Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19887/2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato

ALFONSO DELLARCIPRETE, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Sindaco M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato EMILIO

SALUSTRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA MAGNANELLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

SO.CO.BE.AN. SRL, in persona del legale rappresentante p.t. AU

Arch. G.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

FERMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO MISSORI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2841/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato EMILIO SALUSTRI;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAGNI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.G. ha svolto domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Roma per i danni subiti in seguito ad una caduta causata, a suo dire, dalla presenza sul fondo stradale di una buca.

Sia il giudice di primo grado, che la Corte d’appello di Roma hanno respinto la domanda; quest’ultima, in particolare, ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine alla incertezza sulle modalità e sulla causa dell’incidente.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Piazza, affidandosi a 5 motivi di ricorso. Resistono con controricorso il Comune di Roma (“Roma capitale”) e la SO.CO.BE.AN. srl.

3. P.G. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce insufficiente esame della deposizione del teste F.A., resa nell’udienza del 20 settembre 2004, nenehè violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.p., nonchè artt. 2727, 2734 e 2051 c.c..

2. Il motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente, non producendo integralmente il verbale della deposizione F. e soprattutto perchè dallo stesso stralcio riportato nel ricorso non emergono elementi decisivi di segno contrario rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avendo il teste visto la P. cadere e tantomeno avendone individuato la causa.

3. Con un secondo motivo di ricorso contesta la denegata valenza probatoria delle fotografie prodotte, nonchè la illogica ed insufficiente motivazione sul punto. Ancora una volta il motivo è generico e non autosufficiente perchè, così come formulato e senza le necessarie allegazioni, non consente a questa Corte alcuna verifica sulle censure di parte ricorrente. Nè, d’altronde, il motivo argomenta in ordine alla decisività del fatto ed alla proposizione della relativa questione con l’atto d’appello. In ogni caso, anche se prodotte e non espressamente contestate dalle parti, resta il fatto che la Corte ha ritenuto, e ciò senza incorrere in alcuna illogicità, che mancasse la prova del fatto che la P. era inciampata a causa della buca.

4. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto l’omesso esame e valutazione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell’interpello e comunque la insufficiente motivazione, nonchè la violazione degli artt. 2727 e 2734. Anche questo motivo è assolutamente generico, non argomenta affatto in ordine alla decisività del fatto dedotto e non tiene conto del fatto che l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, non costituisce idonea (e sufficiente) prova diretta dei fatti a favore della parte che lo rende.

5. Con il quarto motivo di ricorso denuncia omessa ed insufficiente valutazione delle risultanze della certificazione medica ospedaliera, la quale evidenziava un trauma compatibile con l’inciampo in un ostacolo che trattiene il piede. Il motivo è inammissibile perchè non argomenta in ordine alla decisività del fatto ed è comunque manifestamente infondato perchè non considera che il giudice di merito non ha operato una valutazione negativa della certificazione sanitaria per via della incompatibilità della lesione riscontrata, ma piuttosto perchè dalla stessa risultava che la P. avesse affermato di essere caduta cadendo dall’autobus, sconfessando dunque la propria linea difensiva. Peraltro, la mera compatibilità della lesione con il fatto lamentato non era di per se elemento sufficiente a provare il fatto stesso, nè si può dire che la buca stradale sia normalmente idonea a trattenere il piede della “vittima”, essendo piuttosto inidonea a determinare un cattivo appoggio.

6. Con il quinto motivo di ricorso ha dedotto l’omessa specifica motivazione di rigetto dell’impugnazione laddove si invocava l’applicazione dell’art. 2051, alla fattispecie in esame; il motivo è generico, privo di autosufficienza e soprattutto manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha ritenuto insussistente la prova del fatto presupposto e cioè della caduta a causa della buca sulla strada. Di talchè, nessuna rilevanza assumono le valutazioni dell’art. 2051 c.c. e sul punto la Corte si è pronunciata espressamente all’ultimo capoverso della pagina 3 della sentenza, ritenendo, appunto, come la mancanza di prova sul nesso di causalità ed in generale sulla dinamica dell’incidente fosse fattore decisivo ed assorbente per il rigetto dell’appello.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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