Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12897 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.23/05/2017),  n. 12897

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28085-2014 proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato PAOLO BRIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GIORDANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO RUFFINO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/08/14 R.G.N. 67/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato NAVELLO ELENA per delega Avvocato RUFFINO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Savona con decisione del 10-02-2014 accoglieva, in parte, la domanda di Z.N., riconoscendo l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole da P.R., per inosservanza da parte datoriale della procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e per l’insussistenza dell’addebito, sicchè, ritenuta applicabile nella specie la tutela obbligatoria, condannava la convenuta a corrispondere all’attrice una somma pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione per un totale pari a 3202,95 Euro, somma questa ritenuta congrua tenuto conto della durata del rapporto, di oltre due anni, della gravità dell’addebito mosso infondatamente alla lavoratrice e della completa inosservanza delle garanzie di cui al succitato art. 7. Il giudice adito condannava, altresì, la convenuta a corrispondere in favore della ricorrente l’indennità di mancato preavviso, affermando pure che il corretto inquadramento spettante alla lavoratrice fosse quello di cui al 4^ livello, perchè quello del 5^ livello applicatole, relativo a mansioni di aiuto vendita, presupponeva la presenza di un soggetto addetto alla vendita, presenza che nell’edicola gestita dalla P., in base alle risultanze testimoniali, era assente. Di conseguenza, la convenuta veniva condannata a corrispondere all’attrice il t.f.r., le differenze retributive calcolate in relazione alla retribuzione dovuta per il 4^ livello con riferimento altresì all’orario minimo di 16 ore settimanali, previsto dalla contrattazione collettiva, benchè l’orario fosse risultato inferiore (2 ore al giorno), trattandosi di orario minimo inderogabile.

La pronuncia veniva appellata con atto del 14-02-2014 in via principale dalla P. e poi in via incidentale dalla Z..

Con sentenza numero 322 in data 25 luglio/sette agosto 2014 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava P.R. a corrispondere a Z.N. la somma di Euro 2174,41 a titolo di risarcimento da illegittimo licenziamento, di Euro 4220,81 a titolo di differenze retributive e di Euro 1013,96 per t.f.r.. Confermava nel resto l’impugnata pronuncia e compensava tra le parti le spese del giudizio, tranne quelle di c.t.u., poste interamente a carico dell’appellante (principale).

Ad avviso della Corte distrettuale, era fondato il rilievo di parte datoriale in ordine all’orario di lavoro effettivamente svolto per il calcolo delle differenze dovute all’attrice, da commisurarsi quindi in ragione di due ore al giorno, in base a quanto dichiarato dai testi. Inoltre, era giustificata la doglianza della lavoratrice quanto al t.f.r., che andava computato nel credito vantato, il cui diritto era già stato riconosciuto dal giudice di 1^ grado, che però aveva omesso di pronunciare la relativa condanna.

Gli altri motivi di gravame erano infondati. Del tutto adeguata appariva la misura dell’indennità stabilita dal tribunale in ragione di cinque mensilità della retribuzione; parimenti, l’inquadramento nel 4^ livello era giustificato dal fatto che la lavoratrice era sola sul posto di lavoro, per cui aveva svolto mansioni di addetta alla vendita, e non di semplice aiuto alla stessa. Quanto poi al fatto che il contratto collettivo prevedeva il passaggio automatico al livello superiore dopo 18 mesi dall’inizio dell’attività di aiuto, la disposizione riguardava coloro che iniziavano come aiutanti e venivano quindi automaticamente promossi a livello superiore al compimento della suddetta anzianità di servizio; ciò che non poteva di certo valere per coloro che iniziavano da subito a svolgere mansioni di addetti alla vendita.

Per altro verso, mancavano prove di pagamento alla lavoratrice di somme superiori a quelle considerate dal giudice, non essendo sufficienti al riguardo le dichiarazioni rese dalla teste G., sia perchè troppo generiche, sia perchè provenienti da fonte poco attendibile, trattandosi della madre della convenuta.

Circa il quantum, venivano recepite le risultanze della c.t.u. di tipo contabile, ulteriormente disposta in secondo grado.

Successivamente, con provvedimento in data 29/31 ottobre 2014 la stessa Corte di Appello disponeva la correzione dell’errore, contenuto nella motivazione e trasposto nel dispositivo della succitata sentenza n. 322/14, nel senso dell’accoglimento delle risultanze della c.t.u. contabile di cui alla relazione depositata il 7 luglio 2014, erroneamente letta dal collegio. Di conseguenza, quest’ultimo stabiliva che il debito complessivo della appellante P. ammontava a Euro 4220,81 quale somma dei seguenti importi: Euro 680,89 per differenze lorde, Euro 1013,96 per TFR lordo, Euro 350,55 per differenze relative al mancato preavviso e Euro 2175,41 per indennità da licenziamento illegittimo.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.R. con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 24 novembre 2014, affidato a cinque motivi, cui ha resistito Z.N. mediante controricorso notificato tramite p.e.c. il 31 dicembre 2014.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione dell’art. 100 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende terziario della distribuzione dei servizi in data 18 luglio 2008, nonchè l’asserito omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Nel richiamare art. 100 C.C.N.L., secondo cui tra l’altro l’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita in seguito all’apprendistato nel settore merceologico di adibizione, o perchè ha superato l’età ovvero perchè proviene da altri settori, il quale rimane inquadrato nel 5 livello per 18 mesi, ad avviso della ricorrente l’unica lettura possibile dell’anzidetta disposizione è che il lavoratore adibito alla vendita senza avere svolto prima il relativo periodo di apprendistato è destinatario del 5 livello retributivo per i primi 18 mesi, soltanto trascorsi i quali passa automaticamente al 4 livello. Nella specie la Z. non aveva seguito il periodo di apprendistato, sicchè non poteva meritare per i primi 18 mesi il 4 livello retributivo.

Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende terziario in data 18 luglio 2008, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.; è stata altresì denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte ligure, sebbene la questione fosse stato oggetto di specifico motivo di gravame, nulla aveva statuito in merito al diritto a percepire somme a titolo di ferie non godute, ma si era semplicemente limitata a recepire le valutazioni del c.t.u., laddove per gli anni 2008 – 2009 nulla risultava dovuto per l’anzidetta causale, a differenza dell’anno 2010 per il quale era stata indicata la somma di Euro 506,34.

Inoltre, in base all’art. 82 del contratto collettivo, in tema di contratto part-time, era previsto un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa veniva comunque considerata di 6 giorni dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La Corte territoriale, nonostante l’impugnazione al riguardo, non aveva considerato che testimoni escussi avevano confermato che vi era un periodo di chiusura di 3 settimane durante il periodo estivo.

Con il terzo motivo la ricorrente si è doluta della violazione o falsa applicazione della L. n. 108 anno 1990, art. 2, nonchè dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Sia il giudice di primo grado, che la Corte territoriale non avevano correttamente applicato la L. n. 108 cit., avendo determinato il risarcimento dovuto, per effetto di licenziamento illegittimo, nella misura assai prossima al massimo previsto, ma senza la sussistenza di ragioni giustificative. Malgrado la specifica doglianza, i giudici di appello non avevano considerato che la lavoratrice era l’unica dipendente impiegata e che l’edicola costituiva una piccola impresa individuale con redditi non rilevanti, che la lavoratrice aveva una limitata anzianità di servizio e che per gran parte della durata del rapporto aveva prestato attività di lavoro retribuita presso altri. La motivazione al riguardo spesa dalla Corte distrettuale appariva meramente apparente, atteso che nulla precisava in relazione alle specifiche doglianze sollevate dall’appellante. La motivazione inoltre apparire illogica e contraddittoria.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Infatti, l’appellante aveva specificamente impugnato anche il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che l’esito di questo avrebbe dovuto indurre il tribunale ad una compensazione quantomeno parziale, anche in ordine alle spese di c.t.u., resasi necessaria per le esorbitanti ed infondate richieste della lavoratrice, la quale aveva domandato il pagamento di una somma di poco inferiore a Euro 30.000. La Corte d’Appello aveva omesso ogni esame dello specifico motivo di gravame sul punto, così integrando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Inoltre, la decisione di primo grado, che non stata debitamente esaminata dalla Corte ligure, non era corretta e violava i principi sanciti dall’art. 92 del codice di rito, tenuto conto della riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, ciò che poteva giustificare la compensazione almeno parziale delle spese.

Infine, con il quinto e ultimo motivo la P. si è doluta per l’asserita violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, in particolare laddove erano state poste a carico della parte datoriale quelle di c.t.u., osservando che il debito nei confronti dell’appellata risultava confermato, ma così facendo aveva applicato erroneamente il citato art. 92, comma 10, secondo cui tra l’altro è possibile la condanna di una parte, a prescindere dalla soccombenza, al rimborso delle spese causate all’altra per violazione dei principi di lealtà di proprietà sanciti dall’art. 88 dello stesso codice. Nessuna violazione di tali principi era imputabile alla datrice di lavoro. La statuizione della Corte territoriale circa le spese di c.t.u. non aveva dunque tenuto conto del chiaro dettato normativo e, nonostante la compensazione delle spese del grado e l’assenza di violazioni dell’art. 88 citato, aveva condannato essa ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica.

Il ricorso è infondato, sicchè va respinto in base alle seguenti considerazioni.

Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente e congruamente giudicato adeguato nella specie il quarto livello, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali acquisite, in ordine alle mansioni di addetta alla vendita e non di semplice aiutante, sicchè non era possibile neanche l’iniziale inquadramento come apprendista. Non si vede, quindi, quale sarebbe lo specifico errore commesso dalla Corte nell’applicare la contrattazione collettiva di riferimento, così come, per altro verso, non è dato possibile individuare il fatto storico (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che non sarebbe stato esaminato dal collegio giudicante.

Analoghe considerazioni si impongono per quanto concerne il secondo motivo, relativo alle ferie, dovendosi in primo luogo osservare come parte ricorrente nulla abbia dedotto nè altrimenti precisato, contrariamente a quanto in proposito diversamente asserito, circa il motivo di appello sul punto.

Peraltro, ammessa anche la chiusura estiva, di tre settimane circa, cui si riferiscono le deposizioni testimoniali citate dalla ricorrente, quest’ultima comunque avrebbe dovuto dimostrare il pagamento della relativa retribuzione. Va ad ogni modo rilevato che l’importo di Euro 506,34 indicato dalla ricorrente con riferimento alle ferie non trova alcuno specifico riferimento nelle somme poi liquidate dal giudicante, alla luce di quanto è dato leggere soprattutto nel suddetto provvedimento di correzione in data 29 ottobre 2014 (differenze retributive pari a complessivi 680,89 Euro, 1013,96 Euro per t.f.r., 350,55 Euro per differenza da mancato preavviso e 2175,41 Euro per indennità da licenziamento illegittimo). Ne deriva altresì l’inconferente richiamo della congiunta censura ad asserito vizio ex art. 360 n. 5 cit..

E’ altresì inammissibile il terzo motivo di doglianza, riguardante la liquidazione dell’indennizzo relativo al licenziamento, laddove in effetti la ricorrente contesta nel merito le valutazioni operante dai giudici dei precedenti gradi di giudizio e la relativa motivazione.

Orbene, premesso che gli apprezzamenti discrezionali compiuti dai giudici di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, nemmeno con riferimento al vizio contemplato dall’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5, va altresì rilevato che nella specie, ratione temporis è applicabile il nuovo testo di tale norma, di modo che la carenza di motivazione è di per sè irrilevante processualmente (cfr. in part. Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014 ed altre pressochè conformi, secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dalla L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cit., disposta dal menzionato art. 54, deve essere inoltre interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Orbene, nella specie già in prime cure l’impugnato recesso veniva invalidato per violazione delle garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, e per insussistenza del pur grave addebito contestato (furto di valori), di modo che era riconosciuta la sola c.d. tutela obbligatoria di cui all’art. 18 dello Statuto in ragione di cinque mensilità. Sul punto la Corte territoriale, poi, pur dando atto del motivo di appello svolto dalla P., ha tuttavia giudicato adeguato nella specie tale risarcimento (pur avendo peraltro contabilmente ridotto l’indennizzo in Euro 2175,41 a fronte della maggior somma liquidata in prime cure), di modo che al riguardo non è consentita in questa sede alcuna diversa valutazione di merito.

Analoghe considerazioni, infine, ben possono valere in ordine agli ultimi due motivi del ricorso, inerenti alle spese di lite, laddove non si ravvisa inoltre alcuna specifica violazione dell’art. 92 c.p.c..

In proposito nella parte motiva della sentenza de qua (25 luglio – sette agosto 2014), dato atto tra l’altro che l’appellante aveva anche contestato il regolamento delle spese sancito dal tribunale a suo totale carico, si legge: “In considerazione della reciproca soccombenza le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, quelle di c.t.u. vengono poste a carico dell’appellante principale il cui debito nei confronti dell’appellata è confermato”. Quindi, il dispositivo risulta formulato, nel senso che la sentenza impugnata veniva in parte riformata in ordine alle somme ivi indicate (così come poi corrette nel quantum con il provvedimento in data 29-10-14, annotato dalla cancelleria il successivo giorno 31), ma confermata nel resto, compensando tra le parti le spese del giudizio e ponendo quelle di c.t.u. a carico dell’appellante.

Dunque, devono ritenersi compensate per intero tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, escluse soltanto quelle di c.t.u., poste invece soltanto a carico della P..

Come si vede, anche sul punto, vi è stata sufficiente motivazione, tale comunque da non poter integrare nella specie gli estremi del vizio contemplato dal vigente art. 360 n. 5 citato.

Nè è sindacabile in questa sede il potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito dall’art. 92 del codice di rito, secondo cui il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte, per cui inoltre, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Dunque, la regola generale in materia è dettata dal criterio della soccombenza, cui soltanto in ipotesi del tutto particolari è possibile derogare.

In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 dello stesso codice. Ne deriva che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene, che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un’ipotesi di soccombenza reciproca. Costituisce, invero, principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità(ex plurimis: Cass., n. 4201/2002; Cass., n. 12295/2001) che, in tema di condanna alle spese, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; ed il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.

Nel caso qui in esame gli anzidetti principi risultano rispettati, tenuto conto che tutte le spese del giudizio sono state integralmente compensate, tranne quelle di c.t.u., poste a carico della parte rimasta comunque soccombente, tenuto altresì conto che soltanto in parte venivano accolti i motivi di appello, sia principale che incidentale. Ogni altra valutazione di merito, tuttavia, è preclusa a questo giudice di legittimità (cfr., del resto, Cass. 2, n. 2149 del 31/01/2014, secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. Conforme Cass. n. 289 del 1966. V. altresì Cass. V civ. n. 15317 del 19/06/2013, secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Conformi Cass. n. 88889 del 2000, n.. 5386 del 2003).

Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna alle spese della soccombente, a carico del quale sussistono peraltro i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore della controricorrente, liquidandole in Euro tremila/00 per compensi professionali ed in cento/00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA