Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12898 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/05/2017),  n. 12898

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Lucia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7858-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.G.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

BOUCHE’, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/03/2010 r.g.n. 915/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale Avvocato

ELISABETTA LANZETTA;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Genova con sentenza in data 16/3/2010 ha respinto il ricorso presentato dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1910/2007, con la quale il giudice di prime cure aveva riconosciuto l’effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali da parte del rag. R.G., dipendente Inps con la qualifica di Ispettore generale, quale responsabile dell’Ufficio contabilità e dell’Ufficio prestazioni non pensionistiche, condannando l’Ente a liquidare al medesimo le differenze retributive per il periodo 1/7/1998 – 31/3/2001.

La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente lo svolgimento di funzioni dirigenziali – e dunque spettanti le differenze retributive maturate – omettendo di considerare, così come richiesto dall’Inps, che la riforma della dirigenza pubblica col D.Lgs. n. 80 del 1998, e – successivamente – col D.Lgs. n. 165 del 2001, poi recepiti nel regolamento di organizzazione dell’ente con Delib. n. 799 del 1998, aveva ridotto il numero dei dirigenti e ridefinito le loro funzioni, eliminando quelle dapprima affidate ai “primi dirigenti” ruolo ormai abolito, e assegnandole ai Direttori di Divisione e agli Ispettori generali (cd. funzionari apicali), di tal che nulla sarebbe spettato all’Ispettore R. a titolo di svolgimento di funzioni dirigenziali.

La Corte territoriale, la quale ha riconosciuto la sussistenza in capo al R. della funzione dirigenziale e le relative spettanze, argomenta sul presupposto che, nelle more dell’attuazione della riforma (dunque fra il 1998 e il 2001, data quest’ultima in cui la funzione era stata affidata a un dirigente titolare), il R. abbia svolto la funzione di reggente – in assenza del titolare dell’ufficio – e non già di vicario, posizione, questa, che presuppone una sostituzione e, pertanto, non postula il riconoscimento delle funzioni superiori. Essendo nel periodo transitorio di attuazione della riforma dell’Inps il posto ancora vacante, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto del R. a percepire le differenze retributive, così come liquidate dal Tribunale.

Avverso la decisione della Corte d’Appello interpone ricorso in Cassazione l’Inps affidando le proprie ragioni a un unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso R.G..

Entrambe le parti presentano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1^ e unico motivo: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ora art. 52, il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 16 e 17; violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume il ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto conto del corpus normativo di cui in epigrafe, e in particolare del D.Lgs. n. 80 del 1998, che impone alle pubbliche amministrazioni di abbandonare la precedente tripartizione tra dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, istituendo un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce: dirigente superiore e dirigente generale. Di conseguenza, ai sensi di legge, non avrebbe potuto verificarsi quanto invece sostenuto dalla Corte d’Appello, ovverossia che il R. avesse continuato a svolgere le funzioni di dirigente (“primo dirigente”) ormai soppresse. Per effetto della ristrutturazione della dirigenza, infatti, le corrispondenti funzioni erano state assegnate, con atti organizzativi attuativi della riforma, ai funzionari apicali con mansioni riconducibili alla posizione rivestita dai Direttori di Divisione e dagli Ispettori Generali, cui sono estranee le funzioni manageriali proprie della dirigenza.

Il ricorrente censura altresì la pronuncia della Corte d’Appello là dove la stessa ha ritenuto che, nell’arco del biennio tra l’entrata in vigore della riforma della dirigenza pubblica e la sua attuazione da parte dell’Inps – periodo durante il quale l’ente avrebbe completato la realizzazione del nuovo assetto organizzativo “per processi” – si sia venuta a determinare la sopravvivenza e/o l’ultrattività degli incarichi correlati alla posizione di “primo dirigente”, in seguito affidati ai funzionari apicali. Secondo parte ricorrente, al contrario, dopo l’emanazione della riforma può dirsi dirigenziale solo la funzione rispondente al modello ivi configurato; pertanto, anche la valutazione delle funzioni esercitate dai dipendenti deve essere riferita alle nuove regole, anzitutto a quelle legislative e, in un secondo momento, a quelle organizzative interne, e non già a quelle previgenti all’entrata in vigore della riforma, del tutto incompatibili col nuovo ordinamento. Nel prospettare tale conclusione, la difesa dell’Inps si riporta alla costante giurisprudenza espressa da questa Corte in casi analoghi.

Il motivo è fondato e va accolto. Ritiene codesta Corte di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento (espresso da ultimo nella sentenza del 28/8/2015, n. 17290) secondo cui, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, la valutazione circa l’eventuale natura dirigenziale delle funzioni esercitate dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, senza che sia ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora dovesse reputarsi che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

La sentenza impugnatà va, pertanto, cassata.

Avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito le relative spese giudiziali vanno compensate mentre quelle di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’originario ricorrente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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