Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12897 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17202/2018 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma al viale Carso,

n. 14 presso lo studio dell’avvocato Sabatelli Giovanni che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Prezzo Santo;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al Corso

del Rinascimento 11 presso lo studio dell’avvocato Cataldi Barbara

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Friolo Maurizio

Nunzio Cesare;

– controricorrente –

nonchè contro

Comune Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Premuda n. 1/A presso lo

studio dell’avvocato Colaiacomo Graziella che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Caforio Giuseppe Francesco Paolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00281/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 da VALLE Cristiano, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Brindisi, quale giudice di appello, con sentenza n. 00281 del 02/03/2018, in riforma della sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, ha rigettato domanda di risarcimento danni proposta da T.V. nei confronti dell’AUSL di Brindisi e del Comune di Francavilla Fontana, per danni causati al suo bestiame da cani randagi vaganti nella campagna nei pressi del suo allevamento di caprini ed ovini, ed accolta dal primo giudice con condanna della sola Azienda sanitaria alla corresponsione della somma di Euro duemila e ottocento.

1.1. Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a tre motivi, T.V..

1.2. Resistono, con separati controricorsi, la AUSL di Brindisi e il Comune di Francavilla Fontana.

1.3. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia 3 aprile 1985, n. 12, art. 6 nonchè della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, e la L. 28 dicembre 1985, n. 549, art. 2, comma 14, e vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Il secondo mezzo richiamando gli stessi parametri del giudizio di legittimità del primo, ossia i dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 afferma travisamento, da parte del giudice di appello, delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello.

2.3. Il terzo, ed ultimo, motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce omesso esame e comunque travisamento delle conclusioni rassegnate dal Comune di Francavilla Fontana.

3. Il primo motivo, oltre che promiscuamente dedotto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile atteso che la motivazione del giudice di appello è congrua e affronta pienamente la tematica devolutagli, sottraendosi in tal modo alle censure prospettate in quanto esse non individuano, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” bensì contrappongono una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

3.1. Il motivo è, altresì, inammissibile poichè non censura adeguatamente, in punto di diritto, il ragionamento effettuato dal Tribunale, che ha ritenuto, sulla base della normativa statale – L. 14 agosto 1991, n. 281, – e regionale – in particolare della L.R. Puglia n. 12 del 1995 e della precedente L.R. Puglia 22 agosto 1989, n. 13, – di riferimento, che l’ente pubblico tenuto alla vigilanza sui cani randagi è il Comune, che esercita alcune delle funzioni in materia per mezzo della Azienda Sanitaria Locale, la quale è tenuta ad intervenire, ai fini di prevenzione del randagismo, in caso di segnalazioni da parte degli organi comunali di polizia o delle forze dell’ordine e motiva adeguatamente sul punto, rilevando che il T. non aveva fornito prova che vi fosse stato una effettiva richiesta, da parte del Comune e nei confronti della ASL, affinchè controllasse il territorio comunale per procedere all’individuazione dei cani randagi (quale espressione di un orientamento oramai costante si vedano Cass. n. 18954 del 31/07/2017 Rv. 645379 – 01: “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicchè presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.” e Cass. n. 12495 del 18/05/2017 Rv. 644203 – 01: “La responsabilità civile peri danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della Legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo”).

La sentenza in scrutinio ha, pertanto, coerentemente escluso che il soggetto pubblico tenuto al risarcimento dei danni provocati al T. dai cani randagi che avevano aggredito il suo bestiame potesse essere individuato nella AUSL di Brindisi.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poichè entrambi incentrati sull’eccezione di prescrizione proposta dal Comune di Francavilla Fontana.

4.1. I due motivi sono, pure essi, come già tratteggiato, formulati con richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e, giusta quanto affermato avuto riguardo al primo motivo di ricorso, per la censura mossa ai sensi del n. 5 sono inammissibili, non risultando adeguatamente prospettato quale sia il fatto storico di cui sia stato omesso l’esame dal giudice di appello.

4.2. Le censure veicolate tramite il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sono adeguatamente specifiche in quanto non è richiamata alcuna norma, sostanziale o processuale, di cui possa desumersi l’erronea applicazione.

4.3. In ogni caso, pur esaminandosi il motivo nell’ottica della valida proposizione di un appello incidentale da parte della difesa del T., così come prospettato in ricorso, deve rilevarsi che comunque il Tribunale ha affermato, adottando una ulteriore ragione del decidere, che nei confronti del Comune di Francavilla Fontana il diritto al risarcimento dei danni era prescritto, essendo giunto a compimento sia il termine quinquennale che quello decennale, trattandosi di fatti avvenuti nel 2003.

4.4. La soluzione del giudice di appello è corretta e la sentenza impugnata si sottrae alle censure di omesso esame, in quanto, a prescindere da ogni questione di riproposizione della domanda in fase di appello da parte della difesa del T., la sentenza in scrutinio ha esaminato l’eccezione di prescrizione, che non risultava in alcun modo rinunciata dal Comune (o, quantomeno, la difesa del T. non ha evidenziato in qual modo la stessa possa essere ritenuta rinunciata), e l’ha ritenuta fondata, non avendo il ricorrente, attore in primo grado, interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento dell’aggressione al suo bestiame, risalente all’anno 2003, nei confronti dell’ente pubblico territoriale.

4.5. Detta seconda ragione decisoria non è in alcun modo adeguatamente censurata.

4.6. E’ opportuno precisare, per completezza motivazionale, che nel caso in scrutinio non ricorre ipotesi di rigetto esplicito dell’eccezione di prescrizione, da parte del giudice di primo grado, non risultando, pertanto, l’eccipiente onerato della riproposizione mediante appello incidentale, come affermato dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 11799 del 12/05/2017 e Cass. n. 24658 del 19/10/2017), ed alla quale si intende dare continuità: “Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”.

5. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

5.1. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’incertezza, sussistente anche nella giurisprudenza di questa Corte, quantomeno in una prima fase, sull’individuazione del soggetto pubblico competente (Cass. n. 31957 del 11/12/2018 Rv. 651948 – 01; Cass. n. 18954 del 31/07/2017 Rv. 645379 – 01; Cass. n. 12495 del 18/05/2017 Rv. 644203 – 01).

5.2. Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA