Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12897 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23461/2014 proposto da:

ITALIAONLINE S.P.A., C.F. (OMISSIS) (incorporante della

MATRIX S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio

dell’avvocato OSVALDO LOMBARDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMEDEO RAMPOLLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI – GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E.

80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale delifistituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA VITA, GIUSEPPE MATANO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7014/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2013 r.g.n. 5264/2010;

udita la relazione lena causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato GIUSSANI ANDREA per delega Avvocato RAMPOLLA

AMEDEO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7014/2013, depositata il 3.10.2013, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Roma, condannava Matrix spa (successivamente incorporata da Italiaonline spa) a corrispondere all’INPGI la somma complessiva di Euro 280.308,00 a titolo di contributi oltre sanzioni ed interessi successivi all’ottobre 2006. Il giudizio di primo grado era stato svolto a seguito di opposizione a Decreto Ingiuntivo concesso all’INPGI, all’esito di un verbale ispettivo, per la somma di Euro 357.587 per omissioni contributive ed accessori inerenti alle posizioni di 12 dipendenti di Matrix spa inquadrati nel CCNL Aziende terziario e successivamente nel CCNL Grafici, ma che, a giudizio di INPGI, avrebbero svolto attività giornalistica, in relazione al periodo settembre 2000/gennaio 2006. Il giudice di primo grado all’esito del giudizio aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di INPGI per non aver questi fornito prova idonea della pretesa creditoria, affermando perciò la correttezza dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori e del versamento contributivo all’INPS. Di diverso avviso è stato il giudice d’appello che procedendo ad un rinnovato riesame delle prove raccolte in istruttoria ha concluso per la fondatezza della pretesa creditoria dell’INPGI in relazione ad undici posizioni oggetto dell’accertamento ispettivo, risultando una soltanto coperta da prescrizione.

Nel giudizio di primo e secondo grado ha partecipato anche l’INPS evocato da Matrix Spa, il quale aderiva alle posizioni della stessa parte datoriale.

Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre Italiaonline spa, quale incorporante di Matrix spa, con quattro motivi.

Resiste INPGI con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.. L’INPS ha rilasciato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 2 CCNL Giornalisti, dell’art. 1 CCNL Grafici e delle premesse in punto di validità e sfera di applicazione del CCNL del Terziario, per aver la sentenza impugnata ascritto i lavoratori oggetto dell’accertamento alla categoria del lavoro giornalistico, senza però riscontrare mai la continuità e la prevalenza rispetto alle mansioni proprie della categoria contemplata nel contratto individuale, come era invece necessario in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto non risulta quando e come sia stata sollevata la questione in oggetto, sulla natura promiscua delle mansioni, nelle precedenti fasi del processo. Nè si spiega perchè dalla considerazione della promiscuità delle mansioni dovrebbe sicuramente derivare un diverso inquadramento professionale dei lavoratori rispetto a quello giornalistico, individuato dalla sentenza d’appello. In ogni caso il motivo non è conferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha utilizzato il criterio della prevalenza per decidere della natura del lavoro espletato dai lavoratori interessati all’accertamento, anche perchè non ha riscontrato alcuna promiscuità di mansioni (di cui infatti non si occupa). Nè la promiscuità in discorso può mai discendere dalla comparazione tra la diversa categoria individuata nel contratto individuale ed il contenuto effettivo della prestazione, come sembra ritenere la ricorrente nello stesso motivo di gravame. Oltre tutto che qui viene in considerazione una attività che è disciplinata dalla L. n. 69 del 1963, rispetto alla quale soltanto va operata la qualificazione del lavoro svolto; senza margini di disponibilità per soluzioni differenti effettuate dalle parti attraverso l’utilizzo di criteri qualificatori desumibili da altre regolamentazioni di fonte contrattuale collettiva. Ed infatti la Corte d’Appello di Roma ha fondato la propria decisione anzitutto sulla accertata natura giornalistica dell’attività svolta dalla società ricorrente che gestiva il portale (OMISSIS), una regolare testata giornalistica iscritta al Tribunale di Milano. Ha rilevato inoltre come nel portale (OMISSIS), insieme ad avvisi pubblicitari, esistesse una sezione contenuti, suddivisa in varie rubriche; e che una di tali rubriche fosse costituita da una sezione “news”, che soltanto dal 2004 era stata appaltata ad altra società (la APCOM); mentre le pretese dell’INPGI erano anteriori a tale operazione. Ha altresì evidenziato come i dipendenti addetti alle informazioni operassero in un open space, separati dagli addetti ad altre operazioni. Ed infine ha affermato che non valesse a snaturare la natura giornalistica dell’attività dei lavoratori considerati, quella relativa alla pubblicità (che era invece essenziale al finanziamento dei portali internet), così come l’impiego di mezzi elettronici e sistemi informatici (che valeva ad amplificarne le potenzialità). Ciò detto, la sentenza procedeva ad un esame dettagliato e motivato delle singole posizioni riscontrando per ciascuno di essi l’effettività del lavoro giornalistico, nella concretezza del lavoro effettuato, così come definito in base alla legge ed alla sua traduzione applicativa per opera giurisprudenziale.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. (per il periodo sino all’8.2.2005) e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 20 (per i periodi successivi) per aver negato la buona fede nel pagamento dei contributi all’INPS, creditore apparente. Sostiene sul punto che, benchè l’art. 1189 c.c., ponga a carico del solvens l’onere di provare la propria buona fede, per costante giurisprudenza tale requisito è soddisfatto allorchè è dubbia l’identità del creditore, salvo che risulti la colpevolezza del comportamento del solvens. Nella fattispecie, secondo la ricorrente, se fosse possibile, in presenza di mansioni promiscue, ascrivere i lavoratori ad una categoria senza riscontrare la continuità e la prevalenza, ne conseguirebbe con ogni evidenza una elevata difficoltà nell’individuazione dell’ente legittimato a ricevere le prestazioni contributive, tale da concretizzare senz’altro il presupposto in discussione. D’altra parte, rileva la ricorrente che la complessità fattuale della controversia è stata pure riconosciuta nella sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese per la metà. La stessa sentenza ha però disconosciuto la ricorrenza della buona fede con un argomento erroneo direttamente riscontrabile dagli atti (pag. 30 ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo) laddove si sostiene che essa ricorrente avrebbe “negato di svolgere attività giornalistica”;

mentre essa ricorrente aveva negato che i soggetti interessati all’accertamento svolgessero attività giornalistica senza affatto negare che del lavoro giornalistico potesse essere occasionalmente svolto. Pertanto la sentenza si fonderebbe sull’affermazione di un fatto processuale la cui inesistenza risulterebbe inconfutabilmente dagli atti di causa.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza per radicale carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alla prevalenza delle mansioni giornalistiche, alla carenza di buona fede ai fini dell’art. 1189 c.c. e L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 20, allo svolgimento di attività giornalistica.

4. Con il quarto motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra la parti (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al completo travisamento dei fatti laddove la sentenza sostiene che essa ricorrente avrebbe “negato di svolgere attività giornalistica”; mentre essa ricorrente aveva negato che i soggetti interessati all’accertamento svolgessero attività giornalistica, senza affatto negare che del lavoro giornalistico potesse essere occasionalmente svolto.

5. Gli stessi motivi, i quali possono essere esaminati unitariamente per l’evidente connessione, sono infondati.

Tutti i motivi in questione ruotano sulla esistenza (e rilevanza) in fatto di una asserita promiscuità di mansioni che invece, come già detto, non emerge dalla sentenza impugnata. In realtà, la sentenza fonda le sue argomentate conclusioni su un percorso logico e di fatto che si sottrae a qualsiasi censura; e che non involge alcun accertamento sulla promiscuità di mansioni. D’altra parte, come si è visto, non si spiega perchè dalla considerazione della promiscuità delle mansioni dovrebbe necessariamente derivare un diverso inquadramento lavorativo rispetto a quello giornalistico posto a base della sentenza impugnata.

In secondo luogo va negata qualsiasi rilevanza, ai fini dell’ accertamento sulla buona fede ex art. 1189 c.c., alla doglianza secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la ricorrente non avrebbe affatto negato di svolgere attività giornalistica, ma solo negato che la svolgessero i dipendenti titolari delle posizione controverse. L’assunto è privo di rilevanza perchè l’esito del giudizio non poteva essere diverso neppure ove fosse stato affermato che la ricorrente avesse ammesso di svolgere attività giornalistica; atteso che comunque non essendovi alcuna promiscuità di mansioni nei fatti, non esiste neppure lo stesso presupposto invocato dalla ricorrente per il riconoscimento della buona fede ai sensi dell’art. 1189 c.c.. Peraltro, come questa Corte ha affermato in varie occasioni, deve negarsi, comunque, che possa esistere il presupposto dell’art. 1189 c.c., nel caso di pagamento all’INPS di contributi dovuti all’INPGI, in quanto il datore non può ignorare l’attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali (Cass. 18916/2012).

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Possono invece compensarsi le spese nei confronti dell’INPS, e il quale si è limitato a depositare la procura, senza nulla di specifico aggiungere nell’orale discussione.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100 per esborsi ed in Euro 3500 per compensi professionali dovuti ad INPGI, oltre accessori come per legge e spese generali.

Compensa le spese nei confronti dell’INPS. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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