Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V., con domicilio eletto in Roma, via G.B. Benedetti n.

4, presso l’Avv. Fabrizio Polese, rappresentato e difeso dall’Avv.

Tocci Guglielmo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Bologna

depositata in data 11 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

giorno 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Bologna D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3) e pone la seguente questione, sintetizzata nel quesito di diritto Nell’ipotesi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), può, per analogia, essere assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno e dunque motivazione di un provvedimento espulsivo del cittadino straniero ad opera del Prefetto.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e pone la seguente questione, sintetizzata nel quesito di diritto: il giudice di pace, chiamato a decidere se annullare o meno il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna a fronte di un decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno sospeso dal Tar nella parte in cui il decreto medesimo disponeva l’allontanamento dello straniero poteva provvedere con un rigetto di merito o doveva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c., sospendere il procedimento in attesa della definitiva pronuncia del Tar?.

Il primo motivo sembra manifestamente infondato.

In linea preliminare, va osservato che è inconferente il richiamo a precedenti di questa Corte, i quali hanno affermato che, qualora sia stato contestato il fatto materiale dell’annullamento o revoca del pregresso p.d.s., in detta ipotesi non può ritenersi compresa quella costituita dall’avvenuto rigetto della istanza di rinnovo del permesso, svolgendo detta considerazione, al fine di ritenere che quest’ultima deve costituire oggetto di specifica contestazione, affinchè sia legittimo il decreto di espulsione, se questa sia l’ipotesi sussistente (tra le molte, Cass. n. 18557 del 2008).

Nella specie, come ha dedotto lo stesso ricorrente, detta ipotesi era stata contestata, sia pure unitamente alle altre della revoca e dell’annullamento, quindi, esclusa la fondatezza di queste, non sussisteva questione di omissione di contestazione o di necessità di ricomprendere nell’annullamento o nella revoca il caso del rifiuto del rinnovo.

Il caso del diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stato già esaminato e deciso da questa Corte, affermando che, qualora lo straniero sia regolarmente presente nel territorio dello Stato, in quanto munito del p.d.s., ma si concluda negativamente il procedimento di rinnovo, l’esito negativo di detto procedimento legittima lo esercizio della potestà espulsiva del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B: in tale ordinaria vicenda il potere espulsivo (mai sospeso ma semplicemente escluso dalla presenza regolare dello straniero) può essere esercitato solo dopo l’adozione dell’atto di diniego perchè l’operare di tal atto costituisce non già il necessario antecedente logico-giuridico della condizione di soggiornante illegale dello straniero stesso bensì la condizione fattuale e giuridica per a valido esercizio della potestà espulsiva (Cass. n. 19447 del 2007;

analogamente n. 1214 del 2005), salva la facoltà di impugnare innanzi al giudice amministrativo il diniego.

In tali termini è il principio di diritto da enunciare in relazione al quesito di diritto, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo.

Il secondo motivo sembra manifestamente infondato, sulla scorta del seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e, in seguito, ribadito dalle Sezioni semplici: In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo) (Cass. S.U. n. 222107 e n. 22221 del 2006; Cass. n. 2973 del 2008; n. 16997 del 2007)”.

Ritiene il Collegio di poter condividere pienamente la relazione, non costituendo l’intervenuta sospensione del provvedimento questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nella parte in cui dispone l’allontanamento dello straniero, non essendo venuto meno il presupposto oggettivo del provvedimento del Prefetto fondato sul mancato possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del ricorrente.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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