Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12898 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 13/06/2011), n.12898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10411/2006 proposto da:

D.G.A. ((OMISSIS)), I.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MINUCCI PAOLO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROIANIELLO GERARDO,

per delega in calce al controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

114-B, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.M., CIRIO S.P.A., S.C., M.V.,

FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3757/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/11 dal Cons. Dott. ROBERTA VIVALDI;

uditi gli avvocati Paolo MINUCCI, Luigi OTTAVI, Giorgio MELUCCO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 29.12.2005, dichiarava inammissibili le impugnazioni proposte – in relazione ad un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale – da D.G. A. e I.V. in via principale, e dalla società Toro Assicurazioni spa in via incidentale, avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 19.5.2000.

Il primo giudice – nella controversia in esame, promossa da M. V., D.G.A. e I.V. nei confronti delle società Cirio spa e Toro Assicurazioni spa – aveva accolto la domanda degli attori, di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale, rigettando le domande di garanzia avanzate dalla Toro Assicurazioni spa nei confronti della chiamata in causa Levante – Norditalia Assicurazioni (ora Carige Assicurazioni spa), e da quest’ultima, nei confronti della chiamata in causa Cidas Assicurazioni.

L’inammissibilità dell’appello principale era dichiarata per la rilevata tardività della notificazione dell’impugnazione, da parte degli appellanti, alla Toro Assicurazioni, eseguita oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 325 c.p.c., e decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, dalla notificazione della sentenza avvenuta, nella specie, alla parte personalmente, unitamente al precetto, ma, come tale, ritenuta dal giudice dell’impugnazione utile a far decorrere il termine breve per la sola parte notificante.

L’inammissibilità dell’appello incidentale era, invece, dichiarata per la mancata esposizione delle ragioni sulle quali lo stesso si sarebbe dovuto fondare.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo D.G.A. e I.V..

Resistono con controricorso la Toro Assicurazioni spa e la Carige Assicurazioni spa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 10.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 13.7.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.

Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione di diritto posta dall’ordinanza di rimessione.

Con l’ordinanza interlocutoria è posta la seguente questione di diritto: ” Se – valorizzando la portata precettiva del principio di durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), nonchè l’argomento che fa leva sulla circostanza per cui il notificante, proprio con l’effettuazione della notificazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., dimostra di avere completa ed effettiva conoscenza del contenuto della sentenza, rendendo così inutile la scissione, sul piano diacronico, della tutela in executivis e, per la parte residua, di quella impugnatoria, da differirsi eventualmente in base al termine lungo ex art. 327 c.p.c. – possa enunciarsi, contrariamente a quanto afferma l’attuale prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del solo notificante”.

L’ordinanza dubita che l’orientamento attuale “sia coerente alle finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c., e soprattutto che esso sia compatibile con il novellato art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo”.

La questione esige alcune precisazioni.

L’indirizzo che, fino alla fine degli anni l70 del secolo scorso, risultava consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, era nel senso che il principio di inidoneità della notificazione della sentenza al domicilio reale della parte, anzichè al procuratore costituito (come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.), in funzione della decorrenza dei termini abbreviati di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., dovesse trovare applicazione nei soli confronti del notificato.

E ciò perchè nel suo interesse esclusivo era posto l’obbligo della notificazione al procuratore costituito, mentre una tale esigenza non sussisteva per il notificante, il quale, “con il fatto stesso di prendere l’iniziativa della notificazione, dimostra di avere avuto la possibilità di valutare l’opportunità di impugnare o meno la sentenza nel termine breve” (così Cass. 11 dicembre 1978, n. 5844).

Era anche evidenziato che la notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente era affetta da nullità, e non già da inesistenza. Al che conseguiva, per un verso, l’assenza di prova legale della conoscenza dell’atto da parte del destinatario e, per altro verso, emergeva la conoscenza dello stesso da parte del notificante; in tal modo, facendo decorrere soltanto per quest’ultimo il termine breve per impugnare; notificante che, del resto, non poteva opporre una nullità alla quale aveva dato causa (Cass. 4 gennaio 1978, n. 15).

Nessun rilievo era attribuito alla circostanza che l’istanza di notificazione provenisse dalla parte stessa e non dal difensore, poichè, anche la sola iniziativa in tal senso, “dimostra la conoscenza e la utilizzazione di istituti e strumenti tecnico- giuridici che presuppongono necessariamente quanto meno l’assistenza se non proprio l’attività diretta di un difensore” (Cass. 11.5.1982 n. 2957).

Nè la conclusione sarebbe stata diversa se la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., ed, ancor più, se avesse anche contenuto una espressa riserva di impugnazione, poichè con essa si realizzava, sostanzialmente, lo scopo dell’art. 326 c.p.c., che condiziona la decorrenza del termine breve per l’impugnazione all’avvenuta notifica della sentenza e la connessa indisponibilità, per la parte notificante, degli effetti a tal riguardo conseguenti alla notificazione stessa, così da rendere irrilevante, ai fini della conservazione del termine di impugnazione annuale, il particolare fine processuale perseguito dalla parte notificante (possibilità di immediata esecuzione della sentenza, dimostrazione di non acquiescenza ad essa, od altro) (così ancora la citata Cass. n. 5844 del 1978). A partire dagli anni ’80, l’indirizzo giurisprudenziale così ripercorso è stato oggetto di un nuovo intervento da parte della Suprema Corte che ha ribaltato il principio in precedenza enunciato, affermando che la notificazione effettuata alla parte personalmente in forma esecutiva (art. 479 c.p.c.) deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante.

Il principio è affermato, inizialmente, dalle Sezioni Unite con la sentenza del 20 maggio 1982, n. 3111, e la giustificazione s’incentra, essenzialmente, nel principio di comunanza, per entrambe le parti, del termine per l’impugnazione.

Inoltre, si contesta la tesi sostenuta dal contrario indirizzo, evidenziandosi che, seppur è vero che le formalità imposte dagli artt. 285 e 170 c.p.c., sono “nell’interesse del notificato, parimente è vero che il notificante, adottando, ai fini esecutivi, quelle dell’art. 479 c.p.c., non ha di certo inteso interporre in mora la controparte ad impugnare la sentenza nel termine breve – sollecitatorio in tal senso – e, tanto meno, ha voluto mettere in mora se stesso”.

Ulteriori conferme in tal senso sono contenute nelle pronunce successive (Cass. 17 agosto 1982, n. 4630; cass. 28 gennaio 1983, n. 786; Cass. 1 dicembre 1984, n. 6290; Cass. 6 marzo 1985, n. 1859;

Cass. 11 giugno 1986, n. 3870; Cass. 4 novembre 1987, n. 8091; Cass. 26 febbraio 1988, n. 2043; Cass. 13 febbraio 1989, n. 886; Cass. 19 gennaio 1990, n. 305; Cass. 6480 dell’8 giugno 1995, n. 6480; Cass. 9 luglio 1997, n. 6213; Cass. 13 gennaio 1999, n. 276; Cass. 18 aprile 2000, n. 4975).

Nel tempo, questo indirizzo è stato costantemente ed ininterrottamente seguito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

Fra le pronunce più recenti Cass. 1 giugno 2010, n. 13428; Cass. 27 aprile 2010, n. 10026; Cass. 29 marzo 2010, n. 7527; Cass. 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. 2 aprile 2009, n. 8071; Sez. Un., ord. 19 novembre 2007, n. 23829; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547.

2. La decisione di questa Suprema Corte.

La Corte ritiene che l’attuale indirizzo interpretativo – per il quale la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., sia inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti, sia del notificante, sia del destinatario – sia tuttora da seguire.

Le ragioni sono le seguenti.

Dato di partenza è che tale inidoneità si basa sul principio per il quale la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha funzione propedeutica all’esecuzione, ai sensi dell’art. 479 c.p.c..

La notificazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., infatti, ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l’eventualità di un adempimento spontaneo.

La notificazione della sentenza ai fini della sua impugnazione, invece, è finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato; ed a questo fine le modalità ordinamentali da rispettare sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 170 e 285 c.p.c.( v. anche per un’analoga tematica Sez. Un. 22 giugno 2007, n. 14571). Il sistema processuale, in sostanza, pone in risalto proprio questo dato. Ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’iniziativa della parte che, in funzione sollecitatoria, mette in mora la controparte ad impugnare, mediante notificazione della sentenza nei modi stabiliti dall’art. 285 c.p.c., è l’unica modalità di notificazione che consenta di acquisire la scienza legale della sentenza, alla quale è condizionata l’impugnazione nel termine breve.

E, per conoscenza legale, deve intendersi la conoscenza acquisita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria, o che la stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare tale conoscenza, con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Al che consegue l’irrilevanza di una diversa scienza effettiva conseguita aliunde e, quindi, anche per effetto della notificazione della stessa sentenza a fini esecutivi, nei modi stabiliti dall’art. 479 c.p.c.. Nè, sotto questo profilo, è predicabile il concetto di nullità – inesistenza affrontato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità per escludere che il notificante possa far valere la nullità della notificazione, alla quale egli stesso ha dato causa (art. 157 c.p.c.), ovvero il principio della sanatoria della nullità della notificazione per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

Il concetto, infatti, attiene al tema della sanatoria ed, a tale fine, può essere postulato; non investe, invece, il diverso ambito del procedimento notificatorio e delle modalità allo stesso imposte dall’ordinamento positivo.

La notificazione alla parte personalmente – e non al procuratore costituito – non è nulla; realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., come tale, inidonea a realizzare quella funzione acceleratoria in grado di fare decorrere il termine breve per impugnare la sentenza (v. anche Cass. n. 10026 del 2010).

D’altra parte, sotto un ulteriore profilo, non può ipotizzarsi neppure un’ipotesi di decadenza “interpretativa”, per essere legate, le cause di decadenza, al principio di tassatività.

Acquisito, dunque, questo punto fermo, il passo successivo non può che essere quello per cui l’inidoneità valga per entrambe le parti – notificante e destinatario -; e ciò perchè il termine di impugnazione è comune ad entrambe le parti.

Diversamente, nei confronti del notificante opererebbe una sorta di disparità di trattamento che non troverebbe addentellati ordina mentali giustificativi, creando una grave disarmonia sistematica.

Per una parte (notificante), infatti, decorrerebbe il termine breve e, per l’altra parte (notificato), il termine lungo.

L’unità dei termini per l’impugnazione assicura e tutela, invece, l’equilibrio e la parità processuale fra le parti, coniugandosi con il principio della conoscenza legale della sentenza ai fini dell’impugnazione quale quella acquisita soltanto attraverso l’adozione degli schemi legali tipici a tal fine predisposti dal legislatore (Artt. 285 e 170 c.p.c.).

In sostanza, si vuole sottolineare che il legislatore, per assicurare alla notificazione della sentenza una funzione acceleratoria e sollecitatoria, ha previsto l’utilizzo di un determinato paradigma procedimentale, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa a fini impugnatori, rimettendo alla valutazione ed all’interesse delle parti di attivare un tale meccanismo, attraverso il rispetto delle forme tipiche previste dall’art. 326 c.p.c..

Nè ad avvalorare una supposta diversità di termini (per il notificante e per il notificato) può essere invocato il c.d.

principio della scissione della notificazione affermato dalla giurisprudenza costituzionale (tra le varie, Corte cost., sent. n. 28 del 2004), in forza del quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

La produzione degli effetti collegati alla notificazione stessa, infatti, è comunque condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e, sotto questo profilo, l’art. 326, primo comma, cod. proc. civ. integra proprio l’ipotesi in cui si richiede che la notificazione si sia perfezionata nei suo complesso; convalidando, anche per questa via, il principio della comunanza del termine d’impugnazione.

A sostenere la diversa tesi, prospettata con l’ordinanza di rimessione, non vale richiamare neppure quella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. ord. 18 settembre 2009, n. 20193; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. 8 maggio 2008, n. 11216) per la quale l’effetto acceleratorio della notificazione della sentenza “si consegue anche nei casi in cui la stessa notificazione sia stata fatta alla parte presso il suo procuratore costituito”.

E ciò anche se la sentenza sia munita di formula esecutiva.

In questo caso, ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non è infatti la volontà della parte che ha chiesto la notifica, ma la circostanza che l’opportunità dell’impugnazione possa essere verificata da un soggetto qualificato a farlo; ciò rendendo effettiva, per la parte, la tutela a tal fine predisposta dall’ordinamento.

Anche il principio della ragionevole durata del processo richiamato dall’ordinanza interlocutoria non apporta elementi utili alla tesi prospettata.

La disciplina dettata dall’art. 327 c.p.c., comma 1, è compatibile con l’art. 111 Cost., comma 2, perchè l’impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione del giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe.

Ciascuna parte, infatti, può azionare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione: se vincitore attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente tramite l’impugnazione immediata (v. anche Cass. n. 23501 del 2004).

In sostanza, quindi, l’attuale disciplina dei termini non è in contrasto con il principio espresso dal secondo comma dell’art. 111 Cost., poichè i tempi del processo, in questo caso, non conseguono all’interpretazione normativa prescelta, ma sono rimessi all’opzione privilegiata dalle parti.

Neppure il termine, ancor più lungo, concesso al contumace involontario dall’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. pone, del resto, dubbi di compatibilità costituzionale, essendo esso preordinato alla tutela del diritto di difesa.

Le considerazioni svolte trovano, poi, ulteriore ed indiretto riscontro in due recenti interventi legislativi (non applicabili, però, ratione temporis al caso in esame).

Il primo, in ordine temporale, è quello (di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 139 quater, conv., con mod., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) che ha inciso sull’art. 479 c.p.c., con l’eliminazione, nell’ambito del comma 2, della disposizione che consentiva la notificazione della sentenza in via esecutiva, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

La circostanza che, attualmente, la notificazione in executivis sia consentita soltanto nei confronti della parte personalmente, rende evidente che la legge ancora gli effetti della notificazione al dato oggettivo dello schema legale (quello previsto dall’art. 479 c.p.c., ovvero quello di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.) utilizzato.

Il secondo intervento del legislatore è quello – di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69 – relativo all’abbreviazione a sei mesi del c.d.

termine lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., elemento questo che, in un’ottica anch’essa acceleratoria, attenua (non eliminandola comunque del tutto) l’analoga esigenza sulla quale si fonda l’opzione ermeneutica che vorrebbe, in caso di notifica della sentenza alla parte personalmente, imporre al solo istante l’onere di impugnare nel termine breve.

Per l’ordinamento ciò che rileva, dunque, – al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione – non è la conoscenza effettiva, ma la predisposizione di quegli schemi legali tipici ai quali un tale effetto è riconosciuto.

Il rispetto della forma è, in definitiva, un modo di esercizio del potere stesso.

Conclusivamente, va enunciato il seguente principio di diritto: “La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., – nel regime anteriore alla L. 23 febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato.

Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c., e compatibile con il novellato art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo”.

3. L’esame del ricorso.

Alla luce dei principii enunciati va, ora, esaminato il ricorso proposto.

I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (error in procedendo).

Sostengono l’erroneità della decisione impugnata che ha ritenuto che la notificazione della sentenza in forma esecutiva al domicilio del soccombente, anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., mentre non fa decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti del destinatario, produce, invece, tale effetto nei confronti del notificante; e ciò perchè quest’ultimo, per il fatto stesso di avere assunto tale iniziativa, ha dimostrato di avere potuto valutare l’utilità di proporre o meno l’impugnazione nel proprio interesse.

Il motivo è fondato sulla base della soluzione adottata dalle Sezioni Unite con la presente decisione.

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da D.G.A. e I. V. per tardività, per essere stato proposto con atto notificato “a distanza di più mesi dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva nei confronti della Toro Ass.ni s.p.a.”.

La notificazione in forma esecutiva alla parte personalmente – come nella specie – è, come si è visto, inidonea, come tale, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; e ciò per entrambe le parti.

Ne deriva la piena ammissibilità del proposto appello, che dovrà essere esaminato nel suo fondo dal giudice del rinvio.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese del giudizio di cassazione vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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