Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12897 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12897 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 28421-2011 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NUORO 00166520916 in
persona del Presidente pro tempore ROBERTO DERIU,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO
GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA
ANGIUS giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’
RAS) 05032630963 in persona dei procuratori Dr.ssa

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

ANNA GENEVOSE e Dr. ANDREA CERRETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

nonchè contro

OGGIANU GUERINO, PORCEDDA ALBA, OGGIANU PIERO, SECCHI
MARIO FRANCESCO DITTA , ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000;
– intimati –

avverso la sentenza n. 126/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 07/04/2011, R.G.N.
181/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato ARCANGELO GUZZO per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel novembre del 2002 la famiglia Oggianu convenne in giudizio
vari convenuti tra cui l’Amministrazione Provinciale di Nuoro per
chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni da loro patiti a
seguito del decesso del loro congiunto per un infortunio sul lavoro.

compagnia di assicurazione, la Ras, la quale si costituì eccependo
preliminarmente la prescrizione.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva n. 111 del 21
novembre 2007, rigettò l’eccezione di prescrizione formulata dalla Ras.
2. La decisione è stata riformata, con sentenza n. 126 del 7 aprile 2011
della Corte d’Appello di Cagliari. La Corte ha dichiarato estinti per
intervenuta prescrizione i diritti dell’Amministrazione Provinciale di
Nuoro nascenti dal contratto di assicurazione per la r.c. stipulato con la
R.a.s. relativi alle pretese risarcitoria degli eredi Oggianu, disponendo,
inoltre, l’estromissione dal giudizio della predetta compagnia
assicuratrice e la condanna in suo favore alla rifusione delle spese del
doppio grado.
3. Avverso tale decisione l’amministrazione provinciale di Nuoro
propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo.

3.1 Resiste con controricorso la Allianz S.p.A. (già Ras).
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2952 c.c., nonché omessa, insufficiente e

3

L’amministrazione Provinciale di Nuoro chiamò in causa la propria

contraddittoria motivazione, in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 5

c.p.c. .
Lamenta l’Amministrazione Provinciale che la sentenza impugnata è
errata perché ha ritenuto che la comunicazione prevista dall’art. 2952
comma 4 c.c., idonea a sospendere il termine di prescrizione debba

Oggianu e non invece la richiesta avanzata dall’Inail per ottenere in via
surrogatoria la restituzione di quanto versato agli eredi a titolo
d’indennizzo per l’occorso infortunio. Tra l’altro, sostiene la ricorrente,
nella missiva inoltrata alla Ras con cui si descriveva l’accaduto si
concludeva con la seguente dicitura:

quanto innanzi esposto viene

cautelativamente portato a conoscenza di questa Spettabile società di assicurazioni
per gli adempimenti di competenza.
Il motivo è fondato.
La decisione infatti non si colloca correttamente nel solco della corrente
interpretazione giurisprudenziale delle norme di settore, in particolare
di quella di cui all’art. 2952 c.c. secondo cui “in tema di assicurazione,
alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c.,
(secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla
norma di cui all’art. 2952 c.c., comma 4, la quale, regolando, in ogni suo
aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la
disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla
definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato (cfr.
Cassazione civile Sez. 3^, Sentenza n. 10595/2000). Al riguardo si è
precisato che “la sospensione del termine di cui all’art. 2952 c.c., comma
4, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica
non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione,
all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato,
4

necessariamente riguardare la richiesta di danni da parte degli eredi

e tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso
danneggiato, o, addirittura, da un terzo” (cfr. sentenze n. 17834 del
2007, 3042 del 2012, 4548 del 2014).
Orbene, alla stregua di tali regole ermeneutiche, non può dubitarsi che
la lettera del 5 settembre 1991, con la quale l’ente assicurato aveva

comunque nelle more dell’esperimento della formale azione risarcitoria
in sede civile) l’INAIL aveva intanto versato gli indennizzi di legge
anticipando fin da allora che ne avrebbe fatto oggetto di formale
richiesta di recupero in via surrogatoria ex art. 1916 c.c., potesse e
dovesse costituire una valida “comunicazione” ai fini propri dell’art.
2952, quarto comma, citato. A ciò non ostando certamente il dato
formale che detta comunicazione rappresentasse l’esistenza fin da allora
di una pretesa proveniente (non propriamente dal “danneggiato” ma)
da un ente difatti istituzionalmente tenuto al pagamento di indennità
assistenziali a favore dell’infortunato con diritto di rivalsa sul
responsabile del danno; proprio perché quella pretesa, anche
nominativamente “surrogatoria”, non poteva che riferirsi allo stesso
diritto spettante proprio al danneggiato, costituendo una richiesta
stragiudiziale di esperimento di una pretesa indennitaria, rientrante
appunto nei diritti risarcitori di cui si sarebbe tosto esperita specifica
indagine contenziosa.
Ovviamente, data cioè l’equipollenza della comunicazione di pretesa
risarcitoria, la circostanza che il giudizio di accertamento non fosse
stato ancora iniziato (e che il danneggiato non avesse quindi ancora a
sua volta formalmente richiesto il risarcimento ex art. 2952, terzo
comma, c.c.) non implica che detto effetto sospensivo non dovesse
produrre effetti ulteriori anche a seguito dell’instaurazione formale della
causa civile, peraltro coinvolgente lo stesso assicuratore, senza necessità
5

rappresentato all’assicuratore che (in pendenza di giudizio penale e

che l’ente assicurato dovesse nuovamente ribadire la già rappresentata
pretesa del danneggiato. Tanto, in conformità alla ratio della norma, che
tutela la posizione dell’assicuratore in ordine alla conoscenza della
pendenza di una pretesa risarcitoria in itinere, coperta da polizza.
Né infine, data tale ultima ratio legis (di informazione tout court), sarebbe

quella parte del credito risarcitorio oggetto di presumibile surrogazione,
posto che non rientra affatto tra le finalità della norma che
all’assicuratore sia anticipata l’intera consistenza della pretesa di danno.
Per questi motivi il ricorso principale va accolto e cassata la sentenza
della Corte di appello di Cagliari, cui va rimessa la decisione di merito,
anche in ordine alla spese.
P . Q .M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di
Appello di Cagliari anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 febbraio 2015.

corretto ipotizzare che l’effetto sospensivo possa riferirsi soltanto a

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