Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12896 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12896 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 20713-2008 proposto da:
VALENTINO GIOVANNI, domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PETRELLA
VINCENZO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente 2014
864

contro

PASCARELLA MICHELE, PESCE GENNARO, CERUZZI CLELIA
ANNA, PESCE ROCCO, PESCE VINCENZO, PESCE MARIO, PESCE
GELSOMINA, PESCE GIUSEPPE, ;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso la sentenza n.

2075/2007 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2007, R.G.N.
83/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. DANILO

udito l’Avvocato FRANCESCO JOPPOLI per delega
dell’AVvocato VINCENZO PETRELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

SESTINI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I genitori e i fratelli di Domenico Pesce
convenivano in giudizio Michele Pascarella per
sentirlo dichiarare responsabile del sinistro in
cui aveva perso la vita il loro congiunto,
precisando che -mentre si trovava alla guida di

conduce da Cervino a Massercola- il giovane aveva
sbandato a causa di una grossa buca colma d’acqua,
andando a collidere contro la parte posteriore di
un autocarro di proprietà di Giovanni Valentino,
parcheggiato all’altezza dell’officina meccanica
gestita dal Pascarella, alla quale era stato
consegnato per riparazioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio
contestando la domanda, rilevando che l’autocarro
si trovava in sosta nella stessa posizione in cui
cui l’aveva lasciato il proprietario e chiedendo
l’autorizzazione a chiamare in causa il Valentino.
Contumace il terzo chiamato, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, accertava la
responsabilità del Pascarella e del Valentino
nella misura del 35% ciascuno e li condannava -in
solido- al risarcimento dei danni.
A seguito di gravame proposto dal Valentino, la
Corte di Appello di Napoli rideterminava nella
misura del 30% -ciascuno- il concorso colposo del
Pascarella e del Valentino (ascrivendo un
ulteriore 30% all’Amministrazione Provinciale ed
il residuo 10% al conducente deceduto).
3

un’auto e percorreva la strada provinciale che

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione
il Valentino, affidandosi a due motivi; gli
intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

I due motivi di ricorso censurano la

sentenza impugnata per avere affermato la

avesse lasciato l’automezzo in custodia al
titolare dell’officina e, altresì, per avere
attribuito rilevanza alla circostanza che
l’automezzo non fosse stato spostato dalla
posizione in cui era stato lasciato dal
proprietario: assume -in altri termini- il
ricorrente che, avendo egli consegnato le chiavi
del mezzo al Pascarella, “da quello stesso momento
il titolare dell’officina, divenuto custode del
mezzo”, diventava “unico responsabile dei danni
che lo stesso avrebbe potuto cagionare a terzi”.
2.

Il ricorso è infondato, in quanto la –

corretta- affermazione di un obbligo di custodia a
carico del Pascarella non esclude la concorrente
responsabilità del Valentino per avere posto in
essere -quando ancora aveva la custodia
dell’autocarro e non ne aveva consegnato le chiavi
al Pascarella- una situazione di pericolo
(occupazione di gran parte della carreggiata a
mezzo “dell’ingombrante autotreno”), che si è
collocata all’inizio della serie causale che ha
dato luogo al sinistro.
4

responsabilità del Valentino benché lo stesso

3.

In altri termini, se è vero che la

consegna delle chiavi e del mezzo al titolare
dell’officina fece sorgere nell’accipiente un
obbligo di custodia, seppure strumentale
all’adempimento della prestazione d’opera (Cass.
n. 5955/1984), cionondimeno la condotta del

determinare l’evento in quanto -al momento
dell’incidente- la situazione di pericolo da essa
creata non aveva subito interruzioni per effetto
della condotta del nuovo custode: il primo
risponde, quindi, per aver effettuato un
parcheggio pericoloso e il secondo per avere
omesso di spostare il mezzo e di parcheggiarlo in
modo corretto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma, 3.4.2014

precedente custode (il Valentino) concorse a

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