Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12895 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32247-2018 proposto da:

C.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS;

– ricorrente-

contro

M.Z., SPA ASSICURAZIONI GENERALI, SPA GENERALI ITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2197/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal Consigliere Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.J., di nazionalità rumena, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso M.Z. e la Assicurazioni Generali spa, quale mandataria “ex lege” della Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (gestore del Fondo Garanzia Vittime della Strada), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in esito ad incidente stradale accaduto in (OMISSIS).

A sostegno della domanda espose che nella detta occasione viaggiava quale trasportato a bordo dell’autovettura (sprovvista di assicurazione) di proprietà di M.Z. e condotta da S.N.C., il quale, nell’affrontare a velocità eccessiva una curva, finì fuori strada, andando ad urtare contro un muretto in cemento armato; con conseguenti gravissime lesioni riportate dal C..

Assicurazioni Generali contestò solo il “quantum” richiesto, ritenendo sussistente un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (per non avere indossato le cinture e per essersi fatto trasportare da persona palesemente ubriaca) ed evidenziando, in ordine al richiesto danno patrimoniale, che l’attore non risultava svolgere alcuna attività lavorativa.

M.Z. rimase contumace.

In corso di giudizio vennero concesse due “provvisionali” L. n. 1990 del 1969, ex art. 24, rispettivamente di Lire 12.000.000 in data 10-10-2000 e di Euro 200.000,00 in data 17-9-2003.

Con sentenza 1529/2006 del 28-6-2006 l’adito Tribunale rigettò la domanda, rilevando che il C. non poteva invocare una tutela risarcitoria da parte del FGVS, in quanto, ai sensi dell’art. 16 delle preleggi, lo straniero era ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino solo a condizione di reciprocità, nella specie tuttavia non sussistente, non esistendo in Romania un istituto analogo al FGVS.

Con sentenza 2164/2011 del 5-10-2011 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento della domanda del C. ed in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilità di M.Z., condannò i convenuti al risarcimento del danno subito dall’attore; in particolare, accertata, in base alla CTU, la sussistenza di un danno biologico permanente (70%) e temporaneo, liquidò, in base ai valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2011, Euro 590.626,67 per le lesioni permanenti ed Euro 24.160,50 per l’inabilità temporanea, ritenendo dovute anche spese mediche (già sostenute e future), rivalutazione ed interessi; rigettò invece sia l’ulteriore richiesta risarcitoria “pari ad un 25% in più”, domandata per “personalizzazione del danno per perdita dell’attività sessuale, danno alla generica capacità lavorativa ed alla qualità della vita” (evidenziando che le indicate tabelle erano onnicomprensive), sia la richiesta di risarcimento per lucro cessante (ritenendo la stessa non provata).

In seguito alla detta sentenza della Corte d’Appello l’Impresa designata pagò ulteriori Euro 500.000,00 (per un totale versato di Euro 771.000,00, rispetto ad un massimale disponibile di Euro 774,468,53).

Con sentenza 24210/2015 del 27-11-2015 la S.C., in accoglimento del ricorso principale del C., ha cassato, in relazione a quanto accolto, l’impugnata sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione; in particolare la S.C. ha rilevato che: 1) “nella specie non risulta dal giudice di merito precisato quali aspetti siano stati considerati del danno non patrimoniale liquidato, e se siano stati in particolare considerate pure le “turbe in ambito sessuale e psichico”, anche sotto il profilo dello sconvolgimento dell’esistenza che esso normalmente comporta”; 2) “allorquando il danneggiato non sia nella condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa dell’età, degli studi intrapresi e ancora non conclusi, della cassa integrazione o come nella specie della disoccupazione (salvo che questa sia volontaria, circostanza che nella specie invero non emerge), ai fini della relativa quantificazione ben può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale criterio indicativo di una soglia minima del risarcimento”, sicchè, nell’affermare che “la richiesta di liquidazione del lucro cessante non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata, mancando la prova dell’effettiva percezione di un reddito da parte del danneggiato prima del sinistro”, la Corte di merito ha mancato di osservare (anche) il suindicato principio”.

Con sentenza 2197/2017 la Corte d’Appello di Venezia, in sede di rinvio, ha condannato Generali Italia SpA a pagare a C.J., a titolo di lucro cessante, l’ulteriore somma di Euro 191.026,63, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo, nei limiti del massimale di legge.

In particolare la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto corretto il rigetto della richiesta di pagamento di ulteriore somma a titolo di “personalizzazione” del danno non patrimoniale; al riguardo ha evidenziato che il C. non aveva provato le lamentate turbe della sfera sessuale (solo riferite dallo stesso C. al CTU) e che il CTU non aveva comunque qualificato le “turbe in ambito sessuale e pschico” come elemento ulteriore rispetto alla affermata percentuale di invalidità permanente; al proposito ha soggiunto che la richiesta di liquidazione di ulteriore somma era di fatto irrilevante, in quanto la responsabilità della Compagnia, in mancanza di prova (da parte del C.) dell’effettiva” mala gestio” della Compagnia (che, al contrario, aveva provveduto a liquidare cospicui acconti su ordine del Giudice e non aveva potuto sottoporre a visita medico legale il C., trasferitosi in Romania), era limitata al massimale di legge.

In secondo luogo la Corte territoriale ha accertato la sussistenza del lucro cessante, liquidandolo in Euro 191.0126,63; al riguardo ha evidenziato: che il triplo annuo dell’assegno sociale era pari (nell’anno 1999, epoca dell’incidente) ad Euro 12.410,00; che detto importo andava capitalizzato secondo “i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali ed assistenziali” e quindi “le tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili ed a superstiti” pubblicate sulla G.U. del 21-5-2008 (non garantendo più i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento di saggi di interesse, l’integrale ristoro del danno); che, pertanto, nella specie, considerata l’età del danneggiato al momento del calcolo (anni 60) e “l’antidurata” (cioè l’intervallo di tempo decorso dall’epoca dell’infortunio a quella del calcolo), il coefficiente di capitalizzazione era pari a 15,3880 (quindi moltiplicando Euro 12.414,00 per 15,3880, si otteneva il valore capitale della rendita, pari ad Euro 191.026,63).

Avverso detta sentenza C.J. propone ricorso per Cassazione affidato a sette motivi ed illustrato pure da successiva memoria.

Generali Italia SpA resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del giudicato interno per avere la Corte territoriale, in sede di rinvio, nuovamente pronunciato sulla questione della “mala gestio” impropria dell’Impresa designata (per mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22), ritenendo non provata da parte del C. l’effettiva “mala gestio”; al riguardo evidenzia che la stessa Corte d’appello nella precedente sentenza 2164/2011 aveva invece ritenuto sussistente detta “mala gestio”, precisando che “nella presente vicenda, seppure non possa ritenersi una condotta da parte delle Assicurazioni Generali manifestamente defatigatoria, tenuto conto della complessità della prospettata vicenda, ciò d’altro canto non vale ad escludere l’inutile decorso dello “spatium deliberandi” per una causa che le Assicurazioni Generali non hanno provato non derivare da loro colpa”.

Con il secondo motivo il ricorrente denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 1224 c.c. e L. n. 990 del 1969, dell’art. 22 si duole che la Corte territoriale in sede rescissoria abbia ritenuto fosse onere dell’attore provare l’effettiva “mala gestio”; tanto senza considerare che l’impresa designata doveva considerarsi in mora al solo spirare del 60 giorno dalla ricezione della richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22 e che la stessa impresa non aveva evidenziato alcuna giusta ragione giustificatrice del mancato rilascio del massimale (o comunque della mancata effettuazione dei pagamenti ritenuti dovuti) nel termine di 60 gg previsto dalla legge.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del principio “ne eat iudex ultra petitum partium” per avere la Corte territoriale in sede di rinvio d’ufficio, in assenza di idonea domanda, ritenuto giustificato il ritardato pagamento del massimale da parte dell’impresa designata (dando rilievo al pagamento di acconti ed al trasferimento all’estero del danneggiato).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello in sede di rinvio, ritenendo non provate le “lamentate turbe della sfera sessuale” non abbia rispettato il principio di diritto stabilito dalla S.C. in sede rescindente, in base al quale dovevano ritenersi provate sia le turbe sessuali sia quelle psichiche sia lo sconvolgimento di vita alle stesse conseguenti.

Con il quinto motivo il ricorrente denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., e art. 2056 c.c., comma 2, per avere la Corte d’Appello liquidato il lucro cessante lavorativo in materia unitaria, senza distinguere tra i ratei mensili già maturati al momento della liquidazione (da valere come danno attuale, già precisamente calcolabile) e quelli non ancora maturati (da calcolare come danno futuro), utilizzando inoltre un metodo di calcolo incomprensibile.

Con il sesto motivo il ricorrente denunzia -ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 110 c.p.c. per non avere la C.A. risposto alla domanda di verifica della sussistenza della legittimazione passiva di Generali Italia SpA (in luogo del diverso soggetto Generali Assicurazioni SpA); questione sollevata in comparsa conclusionale. Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando -ex art. 360 c.p.c., n. 3- violazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, si duole che la C.A. nel liquidare le spese del precedente giudizio di legittimità non abbia liquidato la fase decisionale svoltasi alla p.u. del 9-7-2015 e le spese vive sostenute.

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi concernendo tutti la “mala gestio” dell’impresa assicuratrice, sono infondati.

Al riguardo va innanzitutto ribadito che le parti hanno inteso riferirsi alla c.d. “mala gestio impropria”, da tenere ben distinta dalla c.d. “mala gestio propria”.

Come è noto, infatti, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’assicuratore può rispondere per “mala gestio”; in particolare, come già precisato da questa S.C. (v., da ultimo Cass. 3014/2016 e Cass. 28811/2019), l’assicuratore, in ordine all’obbligazione diretta nei confronti del danneggiato, risponde per “mala gestio impropria”, o meglio (per evitare di continuare ad utilizzare formule tralaticie) per responsabilità da colpevole ritardo, e cioè per un suo comportamento ingiustificatamente dilatorio a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dalla danneggiato; l’assicuratore cioè, trascorso il termine di cui L. n. 990 del 1969, all’art. 22 (ora il termine di cui del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145), se nel detto termine è stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'”an” ed al “quantum” della richiesta, è da considerare in mora, e può rispondere, per il tempo della mora, per gli interessi al tasso legale (e, in presenza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, anche oltre il limite del saggio legale); in tal caso, quanto agli interessi maturati sul massimale, può rispondere anche oltre il massimale (e, cioè, oltre il limite, convenzionalmente stabilito, del suo obbligo indennitario), in quanto il limite del massimale concerne un indennizzo dovuto dall’assicuratore per fatto altrui (ovvero quale conseguenza dell’illecito commesso dall’assicurato e del danno da quest’ultimo causato), mentre la mora è ascrivibile ad un fatto proprio dell’assicuratore, e non dipende dalla condotta dell’assicurato (l’obbligazione, in altre parole, scaturisce dall’inadempimento dell’obbligo indennitario, non dall’illecito commesso dall’assicurato).

Da tale obbligazione va distinta quella dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, che inerisce ai rapporti tra assicuratore ed assicurato, e che trova fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.); si tratta di una particolare ipotesi, tipizzata dalla giurisprudenza, di inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza; l’assicuratore, trascurando di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ex art. 1176 c.c., comma 2, pregiudica la copertura di cui l’assicurato avrebbe beneficiato in caso di esatto adempimento da parte dell’assicuratore (c.d. mala gestio in senso proprio); essa è configurabile nel caso in cui l’assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all’assicurato, e comunque in tutti casi in cui sia ravvisabile un colpevole ritardo dell’assicuratore nella corresponsione dell’indennizzo al danneggiato (ritardo dal quale sia derivato all’assicurato un danno); anche in tal caso l’assicuratore può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale, in quanto, anche in tale ipotesi, l’obbligo deriva da un fatto proprio dell’assicuratore.

Ciò precisato, il Collegio ritiene innanzitutto che la Corte territoriale in sede di rinvio, nel limitare la condanna dell’assicuratore al massimale, non abbia violato alcun precedente giudicato.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale nella sentenza 2164/2011 del 5-10-2011 (poi parzialmente cassata dalla S.C.) si sia pronunziata, con statuizione sul punto non impugnata, e quindi passata in giudicato, in ordine alla sussistenza della mora dell’impresa designata; ciò posto, a dire del ricorrente, la Corte territoriale in sede rescissoria, non avrebbe potuto nuovamente statuire sul punto, e non avrebbe quindi potuto limitare la responsabilità della Compagnia assicurativa al massimale di legge. Al riguardo va evidenziato che la Corte d’Appello, nella menzionata sentenza 2164/2011 del 5-10-2011, ha rilevato che “nella presente vicenda, seppur non possa ritenersi una condotta da parte delle Assicurazioni Generali manifestamente defatigatoria, tenuto conto della complessità della prospettata vicenda, ciò d’altro canto non vale ad escludere l’inutile decorso dello spatium deliberandi”; siffatto rilievo, per la sua evidente contradditorietà e non univocità, non è idoneo a costituire cosa giudicata in ordine alla sussistenza nella specie della “mora debendi” in capo all’assicuratore; tanto, peraltro, è stato indirettamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che nel primo ricorso per Cassazione, e cioè quello proposto avverso la detta sentenza della Corte d’Appello 2164/2011 del 510-2011, ha impugnato detta sentenza, tra l’altro, proprio per “omessa pronuncia sulle domande di mala gestio impropria”.

Posto, quindi, che la Corte territoriale in sede rescissoria ben poteva pronunziarsi sulla insussistenza della “mora debendi” (e quindi sul limite del massimale), va rilevato che la stessa ha escluso l’effettiva “mala gestio” della Compagnia di assicurazione non solo per mancata prova della stessa da parte del C., ma anche in base alla considerazione che la detta Compagnia aveva provveduto a liquidare cospicui acconti, su ordine del Giudice, pur non potendo sottoporre a visita medico legale il C., trasferitosi in Romania (circostanza dedotta dalla Compagnia assicurativa); siffatta considerazione, con particolare riferimento all’impossibilità della visita medico-legale, rilevante in ordine all’inutile decorso dello spatium deliberandi, si risolve in un accertamento in fatto sulla insussistenza della “mora”, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo è infondato.

La Corte di cassazione nella sentenza 24210/2015 ha rilevato che “nella specie non risulta dal giudice di merito precisato quali aspetti siano stati considerati del danno non patrimoniale liquidato, e se siano stati in particolare considerate pure le “turbe in ambito sessuale e psichico”, anche sotto il profilo dello sconvolgimento dell’esistenza che esso normalmente comporta”; di conseguenza, la S.C., senza in alcun modo pronunciarsi sulla raggiunta prova di dette turbe, nel cassare sul punto l’impugnata sentenza e disporre il rinvio, ha implicitamente chiesto al Giudice del rinvio di accertare quali pregiudizi fossero stati presi in considerazione nella liquidazione del danno e, in particolare, se fossero state prese in considerazione le dette turbe; la sentenza rescissoria ha risposto su tale punto, ribadendo che quest’ultime non erano state prese in considerazione in quanto non provate dal C., che le aveva solo riferite al CTU.

Anche il quinto motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale in sede di rinvio, adeguandosi al preciso dictum espresso in tal senso dalla S.C. nella sentenza 24210/2015, ha proceduto ad una liquidazione equitativa del lucro cessante utilizzando il triplo della pensione (rectius: assegno) sociale; nè può ritenersi che sul punto la sentenza della Corte d’Appello non contenga le ragioni della decisione o che il calcolo sia incomprensibile, essendo la stessa giunta alla detta liquidazione considerando l’età al momento del calcolo -anni 60- e “l’antidurata”, cioè l’intervallo di tempo decorso dall’epoca dell’infortunio a quella del calcolo.

Il sesto motivo è infondato.

La domanda di verifica della sussistenza della legittimazione passiva di Generali Italia SpA (in luogo del diverso soggetto Generali Assicurazioni SpA) è stata proposta solo in comparsa conclusionale; al riguardo va, peraltro, evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni, lo stesso ricorrente aveva chiesto la condanna di Generali Italia SpA.

Il settimo motivo è infondato, atteso che le spese del precedente giudizio di legittimità sono state liquidate in una somma comunque compresa tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento, e quindi nel rispetto della invocata normativa.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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