Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12896 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 28417-2011 proposto da:
GALLOZZI SHIPPING LTD SPA in persona del suo legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA A.

GRAMSCI

36,

presso lo studio

dell’avvocato PAOLO VALERIO DE VITO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
2015
523

TORIELLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

THE NEW ZEELAND INSURANCE CO LTD ;

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

- intimato –

avverso la sentenza n. 894/2010 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 08/10/2010, R.G.N.
1099/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato VALERIO PAOLO DE VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nell’agosto del 1990 la New Zeland Insurance Co. Ltd., Compagnia
di Assicurazioni, agendo attraverso il proprio agente, Ditta Canali fu
Camino, convenne in giudizio la s.r.l. Gallozzi Shipping Ltd quale
raccomandataria della M/n Royal Eagle dei Eagle Container Line,

mancante e, pertanto, di avere diritto ad agire in via di rivalsa
assicurativa.
Si difese la Gallozzi contestando la legittimazione attiva dell’attrice
perché trattandosi di dazione di denaro effettuata a titolo di prestito
(Loan), secondo la previsione dell’istituto anglo sassone del c.d. loan
receipt (ricevuta di prestito), ossia denaro anticipato dalla compagnia di

assicurazione come un prestito senza interessi (al posto del pagamento
di una perdita), la cui restituzione è subordinata al fruttuoso esito
dell’azione contro il responsabile, essa non ha il carattere di indennità.
Motivo per cui verrebbe meno il presupposto indefettibile della surroga
ex art. 1916 c.c.. Con la conseguenza che la società assicuratrice
avrebbe potuto agire contro il responsabile solo in nome e per conto
dell’assicurato.
In ogni caso dedusse anche la decadenza dell’azione essendo trascorso
più di un anno dalla consegna della merce, e nel merito l’assenza di
responsabilità circa la mancanza, nello specifico, delle balle di lenzuola.
Il Tribunale di Salerno, Sezione stralcio, con sentenza n. 1408 del 26
maggio 2005, accolse la domanda e condannò la Gallozzi al pagamento
della somma richiesta con surrogazione.
2. La decisione è stata confermata, con sentenza n. 894 dell’8 ottobre
2010 della Corte d’Appello di Salerno. La Corte dopo aver dato atto
dell’esistenza di due orientamenti in giurisprudenza, afferma che in ogni
3

assumendo di avere indennizzato, gli aventi diritto al carico per merce

caso secondo entrambi gli orientamenti è riconosciuta all’assicuratore,
che abbia pagato sulla base di una loan recot, la surroga ex art. 1916 c.c..
3. Avverso tale statuizione, la Gallozzi Shipping propone ricorso in
Cassazione sulla base di un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorrente, si duole articolando un unico motivo di censura con cui
deduce “la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia”.
Lamenta la Gallozzi shipping che la sentenza è contraddittoria nella
parte in cui da una parte ha escluso il carattere indennitario del
pagamento effettuato dalla New Zeland ad esplicito titolo di loan e
dall’altro ha affermato l’operatività dell’art. 1916 c.c. che presuppone il
pagamento dell’indennizzo assicurativo. Inoltre, secondo il ricorrente la
corte territoriale interpreta la ricevuta fraintendendo la parte relativa alla
surroga perché le parole resta inteso che voi vi surrogherete e con la presente
divenite surrogati in tutti i nostri diritti […] in accordo con le norme regolanti la
polizza di assicurazione si riferiscono alla fase futura, successiva
all’esperimento negativo dell’azione risarcitoria da parte dell’assicuratore
( in nome e per conto dell’assicurato) o direttamente. Con conseguente
trasformazione del titolo della dazione di denaro da prestito ad
indennizzo vero e proprio. Segnala tra l’altro l’omessa trascrizione del
resto della clausola.
5. Il ricorso è infondato.

5.1. Nei contratti assoggettati a formulari nordamericani è frequente
una previsione: in caso di sinistro, l’assicuratore non paga l’indennizzo
all’assicurato ma glielo concede a mutuo, sotto condizione che sarà
4

3.1 La New Zeland non svolge attività difensive.

restituito solo per la parte che l’assicurato dovesse riuscire a recuperare
dal responsabile. Nel contempo, il credito dell’assicurato verso il
responsabile è costituito in pegno a favore della restituzione del mutuo,
ed all’assicuratore viene conferito mandato per riscuoterlo (loan receipt
arrangemeg

ravvisare un aggiramento dell’art. 1916 c.c., con il rischio di vanificare il
principio indennitario e, con esso, la causa stessa del contratto di
assicurazione. Del resto per effetto delle clausole in esame l’assicurato
potrebbe essere legittimato ad agire nei confronti del vettore
nonostante abbia già percepito l’indennizzo.
Ma, in ogni caso, con il ricorso si denuncia non una violazione di legge
ma un vizio di illogicità della motivazione, sicchè oggetto di valutazione
deve essere la presenza di illogicità tali che se escluse avrebbero potuto
portare ad una valutazione diversa. Non occorre pertanto valutare se il
giudice ha ben applicato il 1916 c.c. ma solo se la motivazione è
contraddittoria. E il ricorrente non chiarisce questo punto essenziale.
Al contrario, la Corte territoriale con motivazione congrua e logica,
scevra dai vizi lamentati, dapprima individua il punto nodale della
questione e cioè se l’assicuratore possa agire in nome proprio contro il
terzo responsabile, legittimandosi con il loan recot. Successivamente
dopo aver esaminato la giurisprudenza esistente sulla questione, afferma
che in ogni caso è riconosciuto all’assicuratore, che abbia pagato sulla
base di un loan recept, la surroga ex art. 1916 c.c.. E tale affermazione il
giudice del merito non solo la giustifica sulla base dei principi generali
esaminati, ma soprattutto sulla valutazione in concreto che effettua (ed
è suo potere farlo) di interpretazione del documento prodotto che
costituisce il titolo costitutivo del diritto vantato dalla New Zeland ai
sensi dell’art. 1916 c.c.. Tale documento, come afferma La Corte
5

A parte i profili di nullità di tali clausole in quanto vi si potrebbe

d’Appello, oltre a costituire quietanza liberatoria dell’avvenuto
pagamento della somma richiesta attribuendo direttamente
all’assicuratore il diritto di recuperare il risarcimento nei confronti del
responsabile, gli conferisce anche il potere di usare il nome
dell’assicurato ” Resta inteso che avrete l’autorità di usare il nostro nome fino al
limite effettivamente necessario [….]. Tale mandato che il documento gli

previsto, e cioè che l’assicuratore agisca in proprio nei confronti del
responsabile. Pertanto la New Zeland per effetto del pagamento
effettuato si è surrogato nei diritti del danneggiato ed era pienamente
legittimato all’esperimento dell’azione ex art. 1916 c.c..
Pertanto non c’è contraddittorietà nella motivazione laddove si afferma
la irrilevanza, ai fini dell’esperibilità dell’azione di surroga ex art. 1916
c.c., dei rapporti interni tra assicuratore ed assicurato e quindi la
irrilevanza per il terzo della natura di prestito o di indennizzo del
pagamento della somma.

6. In considerazione della novità della questione le spese vanno
compensate.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 gennaio 2015.

attribuisce non fa che rafforzare un potere già specificatamente

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