Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. un., 13/06/2011, (ud. 15/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA, che

la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la decisione n. 4584/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Rilevato:

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore;

premesso:

– che la dott.ssa S.M.E. ha partecipato al concorso per notaio bandito con decreto dirigenziale in data 29 dicembre 2000;

– che nella relativa preselezione ha commesso un solo errore, non venendo ammesso, alle prove scritte;

– che a seguito di ricorso al Tar Lazio è stata ammessa con ordinanza cautelare, con riserva a tali prove;

– che a seguito del superamento delle prove scritte ed orali, con sentenza in data 6 agosto 2003, il Tar Lazio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– che a seguito di ciò, con decreto del Ministro della Giustizia in data 8 gennaio 2004, è stata nominata, notaio;

– che contro la sentenza del Tar Lazio il Ministero della Giustizia ha proposto impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che l’ha accolta con sentenza in data 18 luglio 2006, ritenendo che:

a) non sussiste una causa di improcedibilità dell’appello a seguito della acquiescenza del Ministero della Giustizia, per avere dato esecuzione alla decisione di primo grado, in considerazione della esecutività della stessa;

b) nella specie non è applicabile il D.L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis convertito nella L. n. 168 del 2005 (il quale recita:

“Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”), il quale riguarda le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio – o l’accesso alla quale – risultino regolamentati nell’ordinamento interno, ma non riservati ad un numero chiuso di professionisti;

– che contro tale decisione la dott.sa S.M.E. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo;

rilevato:

– che con il ricorso si deduce, in primo luogo, che contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’art. 4, comma 2 bis, cit.

sarebbe applicabile anche al concorso per notaio e che, sulla base della normativa in materia, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, il superamento della prova preselettiva non costituisce titolo di ammissione al concorso (in quanto in base a tale normativa viene esonerato da tale prova chi l’ha superata in relazione ad uno dei due precedenti concorsi o che, sempre in un precedente concorso, abbia conseguito l’idoneità); ritenuto:

– che il motivo è inammissibile, in quanto l’eventuale errore nel quale fosse incorso il Consiglio di Stato nell’interpretare l’art. 4, comma 2 bis, cit., o la normativa in tema di svolgimento del concorso per notaio non comporta una questione di giurisdizione, con riferimento alla quale soltanto è consentito il ricorso alle Sezioni Unite della S.C.;

che non vale affermare che il giudice amministrativo avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione a favore di quella ordinario, dal momento che si “invoca una sentenza meramente dichiarativa della conformità a diritto dello status giuridico di notaio ai sensi della L. 11 agosto 2005, n. 168, art. 4, comma 2 bis in relazione, cioè, ad un diritto soggettivo, atteso che la L. n. 168 del 2004 non lascia margini di discrezionalità alla pubblica amministrazione”, in quanto, in realtà, la ricorrente invoca, nell’ambito di un giudizio correttamente instaurato davanti al giudice amministrativo, il c.d.

principio di assorbimento, secondo il quale il superamento delle prove scritte ed orali del concorso notarile assorbirebbe gli effetti costitutivi del provvedimento di ammissione originariamente impugnato, con effetti preclusivi all’annullamento della nomina a notaio;

rilevato:

che, sempre ai fini della devoluzione della controversia al giudice ordinario, la ricorrente invoca la sentenza di questa S.C. n. 5890 in data 1 luglio 1997, secondo la quale “la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chiede l’ammissione alla sessione speciale dell’esame di Stato … ai fini della iscrizione all’albo degli psicologi spetta, anche in via d’urgenza, al giudice ordinario, il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e quindi anche con pronunzia di condanna ad ammettere al concorso, atteso che l’indicata tutela attiene a posizioni di diritto soggettivo dell’interessato e non è configurabile alcuna discrezione amministrativa in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al suddetto concorso. Ne consegue che spetta al giudice ordinario, in sede di interpretazione della normativa applicabile, stabilire se il requisito dello svolgimento di almeno due anni di attività debba essere posseduto da tutti coloro che sono indicati dalla lett. b) dell’art. 33 citato o non sia richiesto per coloro che siano in possesso della laurea in psicologia da almeno due anni”;

ritenuto:

-che tale questione è manifestamente infondata, in quanto nella specie non si discute dell’accertamento, al di fuori di un concorso, della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’esercizio di una determinata professione, ma della legittimità della esclusione dal concorso per notaio di un candidato che non abbia superato la ed.

preselezione.

P.Q.M. si ritengono sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

Rilevato:

che, a prescindere dalle considerazioni svolte nella relazione in questione, secondo questa S.C., allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;

diversamente l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (ord. 28 gennaio 2001 n. 2067);

– che nella specie l’attuale ricorrente, che era risultata vincitore in primo grado, non aveva proposto appello eventualmente condizionato, ai fini della contestazione della implicita affermazione da parte del TAR della propria giurisdizione, per cui l’esame della relativa questione è precluso in questa sede, con conseguente irrilevanza delle deduzioni di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in ordine al mancato esame, da parte della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., di tutti i profili di giurisdizione sollevati;

che, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, non avendo svolto attività difensiva in questa sede il Ministero di Giustizia, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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