestamente fondato.

L’art. 186 C.d.S. detta la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni penali, il citato comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che “all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno”. Dispone, poi, ai successivi commi 4 e 5 le modalità di accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9 detta disposizioni ulteriori, prevedendo, al comma 8, che “con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni” e, al comma 9, che “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”.

In tale contesto normativo, appare evidente la sussistenza della denunciata violazione di legge. Il Giudice di pace, invero – ed è questa l’unica ratio che sostiene la decisione impugnata -, ha ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente oggetto di opposizione costituisse una sanzione accessoria, con la conseguenza che, in assenza di accertamento in ordine alla sussistenza della violazione dalla quale discende l’applicazione di detta sanzione, la stessa sarebbe stata illegittimamente disposta.

Al contrario, nel caso di specie, il prefetto ha disposto la sospensione della patente di guida, in presenza di un tasso alcolemico superiore a quello di 1,5 grammi per litro, sino all’esito della visita medica contestualmente disposta. Trattasi di provvedimento che, come esattamente osservato dall’amministrazione ricorrente, non presuppone affatto che vi sia stato un accertamento in sede penale del reato di guida in stato di ebbrezza e che viene adottato in via cautelare dall’amministrazione sulla base del mero riscontro della esistenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Nè può essere condiviso l’assunto del controricorrente, secondo cui il Giudice di pace avrebbe accolto l’opposizione per ragioni di merito, assumendo la rispondenza al vero delle deduzioni svolte nell’atto di opposizione. Una simile deduzione, infatti, appare del tutto non rispondente ai limiti e all’oggetto del giudizio di opposizione rimesso alla cognizione del giudice di pace, giacchè la valutazione della sussistenza o meno dell’illecito contestato non rientrava nell’ambito della cognizione di detto giudice, neanche in via incidentale, essendo esso devoluto alla cognizione del giudice penale. Vero è che avverso il provvedimento di sospensione della patente in via cautelare è ammesso il ricorso al giudice di pace, ma, all’evidenza, siffatto ricorso non può che avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione della misura cautelare (nella specie, quelle di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9), non anche la sussistenza della violazione oggetto di accertamento in sede penale.

Risultano poi prive di fondamento le osservazioni del controricorrente fondate sul rilievo che nello stesso provvedimento impugnato era indicata la possibilità di proporre opposizione al giudice di pace. Invero, posto che, nel caso di specie, non si è in presenza di una sanzione accessoria che presuppone necessariamente l’accertamento della violazione cui essa accede, ma di un provvedimento adottato dal prefetto per ragioni cautelari sulla base della entità del tasso alcolemico accertato, la previsione della possibilità di proporre ricorso in opposizione attiene ai profili relativi esclusivamente alle condizioni di esercizio del potere cautelare e non anche all’accertamento della violazione, che, come detto, dovrà formare oggetto di esame nella sede propria.

Nè possono essere condivisi i rilievi del controricorrente, secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto opporsi al provvedimento del Giudice di pace inizialmente adito, che aveva sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato, con la conseguenza che, in difetto, doveva ritenersi che la stessa amministrazione avesse concordato sulla natura discrezionale e non di atto dovuto del provvedimento impugnato. Invero, l’adozione di un provvedimento inibitorio da parte del giudice dell’opposizione non comporta alcuna preclusione nel giudizio di merito. Senza dire che la prospettazione del controricorrente postula la ricorribilità – e comunque la impugnabilità – del provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione, invece inesistente, stante la natura non decisoria del provvedimento di inibitoria in pendenza del giudizio di merito.

Da ultimo, deve rilevarsi che non costituisce ragione di invalidità del provvedimento impugnato il fatto che lo stesso non contenesse un esplicito riferimento all’art. 186 C.d.S., comma 9, essendo in proposito sufficiente ad individuare la natura del potere esercitato il riferimento alle risultanze dell’accertamento del tasso alcolemico, nel senso che, una volta enunciato nel provvedimento che il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro – e sul punto il controricorrente non svolge alcuna specifica censura, la sospensione disposta in via cautelare non può trovare fondamento altro che nel citato art. 186, comma 9, il quale prevede che in tal caso il prefetto “dispone” la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8; ed è ciò che appunto è accaduto nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione proposta da T.V..

In applicazione del principio della soccombenza, il resistente va poi condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non avendo l’amministrazione svolto in quella sede attività difensiva.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da T. V.; condanna il T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA